A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Cripto-Attività
Regime pilota DLT
Regolamento
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 2 giugno 2022 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la direttiva 2014/65/UE”.
Si tratta in particolare del Regolamento sul cd. “regime pilota” per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT) che intendono consentire la negoziazione e il regolamento delle operazioni in strumenti finanziari sotto forma di “cripto-attività”.
L’istituzione del regime pilota ha come obiettivo quello di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della DLT, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.
Il Regolamento stabilisce i requisiti di base per il funzionamento delle infrastrutture di mercato basate su DLT, che sono simili a quelli per le equivalenti infrastrutture di mercato tradizionali. Tuttavia, il Regolamento consente deroghe temporanee da alcuni requisiti tecnici che non possono essere rispettati in considerazione della tecnologia utilizzata,in modo da permettere alle imprese di sperimentare e di approfondire le conoscenze sull’applicazione pratica di tali norme sull’uso della DLT nelle infrastrutture di mercato.
Nello specifico, il Regolamento prevede i requisiti in relazione alle infrastrutture di mercato DLT e ai loro gestori per quanto riguarda: la concessione e la revoca delle autorizzazioni a operare come infrastrutture di mercato DLT; la gestione e la vigilanza delle infrastrutture di mercato DLT; e la collaborazione tra i gestori delle infrastrutture di mercato DLT e le autorità competenti.
Il Regolamento si applica a partire dal 23 marzo 2023, fatta eccezione per: gli articoli 8, paragrafo 5, 9, paragrafo 5, 10, paragrafo 6, e 17, che si applicano a decorrere dal 22 giugno 2022; e l’articolo 16, che si applica a decorrere dal 4 luglio 2021.
Normativa europea – Regolamento CSDR
Applicabilità buy-in
Bozza finale di RTS Esma
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato il 2 giugno 2022 la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) dal titolo “Final Report. CSDR RTS on Settlement Discipline – Suspension of buy-in”.
Data l’entità e l’urgenza delle modifiche, l’Autorità non ha condotto una precedente consultazione in materia e, pertanto, ha adottato direttamente il final report in oggetto.
Si tratta in particolare della bozza finale di RTS adottata da ESMA ai sensi dell’articolo 7 “Misure per la gestione dei mancati regolamenti” del Regolamento (UE) 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di (Regolamento Titoli o CSDR).
La bozza finale di RTS intende sospendere per 3 anni l’applicazione delle regole di buy-in obbligatorio previste dal Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il CSDR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, che è entrato in vigore il 1° febbraio 2022.
Gli operatori di mercato, infatti, hanno comunicato di avere difficoltà ad attuare il regime di buy-in obbligatorio alla data sopra citata a causa: (i) di alcune questioni aperte in merito all’attuazione dei requisiti di buy-in e (ii) dell’incertezza sulla possibilità che la proposta legislativa della Commissione europea relativa alla modifica del CSDR includerà o meno modifiche alle attuali regole di buy-in obbligatorie.
Pertanto, la citata sospensione dell’applicabilità delle disposizioni sul regime di buy-inè voltaaconcedere alla Commissione europea e ai colegislatori ulteriore tempo permigliorare l’efficienza dei regolamenti, armonizzare la normativa ed evitare al contempo potenziali duplicazioni e sovrapposizioni della normativa.
Il final report è stato sottoposto alla Commissione per l’adozione.
Final Report CSDR RTS on Settlement Discipline – Suspension of buy-in
Normativa europea – Regolamento EMIR
Aggiornamento soglie di compensazione
Bozza finale di RTS Esma
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, il 3 giugno 2022, sul proprio sito internet la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd.“RTS – Regulatory Technical Standards”) dal titolo “Final Report EMIR RTS on the commodity derivative clearing threshold”.
Il Regolamento (UE) 2019/834 (EMIR Refit) ha previsto all’interno del Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) il mandato all’ESMA di riesaminare periodicamente le soglie di compensazione (CT) e proporne l’aggiornamento, ove necessario, al fine di garantire che le CT stesse rimangano adeguate.
La presente bozza finale di RTS propone pertanto di aumentare le CT per i derivati su merci a 1 miliardo di euro.
Una volta completata la revisione del quadro EMIR, l’ESMA rivaluterà le CT sulla base della nuova metodologia, compreso il CT applicabile ai derivati su merci.
Il final report è stato sottoposto alla Commissione per l’adozione.
