Rimborsi IVA ex art. 38-ter, d.P.R. 633/1972, sempre preclusi per il credito IVA derivante da importazioni?

A cura di Davide Accorsi e Stefano Luigi Airaghi

Con la risposta ad interpello n. 248 del 9 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con riferimento ai rimborsi IVA in procedura semplificata ex art. 38-ter, d.P.R. 633/1972, previsti per i soggetti non residenti stabiliti in Stati non appartenenti all’Unione europea.

Nello specifico, l’istanza d’interpello in commento è stata trasmessa da un soggetto passivo stabilito in Israele che effettua ai fini dell’IVA italiana esclusivamente, dal lato passivo, acquisti domestici imponibili in Italia per i quali il debitore d’imposta è il cedente/prestatore ed importazioni di beni imponibili mentre, dal lato attivo, operazioni domestiche per le quali il debitore d’imposta è il cessionario/committente residente.

La società istante fa presente che, a seguito della pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della circolare n. 40/2021 del 14 dicembre 2021[1], alcuni uffici doganali non le hanno consentito di effettuare importazioni in Italia in assenza di una partita IVA italiana e, conseguentemente, è stata costretta a nominare un rappresentante fiscale ottenendo, altresì, un codice EORI. Ciò, sebbene, ad avviso dell’istante, l’ottenimento di una partita IVA non sarebbe necessario in relazione al tipo di operazioni effettuate ed alla normativa IVA in vigore.

Posto quanto sopra, la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate ha in primo luogo chiarito che le condizioni di reciprocità che consentono l’applicazione della procedura di rimborso prevista dall’art. 38-ter, d.P.R. 633/1972, attualmente sussistono unicamente con la Norvegia, Israele e la Svizzera. A tal riguardo, si sottolinea il fatto che, il Regno Unito, inter alia, non rientrando nella lista dei Paesi esplicitamente menzionati, risulterebbe dunque implicitamente escluso, precludendo la possibilità di ricorrere a tale istituto ai soggetti stabiliti in tale Paese.

Il documento ha poi chiarito che per i rimborsi ex art. 38-ter, d.P.R. 633/1972, possono applicarsi gli stessi principi enunciati con la risposta ad interpello n. 359 pubblicata il 20 maggio 2021 con riguardo ai rimborsi IVA ex articolo 38-bis2, d.P.R. 633/1972, previsti per i soggetti non residenti stabiliti in Stati appartenenti all’Unione europea.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, il fatto di possedere una partita IVA italiana ottenuta mediante la nomina di un rappresentante fiscale, non preclude di per sé la possibilità di utilizzare la procedura di rimborso semplificata ex art. 38-ter, d.P.R. 633/1972.

Tuttavia, è stato anche precisato che, se il credito IVA da chiedere a rimborso è documentato mediante fatture e/o bollette doganali intestate alla partita IVA del soggetto non comunitario, tale credito non può essere chiesto a rimborso mediante la procedura semplificata ex art. 38-ter d.P.R. 633/1972, ma solo tramite la procedura ordinaria di rimborso annuale e/o trimestrale prevista dall’art. 38-bis, d.P.R. 633/1972, previa registrazione dei documenti nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25, d.P.R. 633/1972.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la nomina di un rappresentante fiscale secondo quanto indicato dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli con la circolare n. 40/2021 “non è di per sé un ostacolo per accedere alla procedura di rimborso ex articolo 38-ter del decreto IVA. Ciò che ne inibisce l’utilizzo è, infatti, la circostanza che le bollette doganali – equiparabili a tutti gli effetti alle fatture di acquisto – siano intestate alla partita IVA italiana della società”.

Tuttavia, sebbene per gli acquisti domestici il soggetto non residente possa chiedere al fornitore di non includere la propria partita IVA italiana in fattura e dunque ottenere un documento che generebbe un credito IVA recuperabile mediante la procedura di rimborso semplificato prevista dall’art. 38-ter, d.P.R. 633/1972, per le importazioni il soggetto non residente potrebbe non essere in grado di ricevere una bolletta doganale in cui non siano riportati i dati della propria partita IVA italiana, dal momento che gli uffici doganali potrebbero richiedere l’indicazione di una partita IVA italiana al soggetto non residente per poter effettuare l’importazione.

Inoltre, relativamente alla possibilità per il soggetto non residente di de-registrarsi ai fini IVA ed effettuare importazioni dirette in futuro anche in assenza di una partita IVA italiana, l’Agenzia delle Entrate non ha fornito una risposta e si è limitata ad identificare il quesito come rientrante nell’ambito di competenza dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Ad avviso di chi scrive, il fatto di doversi identificare ai fini IVA non dovrebbe essere una tematica disciplinata dall’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli. Tale conclusione sembra essere in linea anche con quanto indicato dalla menzionata Circolare n. 40/2021 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, la quale ha chiarito che “valenza squisitamente fiscale assume, invece, la figura del rappresentante fiscale ai fini IVA. La rappresentanza IVA ha, infatti, l’esclusivo scopo di permettere l’assolvimento, ai soli fini dell’imposta sul valore aggiunto, da parte del rappresentante a ciò designato, degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali connessi all’attività di un soggetto non stabilito in Italia e non attribuisce al titolare della corrispondente partita IVA alcuna legittimazione ad operare, in luogo del soggetto non stabilito, in contesti giuridici diversi dall’IVA stessa”.

Pertanto, si auspica un chiarimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate con l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli in merito alla necessità di identificarsi ai fini IVA in capo ad un soggetto non residente che effettua esclusivamente importazioni ed altre operazioni per le quali, in base alla normativa IVA, non sarebbe necessario possedere una partita IVA italiana.


[1] Per ulteriori chiarimenti in riferimento a tale Circolare, si veda la nostra newsletter dell’11 febbraio 2022.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Davide Accorsi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director

Stefano Luigi Airaghi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.