A cura di Marzio Scaglioni e Cristina Grassi
Come noto, al fine di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Legislatore italiano ha previsto, sin dai primi provvedimenti emergenziali adottati in questi ultimi anni, la possibilità per i datori di lavoro di tutto il territorio nazionale di ricorrere alla modalità di lavoro agile (c.d. “smart working”), con una notevole semplificazione degli oneri procedurali e amministrativi.
Da ultimo, pur essendo la scadenza dello stato di emergenza fissata al prossimo 31 marzo, il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 2022 (cd. decreto Riaperture) ha prorogato, per il settore privato e fino al 30 giugno 2022, il termine per l’utilizzo della procedura semplificata di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (articolo 10 e Allegato B al decreto).
Di conseguenza il lavoro agile può essere disposto dal datore di lavoro anche senza gli accordi individuali, purchè nel rispetto delle norme di legge. Restano naturalmente validi gli accordi individuali di smart working che le aziende avessero già provveduto a sottoscrivere con i singoli dipendenti ed inviare al Ministero del Lavoro.
La proroga riguarda inoltre le modalità di comunicazione al Ministero del Lavoro dei nominativi dei lavoratori che svolgono l’attività in modalità agile: fino al 30 giugno si continuerà a utilizzare la procedura semplificata introdotta durante il periodo emergenziale, che consente l’invio massivo dei nominativi.
Infine, gli obblighi di informativa riguardanti salute e sicurezza sul lavoro possono essere assolti utilizzando i documenti predisposti dall’Inail e disponibili sul sito internet dell’istituto, documenti che possono essere inviati telematicamente ai dipendenti.
I datori di lavoro che intendano proseguire con il ricorso al lavoro agile anche successivamente alla data del 30 giugno 2022, qualora non avessero già provveduto, dovranno necessariamente regolamentare tale modalità di svolgimento dell’attività lavorativa attraverso la stipula di un accordo individuale di cui sia destinatario ogni lavoratore interessato dallo smart working.
Con l’occasione si ricorda che in data 7 dicembre 2021 è stato firmato, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti sociali, il Protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile per i dipendenti privati, al quale dovranno adeguarsi la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, nonché gli eventuali accordi individuali.
Tra le principali novità, ricordiamo:
- la subordinazione della modalità lavorativa del lavoro agile alla sottoscrizione di un accordo individuale: il rifiuto del lavoratore di aderire o svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
- il diritto alla disconnessione: il datore di lavoro è tenuto ad individuare la fascia di disconnessione nella quale il lavoratore non eroga la prestazione lavorativa e ad adottare specifiche misure tecniche e/o organizzative per garantire che la disconnessione sia effettivamente attuata;
- i diritti sindacali: lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive definiti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Let’s Talk
Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Director