Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio

Criteri generali per gli OICR 

Decreto MEF

Sulla Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto 13 gennaio 2022, n. 19. Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani”.

Si tratta del Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (“MEF”) che modifica il Decreto MEF del 5 marzo 2015, n. 30, concernente la determinazione dei criteri generali a cui devono uniformarsi gli OICR e attuativo dell’articolo 39 rubricato “Struttura degli OICR italiani” del T.U.F. (Decreto legislativo n.  58 del 1998).

Nello specifico, viene modificato l’articolo 14FIA italiani riservati” del Decreto MEF del 5 marzo 2015, n. 30, nei seguenti termini:

  • viene sostituito il comma 2,diminuendo così la soglia di investimento per i soggetti che possono partecipare al FIA italiano riservato. In particolare, trattasi di (a) investitori non professionali che sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo complessivo non inferiore a cinquecentomila euro; (b) investitori non professionali che nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro, a condizione che, per effetto della sottoscrizione o dell’acquisto, l’ammontare complessivo degli investimenti in FIA riservati non superi il 10 per cento del proprio portafoglio finanziario; e (c)  soggetti abilitati alla prestazione del servizio di gestione di portafogli che, nell’ambito dello svolgimento di detto servizio, sottoscrivono ovvero acquistano quote o azioni del FIA per un importo iniziale non inferiore a centomila euro per conto di investitori non professionali;
  • viene inserito il comma 2 bis che prevede che il soggetto che propone l’acquisto o la sottoscrizione di quote o azioni di FIA italiani riservati deve assicurare la sussistenza del requisito di cui al comma 2 lettera b di cui sopra, sulla base delle informazioni presentate dal potenziale investitore non professionale stesso;
  • viene inserito il comma 2 ter che prevede una deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 14, disponendo la disapplicazione di detta disciplina nei casi in cui i FIA immobiliari riservati siano commercializzati ad enti pubblici, a componenti dell’organo di amministrazione e a dipendenti del gestore.

Inoltre, viene inserita all’interno del Decreto MEF del 5 marzo 2015, n. 30 la definizione di “portafoglio finanziario” da intendersi come “il valore complessivo del portafoglio costituito da depositi bancari, prodotti di investimento assicurativi e strumenti finanziari disponibili anche presso altri intermediari o gestori”.

Infine, è stata estesa a tutto il personale del gestore (da intendersi come “i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato”) la possibilità di sottoscrivere quote o azioni di FIA italiani riservati anche al di sotto delle sopra richiamate soglie.

Il Provvedimento entra in vigore il 30 marzo 2022.

Decreto 13 gennaio 2022, n. 19. Regolamento recante modifiche al decreto 5 marzo 2015, n. 30, attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) italiani 

Normativa nazionale – Polizze Linked

Disposizioni per la redazione dei contratti 

Schema di regolamento IVASS

Ivass ha pubblicato, l’11 marzo 2022, il documento di consultazione dal titolo “Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il Codice delle Assicurazioni Private (C.A.P.) – e successive modificazioni e integrazioni”.

Si tratta del documento di consultazione recante le disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all’articolo 41 del C.A.P.  relativo ai “Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio”, ossia i contratti c.d. linked le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione o di quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure a un indice azionario o a un altro valore di riferimento diverso da quelli precedentemente menzionati.

Lo Schema di regolamento propone un aggiornamento delle previsioni – in conformità al contenuto della Direttiva 2009/138/CE; cd. Solvency II) – di cui alla Circolare n. 474 del 21 febbraio 2002 e al Regolamento n. 32 dell’11 giugno 2009, recanti, rispettivamente, la disciplina dei prodotti assicurativi collegati a fondi interni o a OICR e delle polizze con prestazioni direttamente collegate a un indice azionario o a un altro valore di riferimento.

Nello specifico, lo Schema di Regolamento si compone di 40 articoli, suddivisi in quattro Parti, e di 2 allegati:

  • la Parte I contiene le disposizioni generali del testo regolamentare;
  • la Parte II ha ad oggetto le polizze di tipo unit linked;
  • la parte III ha ad oggetto le disposizioni concernenti le polizze index linked;
  • la Parte IV contiene le disposizioni finali.

Si possono fornire commenti al documento fino al 9 giugno 2022.

