Transfer Pricing: Pubblicata dall’Agenzia delle Entrate la Circolare 24 maggio 2022, n. 16/E che fornisce le istruzioni operative per la corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”

A cura del Dipartimento International Tax & Transfer Pricing

Il 24 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 16/E che contiene alcuni importanti chiarimenti relativi alla corretta interpretazione della nozione di “intervallo di libera concorrenza”, come anche specificato nell’articolo 6 del Decreto del 14 maggio 2018 (d’ora in avanti il Decreto), in sede di applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 110, comma 7, del TUIR, ovvero delle disposizioni contenute nei Trattati contro le Doppie Imposizioni stipulati dall’Italia conformi a quanto previsto nell’articolo 9 del Modello di Convenzione OCSE.

Le istruzioni fornite recepiscono quanto indicato dalle Linee Guida OCSE sui prezzi di trasferimento (par. 3.55 a 3.66).

Tra i principali chiarimenti:

Utilizzabilità del “full range” qualora tutti i valori considerati presentano il “medesimo” grado di comparabilità rispetto alla tested transaction

L’Agenzia ha chiarito che “Se l’analisi di comparabilità risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità, andrà preso in considerazione l’intero intervallo di valori risultante dall’applicazione dell’indicatore finanziario selezionato in applicazione del metodo più appropriato (cd. “full range”), ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza”. Tale chiarimento è conforme  a quanto indicato nelle Linee Guida OCSE al par. 3.55, in base al quale, si ritiene come rilevante l’intero intervallo di valori di libera concorrenza, cd. full range, quando (“[…] all of which are relatively equally reliable”). Del resto, il fatto che vi sia un intervallo (ventaglio/range) composto da diversi punti, è dovuto al fatto che società indipendenti, pur in transazioni comparabili ed in circostanze comparabili, potrebbero stabilire prezzi diversi.

Appare evidente che il presupposto dell’applicabilità del “full range” sia da rinvenirsi nella circostanza che tutte le transazioni che concorrono a comporlo debbano avere il medesimo grado di comparabilità rispetto alla tested transaction. Inoltre, qualora sia possibile identificare transazioni tra parti indipendenti con un insufficiente grado di comparabilità tali transazioni debbono necessariamente essere eliminate dal range (par. 3.56 delle Linee Guida OCSE). Tale riferimento sebbene allineato alle Linee Guida OCSE sarà, con ogni probabilità, oggetto di discussione con l’autorità fiscale sia in sede amministrativa (es. verifiche fiscali e successive procedure deflattive) che contenziosa presso le giurisdizioni tributarie risulterà difficile valutare il concetto di “medesimo grado di comparabilità”.

Utilizzo di  “strumenti statistici” (c.d. range ristretto) invece del   full range

L’Agenzia chiarisce anche quando risulta necessario utilizzare i cd. “strumenti statistici”, e quindi un range di valori ristretto in alternativa all’utilizzo del full range – dove per strumenti statistici si intende l’utilizzo di indicatori di tendenza centrale (come l’intervallo interquartile o altri percentili), tali da “restringere” l’intervallo di valori, eliminando i cd. “valori estremi” o outliers.

Sul punto, l’Agenzia specifica: (i) quando occorre utilizzare il cd. intervallo ristretto (l’intervallo interquartile i.e. dal 25° al 75° percentile) e (ii) quando invece occorre utilizzare  un “valore il più possibile centrale all’intervallo” (non necessariamente la mediana – riteniamo di poter aggiungere).

In particolare: (i) la prima soluzione (ossia qualsiasi punto dell’intervallo ristretto) è “preferibile”, laddove alcune delle transazioni comprese nell’intervallo dovessero presentare “difetti di comparabilità” che non possono essere identificati o quantificati in modo affidabile e, quindi, rettificati (ciò al fine di “rafforzare l’affidabilità”); (ii) il ricorso, invece, ad un valore il più possibile centrale all’intervallo (anche al fine di minimizzare il rischio di errore dovuto alla presenza di tali difetti) deve essere limitato ai casi in cui l’intervallo non comprende valori caratterizzati da sufficiente grado di comparabilità neppure per considerare affidabile qualsiasi punto compreso nell’intervallo ristretto tramite strumenti statistici e deve, in ogni caso, essere specificamente motivato.

L’approccio previsto dall’Agenzia delle Entrate è a “scalare”: si passa quindi dal “full range” all’intervallo “ristretto e poi ai “valori centrali”, – a seconda del grado di affidabilità, rectius di comparabilità, del range in analisi.

Raccomandazioni ai verificatori/accertatori ed onere della prova

Rispetto all’onere della prova, nella Circolare si evidenzia che sia nel caso si adotti l’intervallo pieno (cd. “full range”), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare un intervallo più ristretto basato su “strumenti statistici”, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza. Pertanto, nel caso in cui l’indicatore finanziario dovesse ricadere all’interno di tale range (sia esso intervallo pieno o ristretto) non sarà necessario apportare alcuna rettifica. viceversa, l’impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche.

Sul punto, si sottolinea come  l’Agenzia abbia ritenuto opportuno raccomandare ai verificatori/accertatori di argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.

Società in perdita

La circolare si uniforma a quanto indicato nelle Linee Guida OCSE (3.63 – 3.65) circa la presenza di società in perdita nell’analisi di benchmark. Solitamente la prassi dell’amministrazione finanziaria era quello di escluderle in maniera sistematica. Se non altro ora occorrerà argomentare il motivo di esclusione attraverso apposita analisi.

The Takeaway

L’approccio chiarito dall’Agenzia appare sostanzialmente conforme alle Linee Guida OCSE e ragionevolmente condivisibile, oltre a fornire importanti indicazioni operative sia agli stessi Uffici dell’amministrazione finanziaria, nonché a contribuenti e operatori professionali.

Andrà tuttavia verificato come troverà applicazione, in concreto, il sopra menzionato  meccanismo a scalare (dal full range ai valori centrali), trattandosi del risultato di un giudizio eminentemente qualitativo (basato su una valutazione del grado di comparabilità) e, quindi, difficile da rendere operativo tramite criteri oggettivi che siano pratici ed omogenei.

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