Causa C-714/20 – Corte di Giustizia UE: rappresentante doganale indiretto non responsabile per l’IVA all’importazione

A cura di Francesco Pizzo, Lorenzo Ontano, Annarita Terrone e Matteo Zovi

Con la Sentenza relativa alla Causa C-714/20, depositata in data 12 maggio 2022, la Corte di Giustizia UE statuisce che il rappresentante doganale indiretto è responsabile solidalmente con il dichiarante solo per i dazi doganali dovuti per le merci dichiarate in dogana e non anche per l’IVA all’importazione, in assenza di disposizioni nazionali che sanciscano, in modo esplicito e inequivocabile, tale responsabilità.

Il procedimento è stato promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia in riferimento a un contenzioso italiano, sorto a seguito della notifica di due avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Dogane sia alle società importatrici che al rappresentante doganale indiretto delle stesse, ritenuto responsabile in solido del pagamento dell’IVA dovuta all’importazione.

In particolare, nell’ambito di operazioni di verifica, l’Ufficio ha ritenuto che le dichiarazioni di intento allegate alle dichiarazioni di importazione non fossero attendibili, in quanto le società importatrici non avevano effettuati operazioni utili alla costituzione del plafond IVA.

Pertanto, le importazioni sottoposte a verifica sono state riqualificate come operazioni imponibili ai fini IVA e il rappresentante doganale indiretto è stato ritenuto responsabile, unitamente alle società importatrici, del pagamento dell’IVA dovuta all’atto dell’importazione.

La CTP di Venezia ha ritenuto di dover rinviare il procedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale ha statuito i seguenti principi:

  1. l’art. 77 del codice doganale dell’Unione deve essere interpretato nel senso che “il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione per le stesse merci”;
  2. l’art. 201 della Direttiva IVA “deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto all’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come il debitore di tale imposta”.

Alla luce di tali principi, sarà il giudice nazionale che dovrà verificare se vi è una disposizione normativa nel nostro ordinamento che designi o riconosca esplicitamente e inequivocabilmente il rappresentante doganale indiretto come debitore dell’IVA all’importazione oltre che quale debitore dei dazi doganali, in solido con l’importatore.

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