Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Disposizioni di vigilanza

Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti

Modifiche alle Disposizioni di vigilanza di banche, IP E IMEL e intermediari

Banca d’Italia, ha pubblicato, il 23 febbraio 2022:

  • il 38° aggiornamento della Circolare 285 del 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” (“Circolare 285”); e
  • il 5° aggiornamento della Circolare n. 288 del 2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (“Circolare 288”);
  • il Provvedimento del 22 febbraio 2022 modificativo delle “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”.

In particolare, con l’aggiornamento della Circolare 285 viene:

  • modificato il Capitolo I “Riserve di capitale”, Titolo II, Parte Prima riguardante le disposizioni sulle riserve di capitale delle banche;
  • inserito nella Parte Terza, il Capitolo XII “Misure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti” contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti (borrower-based); e
  • aggiornato il Capitolo VII, Titolo I, Parte Prima “Banche extracomunitarie in Italia” per tenere conto delle sopra menzionate modifiche.

Tali modifiche nello specifico (i) prevedono la facoltà di Banca d’Italia di attivare la riserva di capitale per il rischio sistemico (“Systemic Risk Buffer”, cd. “SyRB”) e stabiliscono disposizioni tecniche in materia, (ii) allineano le norme in materia di riserve di capitale e di misure di conservazione del capitale all’evoluzione del quadro normativo europeo (modificato a seguito dell’entrata in vigore della Direttiva 2019/878/UE – cd. CRD V); (iii) attuano gli “Orientamenti EBA sugli appropriati sottoinsiemi di esposizioni settoriali per l’applicazione del SyRB” e gli “Orientamenti EBA in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa”, e (iv) introducono nell’ordinamento nazionale alcune misure cd. “borrower-based”, ossia misure che possono essere utilizzate per contrastare rischi sistemici derivanti dagli andamenti del mercato immobiliare e dai livelli elevati o crescenti del debito delle famiglie e delle imprese non finanziarie.

Per quanto riguarda l’aggiornamento della Circolare 288, le novità riguardano l’inserimento del Titolo IV bisMisure basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”, contenente la disciplina sugli strumenti macroprudenziali borrower-based sopra menzionati.

L’applicazione di tali misure anche agli intermediari finanziari – che, al pari delle banche, svolgono nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma – assicura un maggior grado di efficacia delle stesse, in quanto permette di contenere l’indebitamento dei clienti, a prescindere alla tipologia di istituzione finanziaria erogante il credito.

Il quadro delle misure borrower based applicabile agli intermediari finanziari è disciplinato mediante rinvio alle disposizioni per le banche.

Infine, riguardo alle modifiche apportate alle “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”, vi è l’introduzione del nuovo Capitolo XII bisMisure macroprudenziali basate sulle caratteristiche dei clienti o dei finanziamenti”.

Il 38° aggiornamento della Circolare 285, il 5° aggiornamento della Circolare n. 288 e il Provvedimento del 22 febbraio 2022 entrano in vigore il giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).

Atto di emanazione 38° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013

38° aggiornamento della Circolare 285 del 17 dicembre 2013

Testo integrale della Circolare 285 del 17 dicembre 2013

Atto di emanazione del 5° aggiornamento della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015

Aggiornamento n. 5 della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015

Testo integrale al 5° aggiornamento della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015

Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Versione integrale Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica

Normativa nazionale – Regolamento PEPP

Adeguamento normativa nazionale al Regolamento PEPP

Consultazione MEF 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, il 22 febbraio 2022, la consultazione dal titolo “Consultazione pubblica concernente l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)”.

Si tratta, in particolare, del documento di consultazione contenente le norme di adeguamento della legislazione nazionale a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (“Regolamento PEPP”).

Tra le disposizioni e le novità proposte dal documento di consultazione, si segnalano quelle volte a:

  • rivedere COVIP come Autorità competente (i) a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento PEPP e (ii) a scambiare informazioni/comunicare con le altre autorità competenti nazionali ed europee; vengono inoltre previste alcune attività di vigilanza in capo a Banca d’Italia, Consob ed IVASS;
  • disciplinare le forme di decumulo ammesse, in coerenza con quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 252 del 2005, per le forme pensionistiche individuali;
  • garantire un’ampia flessibilità nell’erogazione della prestazione finale ai beneficiari, permettendo di soddisfare le differenti esigenze dei risparmiatori;
  • non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP;
  • stabilire le sanzioni amministrative per la violazione del Regolamento PEPP;
  • determinare le informazioni aggiuntive da fornire ai risparmiatori;
  • prevedere il regime tributario dei rendimenti;
  • definire le condizioni per il trasferimento dei PEPP;

Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 12 marzo 2022.

