A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Finanza sostenibile
RTS ex SFDR
Bozza di Regolamento delegato
La Commissione europea ha pubblicato, il 6 aprile 2022 la bozza di Regolamento delegato dal titolo “Regolamento delegato (UE) /… della Commissione che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio “non arrecare un danno significativo”, che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche”.
Si tratta della bozza di Regolamento delegato adottata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2 bis “Principio di non causare danni significativi”, articolo 4 “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto”, articolo 8 “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale”, articolo 9 “Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali”, articolo 10 “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web” e articolo 11 “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche” del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR).
Nello specifico, con la presente bozza di Regolamento la Commissione europea riunisce i 13 progetti di RTS (RTS – Regulatory Technical Standards) ai sensi della SFDR in un unico documento, anche al fine di garantire la piena coerenza ed unitarietà dei requisiti introdotti dagli stessi.
In particolare, la bozza di Regolamento delegato è composta da sei Capi:
- il capo I stabilisce disposizioni generali;
- il capo II prevede la rendicontazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto e specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 5 del Regolamento SFDR per gli indicatori di sostenibilità in materia di: (i) effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente ed (ii) effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- il capo III è relativo alle informative precontrattuali dei prodotti e specifica i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a livello precontrattuale nella documentazione settoriale di cui all’articolo 6 “Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità”, paragrafo 3 del Regolamento SFDR;
- il capo IV stabilisce norme sulle informative da pubblicare sui siti web in merito ai prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi da 1 a 2 bis, e all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis del Regolamento SFDR;
- il capo V stabilisce norme sulle informative periodiche a livello di prodotto in merito ai prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi da 1 a 2 bis, e all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis; e
- il capo VI stabilisce norme sulle informative periodiche in merito ai prodotti finanziari di cui all’articolo 5 “Trasparenza degli investimenti ecosostenibili nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche”, primo comma, e all’articolo 6 “Trasparenza dei prodotti finanziari che promuovo caratteristiche ambientali nelle informative precontrattuali e nelle relazioni periodiche”, primo comma del Regolamento (UE) 2020/852 (cd. “Regolamento Tassonomia”) per quanto riguarda l’individuazione degli obiettivi ambientali cui contribuiscono i prodotti finanziari.
La data di applicabilità della bozza di Regolamento è prevista per il 1° gennaio 2023.
Normativa europea – Finanza sostenibile
Integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione dell’idoneità ai sensi dell’IDD
Progetto di Orientamenti EIOPA
L’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha pubblicato, il 13 aprile 2022 il documento dal titolo “Consultation paper. draft guidelines on the integration of the customer’s sustainabilitypreferences in the suitability assessment under the insurance distribution directive”.
Si tratta del progetto di Orientamenti con cui Eiopa intende chiarire l’applicazione delle preferenze di sostenibilità del cliente nell’ambito della valutazione dell’idoneità di cui all’articolo 30 “Valutazione dell’idoneità e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD) e agli articoli 9 “Informazioni da raccogliere ai fini della valutazione dell’idoneità” e 14 “Dichiarazione di idoneità” del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 come modificato dal Regolamento delegato (EU) 2021/1257.
Le modifiche introdotte dal Regolamento delegato (EU) 2021/1257 al Regolamento delegato (UE) 2017/2359 sono volte a garantire che gli investitori possano investire e risparmiare in modo sostenibile e facilitare la loro partecipazione alla transizione verso un’economia più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
Le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi devono, pertanto, raccomandare prodotti d’investimento assicurativo che soddisfino le (eventuali) preferenze di sostenibilità dei loro clienti o potenziali clienti, evitando pratiche di vendita scorrette (e.g., raccomandazione di prodotti d’investimento assicurativi non conformi alle preferenze di sostenibilità del cliente come conformi).
Nello specifico il Progetto di Orientamenti fornisce indicazioni su:
- l’informativa ai clienti in materia di finalità e portata della valutazione di idoneità in relazione alla sostenibilità (e.g., modalità di spiegazione ai clienti del concetto di “preferenze di sostenibilità“);
- le modalità di raccolta dai clienti di informazioni sulle loro (eventuali) preferenze di sostenibilità;
- le modalità di abbinamento delle preferenze dei clienti ai prodotti;
- tempistiche di valutazione iniziale / integrazione delle preferenze di sostenibilità; e
- le competenze in materia di finanza sostenibile richieste al personale delle imprese assicurative edegli intermediari assicurativi per la fornitura di consulenza sui prodotti di investimento assicurativo.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 13 maggio 2022.
Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II
Requisiti di appropriatezza e mera esecuzione o ricezioni di ordini
Orientamenti ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, il 12 aprile 2022 la traduzione in lingua italiana degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II”.
