A cura dell’Energy Team
In data 18 febbraio 2022 è stato approvato il Decreto-legge recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali (il “Decreto Energia”).
Tra le principali novità si segnalano, tra le altre, quelle introdotte dagli articoli 10, 20 e 21 del Decreto Energia finalizzate al miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e dei beni del demanio militare.
Nello specifico, l’articolo 10 prevede che nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Energia, con decreto del Ministro della transizione ecologica, saranno individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato disciplinato dall’articolo 25, comma 1, lettera a) del D.Lgs 199/2021, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica di potenza anche superiore a 50 kW e fino a 200 kW.
L’articolo 20 – nell’emendare l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 102/2014 sull’efficienza energetica – dispone che la razionalizzazione degli interventi compresi nei programmi predisposti per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale sia gestita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’Agenzia del demanio o dalle strutture operative dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in considerazione della tipologia di intervento e delle eventuali diverse forme di finanziamento che insistono sul medesimo immobile, al fine di promuovere forme di razionalizzazione e di coordinamento tra gli interventi, anche tra più amministrazioni, favorendo economie di scala e contribuendo al contenimento dei costi.
A tal fine, la medesima disposizione prevede che l’Agenzia del demanio gestisca la realizzazione degli interventi ricompresi nei suddetti programmi, secondo le modalità più innovative, efficienti ed economicamente più vantaggiose, nonché utilizzando metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, ivi inclusi il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e il Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA).
Ancora, con riferimento, ai beni del demanio militare, l’articolo 21, comma 1, del Decreto Energia, allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese e alla decarbonizzazione del sistema energetico prevede che il Ministero della difesa affidi in concessione o utilizzi direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”).
Di pari rilievo appaiono altresì il secondo ed il terzo alinea dell’articolo 21, ai sensi dei quali:
- le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 del D.Lgs 199/2021 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
- i beni del demanio militare sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs 199/2021 e sono assoggettati alle procedure autorizzative specifiche per aree idonee di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo.
Seguiranno aggiornamenti in seguito alla pubblicazione del Decreto Energia sulla Gazzetta Ufficiale.
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