Schema di regolamento IVASS recante disposizioni in materia di contratti di assicurazione di cui all’articolo 41, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – recante il codice delle assicurazioni private – e successive modificazioni e integrazioni

Normativa europea – Intelligenza artificiale

Proposta di Regolamento sulla IA 

Parere BCE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 marzo 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca Centrale Europea (BCE) del 29 dicembre 2021 relativo a una Proposta di Regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale”.

In generale, BCE ha comunicato di accogliere con favore l’obiettivo della Proposta di Regolamento di migliorare il funzionamento del mercato interno stabilendo un quadro giuridico uniforme per lo sviluppo, la commercializzazione e l’uso di un’intelligenza artificiale (IA) conforme ai valori dell’Unione.

L’Autorità riconosce la crescente importanza dell’innovazione consentita dall’IA nel settore bancario e, pertanto, sostiene fermamente la necessità di garantire l’attuazione armonizzata della Proposta di Regolamento da parte degli enti creditizi, per quanto riguarda in particolare i rischi ei requisiti prudenziali.

Inoltre, BCE osserva che è necessario chiarire le aspettative di vigilanza in relazione agli obblighi relativi alla governance interna, dal momento che, per i sistemi di IA ad alto rischio forniti o utilizzati dagli enti creditizi, la Proposta di Regolamento prevede alcuni obblighi relativi alle procedure di cui alla Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”).

Inoltre, BCE accoglie con favore (i) l’intenzione della Proposta di Regolamento di evitare sovrapposizioni con il vigente quadro normativo e (ii) il fatto che l’obbligo per gli enti creditizi fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di istituire un sistema di gestione della qualità e l’obbligo per gli enti creditizi utenti di sistemi di IA ad alto rischio di monitorare il funzionamento del sistema siano considerati adempiuti laddove tali enti rispettino le norme sui dispositivi, i processi e i meccanismi di governance interna stabiliti nelle pertinenti disposizioni della CRD IV.

BCE sottolinea che la Proposta di Regolamento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi prudenziali più specifici o rigorosi degli enti creditizi, stabiliti nella disciplina di settore e integrati da orientamenti in materia di vigilanza.

L’autorità infine osserva che il proprio ruolo dovrebbe essere chiarito all’interno della Proposta di Regolamento, in particolare per quanto riguarda le competenze in materiadi vigilanza prudenziale in generale, vigilanza del mercato e valutazione di conformità.

Parere della Banca Centrale Europea del 29 dicembre 2021 relativo a una proposta di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale 

Normativa europea – Finanza sostenibile

Modifiche ai Regolamenti delegati riguardanti le attività economiche in taluni settori di energia e la comunicazione al pubblico di informazioni in materia 

Bozza di Regolamento delegato

La Commissione ha pubblicato, in data 11 marzo 2022, una bozza di Regolamento delegato dal titolo “Regolamento delegato (Ue) …/… della Commissione del 9.3.2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche”.

Si tratta della bozza di Regolamento delegato adottata ai sensi dell’articolo 8 (“Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario”), dell’articolo 10 (“Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici”) e dell’articolo 11 (“Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici”)delRegolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia”).

Nello specifico, la bozza di Regolamento delegato modificherebbe:

  • il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 che fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale; e
  • il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 che precisa il contenuto e la presentazione delle informazioni che le imprese devono comunicare in merito alle attività economiche ecosostenibili.

Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/2139, la bozza di Regolamento delegato propone l’inserimento del nuovo articolo 2 bis,rubricato “Riesame”, avente ad oggetto il riesame periodico dei requisiti dei criteri di vaglio tecnico (che permettono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale).

Per quanto riguarda le modifiche al Regolamento delegato (UE) 2021/2178, la bozza di Regolamento propone alcune integrazioni, quali:

  • l’integrazione dell’articolo 8 recante “Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie”, ove è proposta l’introduzione dei paragrafi 6, 7 e 8 concernenti l’obbligo di comunicare alcune informazioni finanziarie relative a determinate attività economiche (di cui agli allegati I e II del Regolamento delegato (UE) 2021/2178); e
  • l’introduzione dell’allegato XII “Modelli standard per la comunicazione al pubblico delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafi 6 e 7”.

