Limiti alla responsabilità solidale del legale rappresentante per i debiti tributari dell’ASD

A cura di Carlo Romano e Marco Longobardi

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6626 depositata il 1 marzo 2022 si è pronunciata, nell’ambito di un contenzioso in materia di agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) ai sensi della previgente L. n. 398/1991, sui profili di ammissibilità: i) della motivazione per relationem della sentenza di appello alla decisione di primo grado e ii) della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 38 cc del legale rappresentante delle ASD per i debiti tributari dell’associazione stessa.

I fatti di causa

L’Agenzia delle Entrate, in seguito ad una verifica nei confronti di una ASD “capofila” e di altre nove associazioni sportive dilettantistiche “collegate”, emetteva distinti avvisi di accertamento ai fini IRES, IVA ed IRAP (anno di imposta 2004) nei confronti di ciascuna associazione e di coloro che avevano agito in nome e per conto delle associazioni stesse. L’ASD “capofila” avrebbe ideato – secondo quanto emerso dai processi verbali di constatazione nei confronti delle ASD “collegate” ma non prodotti né trascritti nell’avviso di accertamento nei confronti dell’ASD “capofila” – un disegno evasivo per dichiarare soltanto in minima parte i propri ricavi attraverso la creazione delle associazioni sportive “collegate” considerate interposte nelle emissioni di fatture (in primis nei rapporti con gli sponsor). Pertanto, tutte le ASD avrebbero illegittimamente beneficiato delle agevolazioni fiscali ex L. 398/1991 ratione temporis vigente (i.e. determinazione forfettaria delle imposte dirette e dell’IVA, esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili e di presentazione delle dichiarazioni IVA).

La sentenza impugnata

I giudici di seconde cure (CTR Emilia-Romagna sent. n. 486/2015), previa riunione dei ricorsi, rigettavano l’appello dell’ASD “capofila” ritenendo, con una motivazione per relationem rispetto alla decisione di primo grado, che quest’ultima fosse “totalmente condivisibile” assumendo come provato il disegno elusivo dell’operazione. L’ASD “capofila” nel ricorso per cassazione deduceva, tra l’altro, che i giudici di appello avevano reso una motivazione apparente omettendo di pronunciarsi – al pari dei giudici di prime cure – sui motivi di impugnazione. Inoltre, l’ASD riteneva che i giudici di merito non avessero valutato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 c.c. nella parte in cui i giudici di seconde cure confermavano la responsabilità solidale del legale rappresentantedell’ASD per le obbligazioni tributarie di quest’ultima pur in assenza di una effettiva attività negoziale da parte dello stesso legale rappresentante.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in parola, accogliendo il ricorso dell’ASD e cassando la sentenza di primo grado, in conformità con il proprio orientamento, ha statuito che la sentenza impugnata motivata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, è nulla per difetto assoluto di motivazione (rectius per motivazione apparente) per assenza di un autonomo processo deliberativo. Infatti, secondo la Suprema Corte, la CTR si è limitata a recepire passivamente la decisione di primo grado omettendo di trascrivere ed esaminare i “passi motivazionali attraverso il filtro delle censure” rendendo, pertanto, oscure le ragioni della decisione (“la tenuta delle stesse alle critiche mosse col ricorso in appello”).

Inoltre, la Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha considerato viziata la sentenza della CTR per violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del Codice civile essendo stata erroneamente riconosciuta la responsabilità personale e solidale del legale rappresentate dell’ASD alla luce della mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa. Mentre tale responsabilità, secondo la Corte, sussiste qualora sia valutato l’effettivo svolgimento dell’attività del legale rappresentante per conto dell’ASD (“attività negoziale concretamente svoltaper suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori tra l’ente e i terzi” essendo necessario accertare “quale ruolo egli abbia rivestito all’interno dell’Associazione madre e se e in che misura egli abbia partecipato ad operazioni di gestione in nome e per conto dell’Associazione sportiva dilettantistica”.

Conclusioni

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6626/2022 conferma che una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado da parte dei giudici di secondo grado è valida soltanto qualora questi ultimi svolgano un’autonoma valutazione dei motivi di appello e degli elementi di prova. In caso contrario, la sentenza di appello è nulla per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente. L’ordinanza in parola assume, altresì, particolare importanza con riferimento ai profili di responsabilità personale e solidale dei legali rappresentanti delle ASD per i debiti tributari delle associazioni stesse. Secondo la Suprema Corte non è, infatti, sufficiente attribuire rilevanza alla mera titolarità della carica essendo, invece, necessario valutare l’effettivo svolgimento, per conto dell’ASD, dell’attività negoziale del legale rappresentante nei rapporti con i terzi (tra cui gli sponsor). Appare, pertanto, opportuno che in sede di verifica o di accertamento venga rappresentato e documentato alla GdF o all’Agenzia delle Entrate, tramite l’assistenza di un professionista, l’effettivo ruolo svolto dal legale rappresentante dell’ASD per evitare che venga estesa a quest’ultimo la responsabilità, in via solidale, per i debiti tributari della stessa ASD.

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