Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II

Appropriatezza ed execution only

Avviso Consob di recepimento Orientamenti

Consob ha comunicato, il 25 maggio 2022, la propria intenzione di conformarsi agli “Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II” pubblicati nelle lingue ufficiali dell’UE ad aprile 2022.

Nello specifico, tali Orientamenti sono stati elaborati da ESMA in conformità dell’articolo 25 “Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti” della Direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II) e degli articoli 55 “Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza”, 56 “Valutazione dell’appropriatezza e obblighi in materia di registrazioni connessi” e 57 “Prestazione di servizi relativi a strumenti non complessi” del Regolamento delegato (UE) 2017/565.

Gli Orientamenti chiariscono l’applicazione di alcuni aspetti legati ai cd. “non-advised services”, ossia i servizi di investimento senza consulenza, concernenti (i) la valutazione di appropriatezza da condurre sul cliente, per garantirne la protezione nell’investimento e (ii) l’esenzione dalla valutazione di appropriatezza stessa.

ESMA si basa sui suoi “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” del 2018 adattandoli al quadro di appropriatezza e di execution-only.

In adempimento di quanto previsto dagli Orientamenti, Consob ha pertanto comunicato di conformarsi ai suddetti Orientamenti, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti saranno applicabili dal 12 ottobre 2022.

Avviso Consob del 25 maggio 2022

Normativa nazionale – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD)

Miglioramento delle possibilità di risoluzione 

Nota di Banca d’Italia di recepimento degli Orientamenti

Banca d’Italia con Nota n. 27 del 27 maggio 2022 ha comunicato, la propria intenzione di conformarsi agli “Orientamenti EBA destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione” pubblicati nelle lingue ufficiali dell’UE a gennaio 2022.

Nello specifico, tali Orientamenti sono stati adottati da EBA ai sensi degli articoli 15 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti” e 16 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879(cd. BRRD II).

In particolare, gli Orientamenti dettagliano le azioni specifiche e gli strumenti che gli enti e le autorità di risoluzione devono utilizzare nell’ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione di enti e di gruppi.

Tali Orientamenti si basano sugli standard internazionali in materia e fanno leva sulle practices in essere nell’Unione europea (in particolare, nell’Unione bancaria) e, infine, sonovolti a completare il quadro europeo in materia di risoluzione degli enti.

In adempimento di quanto previsto dagli Orientamenti, Banca d’Italia ha pertanto comunicato di conformarsi ai suddetti Orientamenti, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza.

Gli Orientamenti saranno applicabili dal 1° gennaio 2024; qualora vi sia un cambio di strategia, in particolare un passaggio dalla liquidazione alla risoluzione, gli Orientamenti dovrebbero essere applicati integralmente il prima possibile e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del piano di risoluzione che include la nuova strategia di risoluzione.

Nota n. 27 del 27/05/2022. Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

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