Schema D.lgs. PEPP attuazione Regolamento (UE) 2019/1238

Comunicato stampa MEF  

Normativa nazionale – Settore bancario

Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa 

Consultazione di Banca d’Italia 

Banca d’Italia ha pubblicato il 22 febbraio 2022 un documento di consultazione contente modifiche alle “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa” (adottate con Provvedimento di Banca d’Italia del 18 dicembre 2012 e successive modifiche – “Disposizioni”).

Le modifiche proposte dal documento di consultazione attuano l’articolo 32 rubricato “Sanzioni” del Decreto Legislativo n. 11 del 2010, come modificato dal Decreto Legislativo n. 218 del 2017 attuativo della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2).

Tale menzionato articolo attribuisce a Banca d’Italia, tra gli altri, il potere di definire i criteri di rilevanza delle infrazioni commesse, in materia di diritti e obblighi delle parti, nella prestazione dei servizi di pagamento, sanzionabili ai sensi degli articoli 32 e 32-bis “Altre sanzioni amministrative agli esponenti o al personale” del Decreto Legislativo n. 11 del 2010.

Pertanto, le modifiche proposte alle Disposizioni sono volte a:

  • estendere, alle infrazioni relative ai diritti e agli obblighi delle parti, i criteri di rilevanza attualmente previsti dalle Disposizioni per le violazioni in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e in tema di correttezza dei rapporti con i clienti; e
  • definire criteri di rilevanza specifici per le violazioni degli obblighi in materia di autenticazione forte del cliente (cd. “strong customer authentication” – SCA) e di standard aperti di comunicazione comuni e sicuri.

Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 24 marzo 2022.

Documento di consultazione sulle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di “Sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”

Normativa europea – Finanza sostenibile

Due diligence sulla sostenibilità

Proposta di Direttiva

La Commissione europea ha pubblicato, in data 23 febbraio 2022 una Proposta di Direttiva dal titolo “Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937”.

Si tratta in particolare di una Proposta di Direttiva relativa ai doveri di diligenza in materia di sostenibilità, che mira a promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese, le quali dovranno responsabilizzarsi in relazione agli impatti negativi delle loro decisioni ed attività sui diritti umani e sull’ambiente.

Nello specifico, tra gli altri obblighi, la Proposta di Direttiva propone che le imprese:

  • integrino i doveri di diligenzain materia di sostenibilità nelle proprie politiche aziendali;
  • individuino gli effetti negativi reali o potenziali delle loro decisioni ed attività sui diritti umani e sull’ambiente;
  • prevengano o attenuino gli effetti potenziali;
  • pongano fine o riducano al minimo gli effetti reali;
  • istituiscano e mantengano una procedura di denuncia;
  • monitorino l’efficacia delle politiche e delle misure di dovuta diligenza; e
  • diano conto pubblicamente di tale due diligence.

Inoltre, la Proposta di Direttiva prevede anche l’obbligo per gli amministratori di:

  • istituire e controllare l’attuazione dei doveri di diligenzanell’ambito di sostenibilità ed integrare gli stessi nella strategia aziendale; e
  • tenere conto degli impatti in materia di diritti umanicambiamenti climatici e conseguenze ambientali delle loro decisioni ed attività.

La Proposta legislativa sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio per il dibattito e l’adozione.

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on Corporate Sustainability Due Diligence and amending Directive (EU) 2019/1937

Annex

Comunicato stampa

Q&A

Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR

Importo marginale totale per calcolo del fattore K 

Regolamento delegato 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 febbraio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG)”.

Nello specifico, si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 23(3) “Calcolo del K-CMG” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation) che, insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive), costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.

In particolare, il Regolamento delegato prevede:

  • disposizioni tecniche relative (i) al calcolo dell’importo del margine totale richiesto dal sopra citato articolo 23(2) dell’IFD e (ii) al metodo di calcolo del K-CMG (da intendersi come “il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera dal partecipante diretto all’impresa di investimento nel corso dei tre mesi precedenti, moltiplicato per un fattore dell’1,3”); e
  • disposizioni tecniche relative alla prevenzione dell’arbitraggio regolamentare dei requisiti di fondi propri.

Il Regolamento delegato entra in vigore il ‎14 marzo 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG)

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