Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Disciplina prudenziale

Requisiti di onorabilità, competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento

Consultazioni MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha pubblicato, il 5 maggio 2022, i seguenti documenti di consultazione:

  • Schema di Decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale delle Sim, Sgr, Sicav E Sicaf ai sensi degli articoli 14 e 15 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”; e 
  • Schema di Decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi minori, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento, ai sensi degli articoli 25, 110, comma 1-ter, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-ter, 114-undecies, comma 1-ter, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385”.

In particolare, si tratta di due documenti di consultazione relativi ai requisiti di onorabilità e ai criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti dal Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (Testo unico bancario – T.U.B.) e dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza – T.U.F.).

Nello specifico, il primo documento è stato adottato dal MEF ai sensi dell’articolo 25 “Partecipanti al capitale” del T.U.B. e dettaglia i requisiti e i criteri che i titolari delle partecipazioni al capitale delle banche devono possedere e soddisfare in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca.

In particolare, il primo Schema di Decreto ministeriale dettaglia: (i) i requisiti di onorabilità; (ii) i criteri di competenza, graduati in relazione all’influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; e (iii) i criteri di correttezza, che tengono in considerazione anche i rapporti d’affari del titolare della partecipazione e le eventuali sanzioni o provvedimenti correttivi irrogati nei confronti di quest’ultimo.

Detta disciplina si applica anche agli intermediari finanziari,agli istituti di moneta elettronica eagli istituti di pagamento.

Il secondo documento invece, è stato adottato dal MEF ai sensi dell’articolo 14 del T.U.F. “Partecipanti al capitale” e reca i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza che i titolari delle partecipazioni al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV edelle SICAF devono possedere, sempre al fine di garantire una prudente e corretta gestione della società partecipata.

Tale disciplina si applica anche alle società di investimento semplice.

Si possono fornire commenti alle consultazioni fino al 27 maggio 2022.

Schema di Decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale delle Sim, Sgr, Sicav E Sicaf ai sensi degli articoli 14 e 15 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Schema di Decreto ministeriale recante il regolamento in materia di requisiti di onorabilità e criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi minori, degli istituti di moneta elettronica e degli istituti di pagamento, ai sensi degli articoli 25, 110, comma 1-ter, 112, comma 2, 114-quinquies.3, comma 1-ter, 114-undecies, comma 1-ter, del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD V

Valutazione di equivalenza del regime di riservatezza 

Progetto finale di Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA), ha pubblicato, il 3 maggio 2022, il Progetto finale degli Orientamenti dal titolo “Final report Guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities”.

Si tratta del documento attraverso il quale EBA propone una revisione complessiva dei propri “Orientamenti sull’equivalenza del regime di riservatezza” delle Autorità di vigilanza di paesi terzi, da ultimo modificati nel 2020.

Negli ultimi anni, EBA ha valutato infatti i regimi di riservatezza applicati da suddette Autorità di paesi terzi, nell’ottica di facilitare la loro partecipazione ai collegi di vigilanza dell’Unione Europea, conformemente all’articolo 116(6) “Collegi delle Autorità di vigilanza” della Direttiva 2013/36/EU (CRD).

Le modifiche proposte agli Orientamenti del 2020 sono volte ad ampliarne la portata e il campo di applicazione; nello specifico, attraverso: 

  • l’inclusione nella valutazione di equivalenza del regime di riservatezza anche delle disposizioni in tema di vigilanza prudenziale, servizi di pagamento, risoluzione degli enti e antiriciclaggio, come applicabile alle Autorità specifiche del paese terzo;
  • la possibilità di concludere accordi con le Autorità di paesi terzi conformemente alla normativa in tema di vigilanza prudenziale, servizi di pagamento e antiriciclaggio e risoluzione degli enti; e
  • la possibilità per le Autorità dei paesi terzi di partecipare ai collegi di vigilanza dell’Ue anche in materia di vigilanza prudenziale, antiriciclaggio e risoluzione degli enti.

Inoltre, il final report intende revisionare l’elenco delle Autorità di paesi terzi che hanno un regime di riservatezza valutato equivalente a quello applicato nell’Unione europea e, nello specifico, il documento propone l’integrazione (con nuovi soggetti) dell’allegato «Tavola delle Autorità sottoposte a valutazione e delle valutazioni di equivalenza svolte».

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità.

Final report Guidelines on the equivalence of confidentiality and professional secrecy regimes of third-country authorities

Normativa europea – Fondi comuni monetari

Scenari delle prove di stress 

Orientamenti ESMA 

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 4 maggio 2022 la traduzione in lingua italiana degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti sugli scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento FCM”.

Si tratta dell’aggiornamento degli Orientamenti ESMA del 2021 sugli scenari di stress test dei fondi comuni monetari (FCM).

Tali Orientamenti – applicabili agli FCM, ai gestori di FCM nonché alle Autorità competenti – sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 28 “Prove di stress” del Regolamento (UE) 2017/1131 (cd. “Regolamento FCM” o “Money Market Funds – MMF Regulation”.

Gli Orientamenti vengono periodicamente aggiornati (almeno una volta all’anno) per tenere conto dei più recenti sviluppi di mercato, come previsto dal Regolamento FCM stesso (per l’ultimo aggiornamento di giugno 2021).

In particolare, ESMA modifica alcuni dei parametri di riferimento per gli scenari di stress test, al fine di adattarli all’attuale situazione economica e finanziaria.

Inoltre, con il presente aggiornamento, sono previste anche disposizioni specifiche relative alla tipologia di stress test, in modo che i gestori di FCM abbiano le informazioni necessarie per compilare i corrispondenti campi del modello di segnalazione di cui all’articolo 37 “Informativa alle autorità competenti” del Regolamento FCM.

I presenti Orientamenti si applicano a partire dal 4 luglio 2022, data entro la quale le Autorità di vigilanza devono comunicare ad ESMA se sono conformi o se intendono conformarsi ai presenti Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti sugli scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento FCM

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

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