A cura di Carlo Romano, Marco Longobardi, Rubina Fagioli e Anastasia Pompili
La Corte di Cassazione con sentenza n. 16302 depositata lo scorso 28 aprile 2022 si è pronunciata per la prima volta sulla responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. n. 231/2001) derivante dalla contestazione di reati tributari (D.lgs. n. 74/2000) nell’ambito di un contenzioso in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altra documentazione inesistente.
La sentenza impugnata
Il Tribunale del riesame di Milano, con ordinanza del 19 luglio 2021, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti della Società in applicazione degli articoli 5, lett. a), 6 lett. a) e 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 assumendo provato il disegno evasivo (utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti) per l’indebita detrazione dell’IVA. La Società nel ricorso per cassazione lamentava, tra l’altro, la violazione dell’art. 2, comma 1 e dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 74/2000 e degli articoli 1704, 1705 e 2602 e ss. del c.c. (di cui si sarebbe dovuto tener conto per l’applicazione dell’art. 2 del D.lgs. 74/2000), deducendo come l’ordinanza impugnata non avesse tenuto in considerazione le evidenze poste nel procedimento di riesame, prospettando, quindi, l’illegittimità della stessa per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 12-bis del D.lgs. 74/2000 per assenza del profitto e dell’attualità del debito fiscale da tutelare con il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza in parola, rilevando che il provvedimento emesso dal Tribunale risulta sorretto da adeguata motivazione circa le esigenze cautelari, rigetta il ricorso della Società condannandola alle spese processuali ritenendo illegittima la detrazione dell’IVA derivante dall’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Gli elementi indiziari raccolti sono stati, quindi, considerati sufficienti per integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 2 del D.lgs. 74/2000 quale reato presupposto per la configurazione della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001.
Conclusioni
L’ordinanza della Suprema Corte, seppur emessa ai soli fini dell’accertamento delle esigenze cautelari legittimanti il sequestro, riconoscendo, per la prima volta, la responsabilità amministrativa derivante da reati tributari, costituisce un “monito” per gli enti (tra cui le branch di società estere) per la predisposizione o l’aggiornamento – prima della commissione di un illecito – di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) per non incorrere nella responsabilità amministrativa exD.lgs. n. 231/2001. Pertanto, appare opportuno che gli enti, nella redazione e aggiornamento dei MOG e nella formazione interna, coinvolgano consulenti specializzati in diritto penale tributario per “mappare” preventivamente rischi applicando procedure e controlli per evitare, o quanto meno attenuare, l’applicazione delle sanzioni (tra cui la confisca, il divieto di contrattare con la PA, l’esclusione da finanziamenti) previste dal D.lgs. n. 231/2001.
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