Si tratta, in particolare, degli Orientamenti elaborati da ESMA in conformità dell’articolo 25 “Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e degli articoli 55 “Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza”, 56 “Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi” e 57 “Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi” del Regolamento delegato (UE) 2017/565.
Nello specifico, gli Orientamenti chiariscono l’applicazione di alcuni aspetti legati ai cd. “non-advised services”, ossia i servizi di investimento senza consulenza, concernenti (i) la valutazione di appropriatezza da condurre sul cliente, per garantirne la protezione nell’investimento e (ii) l’esenzione dalla valutazione di appropriatezza stessa.
ESMA si basa sui suoi “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” del 2018 adattandoli al quadro di appropriatezza e di execution-only.
Gli Orientamenti si applicano dal 12 ottobre 2022.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA, entro il 12 giugno 2022, se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa europea – Servizi di investimento / Regolamento MIFIR
Soglie di liquidità e dei percentili di negoziazione ai sensi del MiFIR
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 aprile 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/629 della Commissione del 12 gennaio 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/583 per quanto riguarda l’adeguamento delle soglie di liquidità e dei percentili delle operazioni utilizzati per determinare la dimensione specifica dello strumento che si applicano a taluni strumenti non rappresentativi di capitale”.
Il Regolamento delegato apporta alcune modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2017/583 integrativo del cd. Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014) e riguardante gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati.
Si precisa che il Regolamento delegato (UE) 2017/583 ha previsto un’introduzione graduale (nell’arco di quattro anni a partire dal 2019) degli obblighi e dei requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione previsti in capo alle sedi di negoziazione e alle imprese di investimento.
Nello specifico, il nuovo Regolamento delegato modifica l’art. 17 “Disposizioni relative alla valutazione della liquidità per le obbligazioni e alla determinazione delle soglie in relazione alla pre-negoziazione per la dimensione specifica dello strumento sulla base dei percentili delle operazioni” del Regolamento delegato (UE) 2017/583 per adeguare:
(i) le soglie per il criterio di liquidità previsto per le obbligazioni per le quali non esiste un mercato liquido, e
(ii) i percentili di negoziazione per la determinazione della dimensione specifica degli strumenti finanziari.
Il Regolamento delegato entra in vigore dal 3 maggio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Market Abuse
Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate
Orientamenti ESMA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 13 aprile 2022 la traduzione in lingua italiana degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR). Ritardi nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale”.
Nello specifico, i sopra richiamati“Orientamenti relativi al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”del 2016, sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento MAR – Market Abuse Regulation) e stabiliscono un elenco indicativo – non esaustivo – di legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico.
Con la revisione in esame, l’Autorità amplia il contenuto degli Orientamenti del 2016; più nello specifico, i nuovi Orientamenti aggiungono alcune fattispecie nel sopra menzionato elenco degli interessi legittimi e una nuova sezione agli Orientamenti del 2016 stessi ove vengono definite altre tipologie di informazioni (concernenti i requisiti patrimoniali), da considerarsi di natura privilegiata.
Gli Orientamenti si applicano il 13 giugno 2022.
Le Autorità competenti dovranno comunicare ad ESMA, entro il 13 giugno 2022, se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR)
Normativa europea – Cartolarizzazioni STS
Mantenimento del rischio nelle cartolarizzazioni
Bozza finale di RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 12 aprile 2022 la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (RTS – Regulatory Technical Standards) dal titolo “Final draft RTS specifying the requirements for originators, sponsors, original lenders and servicers relating to risk retention”.
Si tratta di una bozza finale di RTS elaborata da EBA ai sensi dell’art. 6 “Mantenimento del rischio” del Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS), come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19.
Il Regolamento (UE) 2021/557 prevede, infatti, tra le altre cose, la rimozione degli ostacoli regolamentari alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate (che presentano un trend in aumento per effetto del Covid-19) al fine di aumentare ulteriormente le capacità di prestito da parte delle banche senza allentare le norme prudenziali sul prestito bancario.
In particolare, la bozza finale di RTS specifica i requisiti che il cedente, il promotore o il prestatore originario devono rispettare con riferimento all’obbligo di mantenimento del rischio relativo alle attività trasferite nell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.
Si precisa che la bozza finale di RTS si basa in larga parte su quella già sottoposta alla Commissione europea per l’adozione nel 2018, aggiornata con le nuove previsioni previste dal Regolamento (UE) 2021/557 sulle modalità di mantenimento del rischio delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate.
Il final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa europea – Fondi comuni monetari
Funzionamento del Regolamento FCM
Consultazione Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, il 12 aprile 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation document targeted consultation on the functioning of the money market fund regulation”.
Si tratta del documento di consultazione – sotto forma di questionario – con cui la Commissione europea mira ad integrare le informazioni sul funzionamento delle norme vigenti in materia di fondi comuni monetari, in particolare sull’impatto del Regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari (“Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”) sui diversi aspetti economici dei fondi comuni monetari e sul ruolo degli stessi nell’economia dell’UE.
