Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II

Politiche e prassi retributive

Final report ESMA

Si segnala che l’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 31 marzo 2022, il Progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report. Guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements”.

ESMA, dunque, propone la revisione complessiva dei propri “Orientamenti sulle politiche e prassi retributive” emanati nel giugno 2013 nel contesto della Direttiva 2004/39/CE (MiFID) a seguito dell’adozione – nel frattempo intervenuta – della Direttiva (UE) 2014/65 (MiFID II).

Nello specifico, l’obiettivo dell’Autorità è chiarire alcuni aspetti inerenti ai requisiti di remunerazione previsti dalla Direttiva MiFID II e garantirne un’applicazione uniforme, al fine di rafforzare la protezione degli investitori.

A tal fine, ESMA propone i seguenti interventi:

  • l’integrazione dei nuovi requisiti in materia di remunerazioneprevisti dalla MiFID II (soprattutto in materia di tutela degli investitori); 
  • la previsione di ulteriori dettagli su alcuni aspetti già trattati negli Orientamenti del 2013; e 
  • l’incorporazione dei risultati delle attività di vigilanza espletate dalle Autorità nazionali competenti.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report. Guidelines on certain aspects of the MiFID II remuneration requirements

Normativa europea – Servizi di investimento / Regolamento MiFIR

Revisione del regime di trasparenza 

Final report ESMA

Si segnala che l’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 28 marzo 2022, le seguenti bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) in materia di transparencyper determinati strumenti finanziari:

  • Final Report On the review of RTS 1 (equity transparency)”; e
  • Final Report On the review of RTS 2 (non-equity transparency)”.

L’Autorità intende apportare modifiche a due atti delegati adottati ai sensi del Regolamento MiFIR, ossia:

  • al Regolamento delegato (UE) 2017/587 sulle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente agli strumenti di capitale (equity instruments, ossia azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi) e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici;
  • al Regolamento delegato (UE) 2017/583 sulle norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a strumenti non rappresentativi di capitale (non-equity instruments, ossia obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati).

L’obiettivo dell’Autorità è quello di modificare, semplificandolo, il regime di trasparenza pre e post-negoziazione dei sopramenzionati strumenti finanziari, tenuto conto dell’intervenuta applicazione del Regolamento MiFIR.

Le modifiche proposte – che si concentrano su questioni tecniche e affrontano argomenti che non richiedono una modifica specifica del quadro normativo MiFID II/MiFIR – sono volte principalmente a garantire una maggiore chiarezza delle regole di reporting, al fine di rafforzare la trasparenza sulle negoziazioni disponibile ai partecipanti al mercato, fornendo dati di maggiore qualità.

Il Final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report On the review of RTS 1 (equity transparency)

Final Report On the review of RTS 2 (non-equity transparency)

Normativa nazionale – Servizi di pagamento

Gestione dei dati nell’ambito dei reclami 

Regolamento Banca d’Italia

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2022 è stato pubblicato ilProvvedimento di Banca d’Italia del 22 marzo 2022 contenente il “Regolamento concernente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d’Italia nell’ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento”.

Si tratta del provvedimento con cui l’Autorità individua le tipologie di dati personali che la stessa tratta nel processo della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione di servizi di pagamento.

Inoltre, vengono definite anche le attività di trattamento dei dati e le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza adottate dalla Banca d’Italia.

L’Autorità, nella definizione del documento, tiene in considerazione la necessità di:

  • effettuare trattamenti di dati personali, di categorie particolari di dati e di dati relativi a condanne penali e reati, nell’ambito dell’attività di gestione degli esposti in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza dei rapporti tra intermediari vigilati e clientela nella prestazione di servizi di pagamento;
  • utilizzare strumenti di intelligenza artificiale per agevolare l’analisi degli esposti presentati alla Banca d’Italia; e
  • definire disposizioni specifiche sulle operazioni eseguibili e sulle modalità di trattamento, anche con specifico riferimento all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale, in un’ottica di chiarezza e trasparenza nei confronti degli interessati.

Regolamento concernente il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d’Italia nell’ambito della gestione degli esposti riguardanti la trasparenza delle condizioni contrattuali, la correttezza dei rapporti tra intermediari e clienti e i diritti e gli obblighi delle parti nella prestazione dei servizi di pagamento

Normativa nazionale – Disciplina prudenziale

Qualifica di ente piccolo e non complesso

Nota di Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato, il 31 marzo 2022, la nota dal titolo “Qualifica di ente piccolo e non complesso. Decisione della Banca d’Italia”.

Si tratta in particolare della nota con cui l’Autorità comunica che, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari meno significativi sotto la sua supervisione diretta, ha deciso di confermare la soglia dei 5 miliardi (soglia di calcolata su base consolidata per le banche appartenenti a gruppi, prendendo a riferimento la data del 31 dicembre 2021), identificando gli intermediari piccoli e non complessi in base ai criteri previsti dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Per le banche e i gruppi bancari significativi, incluse le banche di credito cooperativo appartenenti a gruppi, l’identificazione degli intermediari piccoli e non complessi spetta invece alla Banca Centrale Europea, in qualità di autorità competente.

Per gli enti meno significativi, si osserva che le semplificazioni che sono state previste per gli intermediari piccoli e non complessi si vanno a sommare alle semplificazioni già introdotte in ambito europeo a nazionale per le banche di minore dimensione.

La Banca d’Italia informerà singolarmente gli intermediari che ha classificato come piccoli e non complessi.

Tale decisione sarà rivalutata con periodicità almeno annuale, fatta salva la possibilità per l’Autorità di aggiornare in qualsiasi momento le proprie valutazioni alla luce dell’evoluzione della situazione dei singoli intermediari

Nota di Banca d’Italia. Qualifica di ente piccolo e non complesso. Decisione della Banca d’Italia

Let’s Talk

Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.