A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR
Consolidamento prudenziale
Regolamento delegato
Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 aprile 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/676 della Commissione del 3 dicembre 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi di cui all’articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8, di detto Regolamento”.
Si tratta, in particolare, del Regolamento delegato elaborato ai sensi dell’art. 18 “Metodi di consolidamento prudenziale” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Nel dettaglio, il Regolamento delegato specifica le condizioni che gli enti, le società di partecipazione finanziaria e le società di partecipazione finanziaria mista devono considerare nell’applicare i diversi metodi di consolidamento prudenziale ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali a livello consolidato.
Si precisa che il Regolamento delegato tiene conto delle principali modifiche introdotte dal CRR II nell’ambito dei requisiti patrimoniali richiesti agli enti, tra cui, in particolare, la possibilità per le autorità competenti di estendere il consolidamento prudenziale anche ad alcune tipologie di enti non finanziari, nell’eventualità in cui vi siano dei rischi derivanti da questi ultimi in capo agli enti (cd. step-in risk).
Il Regolamento delegato entra in vigore il 16 maggio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa nazionale – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD V
Processo di controllo prudenziale
Consultazione Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 27 aprile 2022, il documento di consultazione dal titolo “Documento di consultazione sulle disposizioni della Banca d’Italia in materia di Gruppi bancari e Albo delle banche e dei gruppi bancari” e in materia di Processo di controllo prudenziale””.
Si tratta in particolare del documento di consultazione con cui Banca d’Italia propone alcune modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di Gruppi bancari e Albo delle banche e dei gruppi bancari” (nello specifico alla Parte Prima, Titolo I, Capitoli 2 e 4 della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013).
Tali modifiche sono atte a recepire le novità introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) che modifica la Direttiva (EU) 2013/36 (CRD IV) – e dalle disposizioni nazionali di recepimento della CRD V – in materia di procedure di autorizzazione ed esenzione delle società di partecipazione finanziaria (financial holding company – FHC) e di partecipazione finanziaria mista (mixed financial holding company – MFHC).
Inoltre, la consultazione propone modifiche mirate anche alle “Disposizioni in materia di Processo di controllo prudenziale” (Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1 della Circolare della Banca d’Italia n. 285/2013).
In particolare, le modifiche proposte dall’Autorità sono volte a recepire le novità introdotte dalla CRD V in materia di poteri di intervento sull’attività delle banche da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia, e in particolarerelative all’ampliamento della casistica delle fattispecie rilevanti per la potenziale imposizione di misure di Secondo Pilastro da parte delle Autorità di Vigilanza.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 27 maggio 2022.
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