Il Regolamento FCM, infatti, prevede che la Commissione presenti una relazione ai colegislatori che valuti l’adeguatezza del Regolamento stesso e della normativa in materia da un punto di vista prudenziale ed economico.
In particolare, il questionario è composto da set di domande destinate a raccogliere i pareri in generale di tutti i portatori di interesse, set di domande destinate agli investitori e, infine, set di domande relative agli asset managers.
I risultati della consultazione saranno tenuti in considerazione dalla Commissione europea per eventuali sviluppi dei lavori in materia.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 13 maggio 2022.
Consultation document targeted consultation on the functioning of the money market fund regulation
Normativa europea – Antiterrorismo ed embarghi finanziari
Misure sanzionatorie nei confronti della Russia e Bielorussia
Provvedimenti UE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 aprile 2022, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti, aventi ad oggetto le sanzioni adottate nei confronti della Russia e della Bielorussia:
- il “Regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”;
- il “Regolamento (UE) 2022/577 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina”;
- il “Regolamento (UE) 2022/580 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”; e
- il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 del Consiglio dell’8 aprile 2022 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”.
In particolare, il Regolamento (UE) 2022/576 modificailRegolamento (UE) n. 833/2014 concernente le misure restrittive in considerazione di quanto in essere in Ucraina a seguito delle azioni della Russia. Tra le altre modifiche, vi è:
- l’inserimento degli articoli 3 decies, 3 undecies, e 3 duodecies che prevedono il divieto – con le relative condizioni e deroghe – di fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a determinati beni e tecnologie connessi a persone residenti in Russia o per uso in Russia;
- l’inserimento dell’articolo 5 ter che prevede il divieto – con le relative deroghe e condizioni – di (i) accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti in Russia, o di persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per ente creditizio è superiore a 100 000 euro; (ii) fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, se il valore totale delle cripto-attività della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo per fornitore di servizi di portafoglio, conto o custodia è superiore a 10 000 euro;
- la modifica dell’articolo 5 decies che prevede il divieto – con le relative condizioni e deroghe – di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate nella valuta ufficiale di uno Stato membro alla Russia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, ivi compresi il governo russo e la banca centrale russa, o per un uso in Russia.
Tale Regolamento (UE) 2022/ 576 è entrato in vigore il 9 aprile 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il Regolamento (UE) 2022/577 appone, tra le altre, le seguenti modifiche al Regolamento (CE) n. 765/2006 concernente le misure restrittive in considerazione della situazione in essere in Bielorussia e del coinvolgimento della stessa nell’aggressione russa contro l’Ucraina:
- modifica del paragrafo uno dell’articolo 1 sexvicies, che prevede il divieto di vendere valori mobiliari denominati in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino bielorusso o persona fisica residente in Bielorussia, o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Bielorussia; e
- modifica dell’articolo 2 septvicies bis che prevede il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in qualsiasi valuta ufficiale di uno Stato membro alla Bielorussia o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Bielorussia, ivi compresi il governo bielorusso e la Banca centrale della Bielorussia, o per un uso in Bielorussi.
Tale Regolamento (UE) 2022/577 è entrato in vigore il 9 aprile 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il Regolamento (UE) 2022/580 modifica l’articolo 6 ter del Regolamento (UE) n. 269/2014 dettando le condizioni dello svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelate da parte delle Autorità competenti.
Tale Regolamento (UE) 2022/580 è entrato in vigore l’8 aprile 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/581 modifica l’Allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.
Tale Regolamento (UE) 2022/581 è entrato in vigore l’8 aprile 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 13 aprile 2022, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti, aventi ad oggetto le sanzioni adottate nei confronti della Russia:
- “Regolamento (UE) 2022/625 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”; e
- “Regolamento (UE) 2022/626 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il Regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone”.
Il Regolamento (UE) 2022/625 modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, inserendovi nello specifico l’articolo 2 bis che prevede deroghe all’applicazione dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014 stesso relativo al congelamento di fondi e risorse economiche appartenenti a determinate persone fisiche o giuridiche.
Il Regolamento (UE) 2022/626 modifica il Regolamento (UE) 2022/263 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone.
Nello specifico vi è l’inserimento, tra le altre modifiche, dell’articolo 4 bis che prevede deroghe all’applicabilità dell’articolo 4 del Regolamento (UE) 2022/263 relativo a divieti di concessione di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie.
Il Regolamento (UE) 2022/625 eil Regolamento (UE) 2022/626 sono entrati in vigore il 14 aprile 2022.
Regolamento (UE) 2022/625 del Consiglio del 13 aprile 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina
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