A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente vigilato
Decisione BCE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 marzo 2022 è stata pubblicata la “Decisione (UE) 2022/368 della Banca centrale europea del 18 febbraio 2022 che modifica la Decisione (UE) 2015/2218 sulla procedura di esclusione dei membri del personale dalla presunzione di avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente creditizio vigilato”.
Nello specifico, il presente provvedimento modifica ed integra i seguenti articoli della Decisione (UE) 2015/2218:
- Articolo 3 “Informazioni generali da fornire alla BCE”;
- -rticolo 4 “Documentazione richiesta per dimostrare che un’unità operativa/aziendale non è rilevante”;
- Articolo 5 “Documentazione richiesta per dimostrare che le attività professionali di un membro del personale non hanno impatto sostanziale sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante”;
- Articolo 6 “Documentazione supplementare a supporto delle richieste relative a membri del personale cui è attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR”;
- Articolo 8 “Periodo per la presentazione di richieste di approvazione preventiva”.
Il Provvedimento entra in vigore il 24 marzo 2022.
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD)
Moduli e standard per la prestazione delle informazioni sui piani di risanamento
Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 4 marzo 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/365 della Commissione del 3 marzo 2022 recante modifica del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Nello specifico, si tratta di un Regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 11rubricato“Informazioni ai fini dei piani di risoluzione e cooperazione dell’ente” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. “BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive”).
Il Regolamento di esecuzione modifica l’Allegato I (“Struttura delle passività”) e l’Allegato II (“Istruzioni”) del Regolamento di esecuzione 2018/1624 che prevede le procedure, moduli e modelli standard per la presentazione all’Autorità di risoluzione – da parte degli enti creditizi e delle imprese di investimento – delle informazioni necessarie per la preparazione e l’attuazione dei piani di risoluzione.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 24 marzo 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Obblighi informativi della autorità competenti ex IFD
Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 marzo 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 della Commissione dell’8 marzo 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato, la struttura, gli elenchi dei contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti sono tenute a pubblicare”.
Si tratta del Regolamento di esecuzione elaborato ai sensi dell’articolo 57 “Obblighi di informativa” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che costituisce, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. IFR – Investment Firms Regulation), il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento, applicabile dal 26 giugno 2021.
Il Regolamento di esecuzione riguarda il formato, la struttura, gli elenchi di contenuti e la data di pubblicazione annuale delle informazioni che le autorità competenti devono pubblicare con riferimento ai propri approcci di vigilanza e ai dati statistici aggregati relativamente:
- ai testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali adottati nello Stato membro a norma della IFD;
- alle modalità di esercizio delle opzioni e facoltà previste per i requisiti prudenziali;
- ai criteri generali e alle metodologie utilizzate per il processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. SREP);
- ai dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione della IFD e dell’IFR.
Le Autorità pubblicano le informazioni, presso un’unica ubicazione elettronica, per la prima volta entro il 30 giugno 2022.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore dal 29 marzo 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Antiriciclaggio ed embarghi finanziari
Misure sanzionatorie nei confronti della Russia e della Bielorussia
Regolamenti UE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 9 marzo 2022, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
- il “Regolamento (UE) 2022/394 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”; e
- il “Regolamento (UE) 2022/398 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina”.
Nello specifico il Regolamento (UE) 2022/394 modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente le misure restrittive in considerazione di azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, inserendovi, tra le altre modifiche, l’articolo 3 septies ove è disposto il divieto – con le relative condizioni e deroghe – di fornire finanziamenti o assistenza finanziaria a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, in relazione a determinati beni e tecnologie (es. beni e tecnologie per la navigazione marittima).
Inoltre, con l’aggiunta del nuovo comma 4 all’articolo 5-bis, il Regolamento vieta di effettuare operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia.
Il Regolamento (UE) 2022/398 modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina e, in particolare, tra le altre modifiche:
- prevede il divieto (con relative condizioni e deroghe) di effettuare operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale della Bielorussia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Bielorussia;
- prevede il divieto di quotare e fornire servizi, a decorrere dal 12 aprile 2022, in sedi di negoziazione registrate o riconosciute nell’Unione per i valori mobiliari di qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia di proprietà pubblica per oltre il 50 %;
- vieta (prevedendo apposite condizioni e deroghe) difornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Bielorussia o per gli investimenti in tale paese;
- prevede il divieto (con le relative condizioni e deroghe) di accettare depositi di cittadini bielorussi o di persone fisiche residenti in Bielorussia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Bielorussia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 euro;
- vieta (prevedendo apposite condizioni e deroghe) la vendita di valori mobiliari denominati in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia;
- prevede l’obbligo in capo agli enti finanziari di fornire alle autorità del proprio Paese informazioni sui depositi – con determinate caratteristiche – detenuti da cittadini o entità bielorusse;
- dispone il divieto (con le relative condizioni e deroghe) di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in euro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussia; e
- prevede il divieto, a decorrere dal 20 marzo 2022, di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche, entità od organismi elencati nell’allegato XV o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da determinate entità (elencate nell’allegato XV del Regolamento stesso).
I Regolamenti entrano in vigore il 10 marzo 2022 e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.
Normativa nazionale – Antiriciclaggio ed embarghi finanziari
Misure di congelamento / richiamo al rispetto delle misure
Comunicati congiunti
Banca d’Italia e UIF hanno pubblicato, il 4 marzo 2022 il “Comunicato: Obblighi di comunicazione delle misure di congelamento applicate nei confronti di soggetti designati”.
Con tale Provvedimento, le Autorità raccomandano agli operatori di comunicare, non appena possibile (con ogni possibile anticipo rispetto al termine massimo di 30 giorni), alla UIF le misure di congelamento applicate ai soggetti designati dai provvedimenti dell’Unione europea recanti sanzioni ed embarghi finanziari nei confronti di determinate persone fisiche ed entità russe e bielorusse, in considerazione della situazione in Ucraina.
Gli operatori dovranno quindi indicare i nominativi e le denominazioni dei soggetti coinvolti, l’ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche; relativamente a queste ultime, la comunicazione deve essere effettuata anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di Finanza.
Inoltre, il 7 marzo 2022, Banca d’Italia, Consob, Ivass e UIF hanno pubblicato il richiamo di attenzione dal titolo “Richiamo al rispetto delle misure restrittive adottate dalla ue in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina”.
Con tale provvedimento le Autorità richiamano gli operatori al rispetto delle misure restrittive adottate dalla UE in risposta all’aggressione militare russa in Ucraina, ricordando che tali misure sono vincolanti nella loro totalità e che, pertanto, i soggetti vigilati devono rispettarle mettendo in atto i controlli e i dispositivi necessari e monitorando costantemente l’aggiornamento delle misure in questione.
Infine, le Autorità raccomandano ai soggetti vigilati di esercitare la massima attenzione al rischio di attacchi informatici, di intensificare le attività di monitoraggio e difesa in relazione a possibili attività di malware e di adottare tutte le misure di mitigazione dei rischi che si rendano necessarie.
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