L’atto delegato è stato sottoposto al Parlamento europeo e al Consiglio.

La bozza di Regolamento delegato – una volta definitiva – entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed è applicabile in ciascuno degli Stati membri dal 1° gennaio 2023.

Regolamento Delegato (Ue) …/… della Commissione del 9.3.2022 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il Regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche

Normativa europea – Disciplina prudenziale e pacchetto bancario 2021 

Proposta di modifica del CRR nell’ambito della risoluzione

Parere BCE

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’17 marzo 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca Centrale Europea del 13 gennaio 2022 su una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per quanto riguarda la risoluzione”.

In generale, BCE ha comunicato di accogliere con favore la Proposta di Regolamento dal momento che garantisce:

  • un migliore allineamento tra le disposizioni del CRR e le disposizioni della BRRD che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (“Direttiva 2014/59/UE”), in seguito all’entrata in vigore del quadro rivisto sulla capacità totale di assorbimento delle perdite (“Total Loss-Absorbing Capacity – TLAC”) e il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili;
  • un migliore allineamento del trattamento normativo degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (“G-SII”) con una strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo (“MPE”), inclusi i gruppi con filiazioni aventi sede in paesi terzi, con il trattamento delineato nella norma TLAC.

L’Autorità, infine, propone alcuni adeguamenti tecnici di minore entità al fine di chiarire l’interpretazione del testo giuridico o di garantire la coerenza della terminologia utilizzata.

Parere della Banca Centrale Europea del 13 gennaio 2022 su una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento per quanto riguarda la risoluzione

Documento di lavoro tecnico

Normativa europea – Regolamento sui depositari centrali di titoli

Miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea

Proposta di Regolamento

Si segnala che la Commissione europea ha pubblicato, il 16 marzo 2022, un Comunicato con il quale rende noto di aver adottato una proposta legislativa dal titolo “Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council amending Regulation (EU) n. 909/2014 as regards settlement discipline, cross-border provision of services, supervisory cooperation, provision of banking-type ancillary services and requirements for third-country central securities depositories”.

La proposta di Regolamento rientra nel Piano di azione del 2020 per l’Unione dei mercati dei capitali e propone modifiche al Regolamento sui depositari centrali di titoli (“Regolamento (UE) n. 909/2014 – Regolamento CSDR”) per migliorare l’efficienza dei mercati del regolamento titoli dell’UE, salvaguardando allo stesso tempo la stabilità finanziaria.

L’obiettivo della Commissione è quello di rendere più sicuro ed efficiente il regolamento titoli nell’UE, migliorando in tal modo l’attrattiva dei mercati dei capitali dell’UE e, in ultima analisi, contribuendo al finanziamento della nostra economia.

Nello specifico, la proposta di Regolamento propone i seguenti miglioramenti al Regolamento CSDR:

  • semplifica il sistema di passaporto attraverso il quale i depositari centrali di titoli possono operare in tutta l’UE con un’unica licenza;
  • migliora la cooperazione tra le autorità di vigilanza imponendo l’istituzione di collegi per alcuni depositari centrali di titoli, al fine di accrescere la coerenza e la convergenza della vigilanza;
  • adegua le condizioni alle quali i depositari centrali di titoli possono accedere ai servizi bancari, consentendo loro di offrire servizi di regolamento per una gamma più ampia di valute e dando alle imprese l’opportunità di ottenere finanziamenti da un insieme più vasto di investitori, anche a livello transfrontaliero;
  • modifica alcuni elementi del regime della disciplina di regolamento, cambiando il processo in base al quale potrebbero diventare applicabili procedure obbligatorie di acquisto forzoso (buy-in); e
  • garantisce che le autorità di vigilanza dispongano di migliori informazioni sull’attività dei depositari centrali di titoli di paesi terzi nell’UE.

La proposta legislativa sarà trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio per il dibattito e l’adozione.

È possibile fornire commenti al documento entro il 13 maggio 2022.

Comunicato stampa della Commissione europea

Proposal for a Regulation of the european parliament and of the council amending Regulation (EU) No 909/2014 as regards settlement discipline, cross-border provision of services, supervisory cooperation, provision of banking-type ancillary services and requirements for third-country central securities depositories

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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