Final Report EMIR RTS on the commodity derivative clearing threshold
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR
Identificazione gruppo di clienti connessi
Bozza di RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 8 giugno 2022 il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper.Draft Regulatory Technical Standards on the identification of a group of connected clients under Article 4 paragraph 1 number 39 of Regulation (EU) No 575/2013”.
Si tratta della bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards – RTS”) relativa all’identificazione del gruppo di clienti connessi (GCC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).
Nello specifico, con la bozza di RTS l’autorità intende aggiornare e in parte sostituire i propri “Orientamenti sui clienti connessi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del Regolamento (UE) n. 575/2013” del 2018, che hanno stabilito i concetti di controllo e di dipendenza economica, alla base della definizione di gruppo di clienti collegati.
L’obiettivo della definizione di GCC è identificare due o più persone fisiche o giuridiche che hanno una interconnessione tale da essere considerate un insieme unitario sotto il profilo del rischio (per esempio qualora una delle due società controlli l’altra/le altre oppure quando tra le società intercorre un rapporto tale per cui se una si trova in difficoltà finanziarie anche l’altra/ le altre avrebbe/avrebbero difficoltà a rimborsare i propri debiti).
Nello specifico, la bozza di RTS mira a definire chiaramente le circostanze in cui le interconnessioni per mezzo di un rapporto di controllo e/o di dipendenza economica possono portare al concretizzarsi di un profilo di rischio unitario per le società e, quindi, l’obbligo di qualificare le stesse come GCC.
Inoltre, la bozza di RTS contiene disposizioni per la valutazione delle situazioni in cui coesistono relazioni di controllo e di dipendenza economica e quindi è necessario considerare due o più GCC separati come un GCC complessivo.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino all’8 settembre 2022.
EBA consults on technical standards on the identification of a group of connected clients
Normativa europea – Antiterrorismo ed embarghi finanziari
Sanzioni nei confronti della Russia e Bielorussia
Provvedimenti europei
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 3 giugno 2022, sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti, aventi ad oggetto le sanzioni adottate nei confronti della Russia e della Bielorussia:
- “Regolamento (UE) 2022/880 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”;
- “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua il Regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”;
- “Regolamento (UE) 2022/879 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina”;
- “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/876 del Consiglio del 3 giugno 2022 che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina”; e
- “Regolamento (UE) 2022/877 del Consiglio del 3 giugno 2022 che modifica il Regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina”.
Per quanto riguarda le misure sanzionatorie adottate nei confronti della Russia, il Regolamento (UE) 2022/880 prevede una deroga alla disciplina del congelamento delle risorse economiche e dei fondi di cui all’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 269/2014 che, pertanto, non si applica nel caso in cui i fondi o le risorse economiche siano strettamente necessari per la prestazione di determinati servizi di comunicazione elettronica.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/878 modifica l’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014, relativo ai soggetti destinatari delle misure sanzionatorie previste dal Regolamento stesso (tra cui il congelamento dei fondi).
Il Regolamento (UE) 2022/879 prevedemodifiche alRegolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. Nello specifico il provvedimento prevede alcuni divieti nei confronti di soggetti giuridici aventi determinati rapporti con lo Stato russo; in particolare tra i vari divieti si evidenzia quello di (i) fornire direttamente o indirettamente assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativamente all’acquisto di petrolio greggio o prodotti petroliferi espressamente specificati; (ii) prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari; (iii) registrare, fornire una sede legale, un indirizzo commerciale o amministrativo, nonché servizi di gestione, a un trust o un istituto giuridico; e (iv) prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, o di consulenza in materia fiscale ovvero servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni.
Per quanto riguarda le misure sanzionatorie adottate nei confronti della Bielorussia,il Regolamento di esecuzione (EU) 2022/876 modifica l’allegato I del Regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina. Tale allegato è relativo ai soggetti destinatari delle misure sanzionatorie previste dal Regolamento stesso (tra cui il congelamento dei fondi).
Il Regolamento (UE) 2022/877 prevede alcune modifiche al Regolamento (CE) n. 765/2006, tra cui vi sono quelle concernenti il divieto di prestare servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle persone giuridiche.
I Regolamenti sono entrati in vigore il 4 giugno 2022 mentre i Regolamenti di esecuzione sono entrati in vigore il 3 giugno 2022.
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