A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Regolamento crowdfunding
Informativa agli investitori
Bozza finale di RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 13 maggio 2022 la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) dal titolo “Final Report Draft Regulatory Technical Standards on credit scoring and pricing disclosure, credit risk assessment and risk management requirements for crowdfunding service providers under Article 19(7) Regulation (EU) 2020/1503”.
Si tratta, in particolare, della bozza finale di RTS relativa all’informativa da fornire all’investitore ed elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 19(7) “Informazioni ai clienti” del Regolamento (UE) 2020/1503(cd. “Regolamento sul crowdfunding”).
La bozza finale di RTS specifica le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono comunicare agli investitori (i quali sono fisiologicamente esposti al rischio di asimmetria informativa rispetto ai titolari di progetti di crowdfunding), concernenti i seguenti aspetti:
- il metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia e il prezzo del prestito;
- gli elementi considerati nella valutazione del prestito e del rischio di credito; e
- le policy, le procedure e il sistema di governance adottati per garantire un’adeguata informativa agli investitori e l’affidabilità delle valutazioni del prestito e del rischio di credito.
Il final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa europea – NPL
Comunicazione delle informazioni relative diritti del creditore
Bozza di ITS EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 16 maggio 2022, la bozza di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standards”) dal titolo “Consultation Paper. Draft Implementing Technical Standards specifying the templates to be used by credit institutions for the provision of information referred to in Article 15(1) of Directive (EU) 2021/2167 in order to provide detailed information on their credit exposures in the banking book to credit purchasers for the analysis, financial due diligence and valuation of a creditor’s rights under a non-performing credit agreement, or the non-performing credit agreement itself (NPL Transactions Data Templates)”.
Si tratta della bozza di ITS adottata da EBA ai sensi dell’articolo 16 “Norme tecniche di attuazione per i modelli di dati” della Direttiva (UE) 2021/2167 sulle sofferenze bancarie.
L’obiettivo della bozza di ITS è quello di fornire uno standard comune per le transazioni di crediti deteriorati (Non-Performing Loans – NPL) in tutta l’Unione europea, consentendo in tal modo un confronto tra i vari Paesi e riducendo le asimmetrie informative tra venditori e acquirenti di NPL.
In particolare, il documento prevede i modelli che devono essere utilizzati dagli enti creditizi per la trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 15(1)della Direttiva sulle sofferenze bancarie – rubricato “Diritto alle informazioni relative ai diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato o al contratto di credito deteriorato stesso” – al fine di fornire agli acquirenti di crediti informazioni dettagliate sulle esposizioni creditizie nel portafoglio bancario per (i) l’analisi, (ii) l’adeguata verifica (due diligence) finanziaria e (iii) la valutazione dei diritti del creditore derivanti da un contratto di credito deteriorato, o del contratto di credito deteriorato stesso.
Nell’elaborare il documento EBA ha preso in considerazione:
- le pratiche di mercato esistenti nella condivisione dei dati tra acquirenti e venditori;
- il riscontro ricevuto dagli utenti in merito alla loro esperienza nell’utilizzo dei modelli esistenti dell’EBA per le operazioni sui crediti deteriorati;
- l’importanza di ridurre al minimo i costi di elaborazione per gli enti creditizi e gli acquirenti di crediti.
La bozza di ITS tiene conto anche del principio di proporzionalità, stabilendo requisiti informativi diversi a seconda delle dimensioni dell’NPL, specificando i campi di dati obbligatori e non obbligatori.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 31 agosto 2022.
Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio
Notifica delle attività di commercializzazione e gestione transfrontaliere
Bozza di RTS e ITS EBA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati(ESMA)ha pubblicato, il 17 maggio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft technical standards on the notifications for cross-border marketing and cross-border management of AIFs and UCITS”.
Si tratta del documento di consultazione con cui ESMA richiede il parere dei vari portatori di interesse in merito alle informazioni e ai modelli che le imprese devono fornire e utilizzare quando informano le autorità competenti delle proprie attività di commercializzazione e gestione transfrontaliere ai sensi della Direttiva sugli OICVM (Direttiva 2009/65/CE – Direttiva sugli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari) e della Direttiva sui FIA (Direttiva 2011/61/UE – Direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi).
In particolare, il documento contiene:
- una bozza di norme tecniche di attuazione (cd. “Implementing Technical Standards –ITS”) adottata ai sensi dell’articolo 95(2) della Direttiva sugli OICVM e degli articoli 31(5), 32(8) and 33(8) della Direttiva sui FIA; e
- una bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) adottata ai sensi degli articoli 17(10), 18(5) and 20(5) della Direttiva sugli OICVM e dell’articolo 33(7) della Direttiva sui FIA.
La consultazione è volta a facilitare il processo di notifica delle attività di marketing e gestione transfrontaliere in relazione agli OICVM e ai FIA.
Questo obiettivo sarà raggiunto definendo informazioni armonizzate da notificare alle autorità competenti e sviluppando modelli comuni da utilizzare da parte delle società di gestione, degli OICVM e dei GEFIA.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 9 settembre 2022.
Normativa europea – Servizi di investimento / MiFIR
Obbligo di negoziazione e compensazione
Regolamenti delegati
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 maggio 2022, sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati:
- “Regolamento delegato (UE) 2022/749 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC”; e
- “Regolamento delegato (UE) 2022/750 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC”.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/749 è stato adottato ai sensi dell’articolo 32 “Procedura relativa all’obbligo di negoziazione” del Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014).
Tale Regolamento delegato appone modifiche specifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/2417 – che integra il Regolamento MiFIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati – riguardanti gli obblighi di negoziazione previsti dal MiFIR al fine di tenere conto, nell’ambito dei mercati derivati OTC, della cessazione di alcuni indici di riferimento (benchmark) e della loro sostituzione con nuovi tassi di interesse privi di rischio (cd. benchmark transition).
Il Regolamento delegato (UE) 2022/750 è stato adottato ai sensidell’articolo 5 “Procedura dell’obbligo di compensazione” del Regolamento EMIR(Regolamento (UE) 648/2012).
Tale provvedimento appone modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2015/2205 – che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione – volte a rivedere le categorie di strumenti derivati soggette all’obbligo di compensazione previsto dall’EMIR.
I Regolamenti delegati entrano in vigore il 18 maggio 2022.
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