Nuovo adempimento su monitoraggio Aiuti di Stato in regime di Temporary Framework

L’Agenzia delle Entrate definisce modello e istruzioni per la presentazione dell’autodichiarazione

A cura di Team Incentivi PwC TLS

L’Agenzia delle Entrate, lo scorso 27 aprile 2022, ha pubblicato il provvedimento n. 143438 con il quale ha definito le modalità, i termini di presentazione ed il contenuto della dichiarazione sostitutiva di atto notorio al fine di verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework (“TF”) relativamente agli Aiuti di Stato ottenuti in tale regime fino al 31/12/2021, nonché le modalità e i termini di restituzione volontaria dei medesimi Aiuti di Stato in caso di superamento dei massimali previsti.

La dichiarazione sostitutiva deve essere inviata telematicamente direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario a partire dal 28 aprile ed entro il 30 giugno 2022 e deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari di aiuti che rientrano nel regime “ombrello”, elencati nell’art. 1, c. 13, D.L. n. 41/2021 (ad esempio credito imposta per canoni di locazione, credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, Disposizioni in materia di versamento dell’IRAP, etc.) o comunque da chi ha beneficiato di aiuti in regime di TF pur non inclusi in tale lista (es. rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni; credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori; misure Simest fondo 394/81, etc.).

L’invio non è obbligatorio per i soggetti che hanno già presentato una dichiarazione sostitutiva nel momento in cui hanno effettuato la comunicazione/ istanza per l’acceso agli aiuti per i quali il modello prevedeva l’autodichiarazione, a titolo esemplificativo il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo, a meno che non abbiano ottenuto successivamente di altri Aiuti in regime di TF.

Esistono inoltre disposizioni specifiche per i soggetti che hanno usufruito della definizione agevolata delle somme contenute negli avvisi bonari.

Tuttavia, la dichiarazione deve essere in ogni caso presentata quando il beneficiario:

  • ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • si è avvalso della possibilità di “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12 e in parte nella Sezione 3.1.

La dichiarazione deve essere presentata direttamente all’Agenzia delle Entrate tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate o mediante i canali telematici della stessa ed entro 5 giorni dalla presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presa in carico o lo scarto adeguatamente motivato.

Da segnalare come lo scopo della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il rispetto da parte del dichiarante dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework. Per gli aiuti per i quali il dichiarante manifesta l’intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework, la dichiarazione sostitutiva avrà anche ad oggetto la verifica del rispetto delle condizioni previste dalla suddetta Sezione 3.12.

Al fine di determinare il rispetto dei massimali, è necessario considerare sia le misure fiscali presenti nella Sezione I ma altresì tutte le atre misure agevolative che fanno riferimento alle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I (ad esempio il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori).

Un altro aspetto importante per il calcolo è la definizione del periodo di riferimento in cui è considerato ottenuto l’Aiuto e che rileva al fine di valutare il rispetto del massimale a seconda del periodo di riferimento e del relativo limite in vigenza (i.e., per la sezione 3.1 pari a Euro 800.000 fino al 27 gennaio 2021 ed elevato a Euro 1.800.000 fino al 31 dicembre 2021) previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Il tetto massimo a fine 2021 risulta essere pari a € 11,8 milioni. Se il massimale viene superato è necessario che venga indicata sia l’eccedenza sia il modo in cui si prevede la restituzione o volontaria o mediante la sottrazione dai successivi aiuti ricevuti per i quali c’è capienza.

Tutti gli importi includono gli interessi da recupero e se il beneficiario non dovesse ricevere, successivamente, l’importo deve essere riversato con F24; in ogni caso, è esclusa la compensazione.

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