A cura di Elisabetta Caccavella e Francesca Rottino
La riforma del processo civile, affidata al Governo con legge delega n. 206/2021, è stata approvata il 25 novembre 2021 ed è entrata in vigore il 24 dicembre 2021. Il Governo ha quindi un anno di tempo per l’emanazione dei decreti attuativi.
Il 14 gennaio 2022, la ministra della giustizia Marta Cartabia ha firmato il decreto di costituzione dei sette gruppi di lavoro che dovranno elaborare gli schemi del decreto legislativo di attuazione della legge delega.
Di seguito le materie oggetto di riforma affidate ai vari gruppi di lavoro:
- procedure di mediazione e negoziazione assistita e arbitrato, affidati al primo gruppo di lavoro;
- principi generali del processo civile e digitalizzazione, affidati al secondo gruppo di lavoro;
- procedimento di primo grado, affidato al terzo gruppo di lavoro;
- giudizio di appello e giudizio di cassazione, affidati al quarto gruppo;
- processo del lavoro, esecuzione forzata e procedimenti in camera di consiglio, affidati al quinto gruppo di lavoro;
- procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie, affidati al sesto gruppo di lavoro;
- riforma ordinamentale e istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie, affidate al settimo gruppo di lavoro.
La predisposizione delle bozze degli schemi di decreto legislativo e delle relazioni illustrative dovrà essere ultimata entro il 15 maggio 2022 per i primi sei gruppi di lavoro, ed entro il 30 ottobre 2022 per il settimo.
Tuttavia, ai sensi del comma 37 dell’articolo unico della legge delega, le disposizioni dei commi da 27 a 36 contengono modifiche dirette alle norme processuali vigenti e si applicheranno ai procedimenti instaurati a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge (ossia dal 22 giugno 2022).
Il pacchetto di misure con efficacia immediata comprende modifiche, oltre che in materia di diritto di famiglia, in materia di esecuzione forzata.
In particolare:
- il comma 29 dell’articolo unico della legge delega dispone una modifica del foro competente nelle ipotesi di pignoramento presso terzi laddove il debitore sia una pubblica amministrazione. Il giudice competente non sarà più quello del luogo dove il terzo pignorato ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede (come attualmente previsto dall’articolo 26 bis, comma 1, Codice di procedura civile), bensì quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede;
- il comma 32 dell’articolo unico della legge delega interviene sulla disciplina di inefficacia del pignoramento presso terzi, introducendo l’obbligo per il creditore procedente di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo del pignoramento e di depositare nel fascicolo dell’esecuzione l’avviso notificato, a pena di inefficacia del pignoramento. Se nel procedimento sono coinvolti più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti del terzo cui non sia stato notificato l’avviso oppure nei cui confronti non si è provveduto al deposito dell’avviso notificato. La finalità dell’intervento legislativo è quella di consentire una rapida liberazione delle somme pignorate, senza necessità di ottenere un provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione per lo svincolo di crediti non più diretti alla soddisfazione del redito, stante l’automatica caducazione dell’obbligo di custodia in capo al terzo.
Si riportano di seguito, invece, le ulteriori principali novità apportate dalla riforma, attualmente oggetto di studio da parte dei gruppi di lavoro:
- per quanto riguarda mediazione e negoziazione assistita sono previste:
- la raccolta delle diverse leggi oggi vigenti in un “Testo Unico degli Strumenti Complementari alla giurisdizione”;
- l’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di contratti di associazione in partecipazione, franchising, opera, rete, somministrazione, subfornitura, società di persone e consorzi;
- la possibilità per le parti di delegare, in presenza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti, munito dei necessari poteri a partecipare ai procedimenti;
- la possibilità, su accordo delle parti, di svolgere la mediazione e la negoziazione assistita con modalità telematiche;
2. quanto alle procedure di arbitrato sono previste:
- modifiche volte a rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro introducendo la facoltà di ricusazione per gravi motivi di convenienza;
- l’attribuzione dagli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari qualora tale potere sia stato previsto dalle parti nella convenzione di arbitrato o in atto scritto successivo, ferma la competenza del giudice ordinario in materia cautelare nelle ipotesi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri;
- la riduzione a sei mesi del termine di cui all’articolo 828, comma 2, Codice di Procedura Civile per l’impugnazione per nullità del lodo rituale;
- la reclamabilità dell’ordinanza ex articolo 35, comma 5, Decreto Legislativo n. 5/2003 che decide sulla richiesta di sospensione della delibera dell’assemblea dei soci;
3. sul tema della digitalizzazione del processo civile sono previste:
- la possibilità per il giudice di disporre che le udienze si svolgano con collegamenti audiovisivi a distanza;
- la modalità di trattazione scritta in caso di richiesta congiunta delle parti o mancata opposizione delle stesse;
- quanto al processo ordinario di cognizione sono previsti:
- un ampliamento dei termini a comparire ex articolo 163 bis Codice di Procedura Civile e di quelli per la costituzione del convenuto ex articolo 166 Codice di Procedura Civile;
- l’obbligo per le parti di proporre prima dell’udienza di comparizione domande conseguenti alle difese svolte dall’altra parte negli atti introduttivi;
- fissazione della seconda udienza entro 90 giorni dalla prima;
- riduzione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, dagli attuali 60 e 20 giorni a 30 e 15 giorni, fatta salva la facoltà delle parti di rinunciarvi;
4. in merito ai giudizi di appello e in cassazione sono previste:
- la decorrenza del termine per l’impugnazione ex articolo 325 Codice di Procedura Civile dal momento in cui la sentenza è notificata, sia per chi riceve la notifica che per chi la effettua;
- la previsione negli atti introduttivi, a pena di inammissibilità, delle indicazioni delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
- quanto all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva, qualora venga dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, il giudice ha il potere di condannare la parte che l’ha formulata al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende compresa tra Euro 250,00 ed Euro 10.000,00);
- la riduzione delle fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di violazione del contraddittorio;
- viene soppressa la “sezione filtro” della corte di cassazione, con spostamento della competenza alle sezioni semplici;
5. infine, quanto alle esecuzioni forzate, oltre alle misure immediatamente esecutive già viste, sono previsti:
- l’abrogazione delle disposizioni relative alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva. I titoli per l’esecuzione forzata possono essere prodotti in copia, con attestazione della conformità al titolo originale da parte dell’avvocato;
- la possibilità per il debitore esecutato di formulare istanza – per una sola volta, a pena di inammissibilità – per essere autorizzato alla vendita diretta dell’immobile pignorato, purché ad un prezzo non inferiore a quello base indicato nella perizia di stima;
- la riduzione del termine per il deposito della documentazione ipocatastale, che coinciderà con quello di deposito dell’istanza di vendita (fatta salva la possibilità di una sola proroga di 45 giorni).
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