Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Antiriciclaggio

Compliance Officer

Progetto finale di Orientamenti

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 14 giugno 2022 il progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report. Guidelines On policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849”.

Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 8 appartenente alla Sezione II “Valutazione del rischio” del Capo VI “Politiche, procedure e vigilanza” della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) volta ad impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, il richiamato art. 8 prevede che i soggetti obbligati adottino politichecontrolli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tra cui quelli per la gestione della conformità e per la nomina di un responsabile della conformità.

Nello specifico, il progetto finale di Orientamenti dettaglia, anche a livello di gruppo, il ruolo, i compiti e le responsabilità dell’organo di gestione – responsabile degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT) – e del responsabile della conformità (Compliance Officer).

Si segnala, ad esempio, il livello di anzianità richiesto al Compliance Officer, il quale deve essere in grado di sottoporre all’organo di gestione, di propria iniziativa, tutte le misure volte ad assicurare la conformità ed efficacia delle policy interne in materia di AML/CFT; inoltre, il progetto finale di Orientamenti definisce le informazioni – che devono essere chiare e complete – da includere nel rapporto sull’attività del responsabile della conformità AML/CFT da presentare all’organo di gestione.  

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report. Guidelines On policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849

Normativa europea – Regolamento EMIR

Requisiti in materia di margini bilaterali nell’ambito dei contratti infragruppo

Bozza finale di RTS ESAs

Le Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) hanno pubblicato, in data 13 giugno 2022, la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione(“Regulatory Technical Standards – RTS”) dal titolo “Final Report. EMIR RTS amending the bilateral margin requirements with regards to intragroup contracts”.

Si tratta della bozza finale di RTS adottata ai sensi dell’articolo 5 “Procedura dell’obbligo di compensazione” del Regolamento EMIR(Regolamento (UE) 648/2012).

Le ESAs non hanno condotto alcuna precedente consultazione sul documento, data la portata limitata del contenuto dello stesso.

In particolare, il Regolamento EMIR prevede che i requisiti in materia di margini bilaterali per contratti derivati OTC (over the counter) non compensati a livello centrale si applichino ai contratti infragruppo stipulati con una entità del gruppo di un Paese terzo solamente quando la Commissione europea non abbia adottato alcuna decisione di equivalenza ai sensi dell’art 13 dell’EMIR stesso.

Successivamente, il Regolamento delegato (UE) 2016/2251, che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, ha previsto che i requisiti sopra menzionati si applichino – in assenza di decisione di equivalenza della Commissione – a partire dal 30 giugno 2022 (periodo di esenzione), per permettere all’Autorità di adottare le eventuali decisione di equivalenza e per facilitare le procedure di gestione centralizzata del rischio per i gruppi.

Con la presente bozza finale di RTS, l’Autorità intende estendere tale periodo di esenzione di ulteriori 3 anni (ossia fino al 30 giugno 2025).

Tale esenzione permetterà di tenere conto (i) delle valutazioni di equivalenza della normativa dei Paesi terzi, ancora in corso di adozione e (ii) di rivedere il quadro delle esenzioni infragruppo nell’ambito della revisione dell’EMIR.

Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. EMIR RTS amending the bilateral margin requirements with regards to intragroup contracts

Normativa europea – Regolamento EMIR

Contratti infragruppo e obblighi di compensazione 

Bozza finale di ESMA

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 13 giugno 2022, la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione(“Regulatory Technical Standards – RTS”) dal titolo “Final Report. EMIR RTS on amendments to the clearing obligation regarding intragroup contracts”.

Si tratta della bozza finale di RTS adottata da ESMA ai sensi dell’articolo 5 “Procedura dell’obbligo di compensazione” del Regolamento EMIR(Regolamento (UE) 648/2012).

L’Autorità non ha condotto alcuna consultazione sul documento, data la portata limitata del contenuto dello stesso.

Nello specifico, il Regolamento EMIR ha previsto che l’obbligo di compensazione si applichi ai contratti infragruppo stipulati con una entità del gruppo situata in un Paese terzo solamente quando la Commissione europea non ha adottato alcuna decisione di equivalenza ai sensi dell’art 13 dell’EMIR stesso.

I Regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 della Commissione sull’obbligo di compensazione (RTS sull’obbligo di compensazione) hanno previsto che il sopramenzionato obbligo si applichi – in assenza di decisione di equivalenza della Commissione – a partire dal 30 giugno 2022 (periodo di esenzione).

Con la presente bozza finale di RTS, ora, l’Autorità intende estendere tale periodo di esenzione di ulteriori 3 anni (ossia fino al 30 giugno 2025).

Il Final Report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report EMIR RTS on amendments to the clearing obligation regarding intragroup contracts

Normativa europea – Disciplina prudenziale e pacchetto bancario 2021

Proposta di modifica al CRR 

Parere BCE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 233 del 16 giugno 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2022 su una proposta di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor”.

In generale, la BCE accoglie con favore laProposta di modifica del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor che, insieme alle altre proposte legislative appartenenti al Pacchetto per il settore bancario di ottobre 2021, attua le riforme di Basilea III in sospeso nell’Unione, migliorando il quadro prudenziale per gli enti creditizi. L’Autorità sottolinea, l’importanza di portare a termine l’attuazione da parte dell’Unione delle riforme di Basilea III in maniera tempestiva, completa e fedele.

La BCE concorda inoltre con il parere della Commissione, espresso nella relazione della proposta, secondo il quale non è necessario attribuire ulteriori poteri di vigilanza alle autorità competenti affinché queste possano imporre restrizioni alla distribuzione da parte degli enti creditizi in circostanze eccezionali di gravi perturbazioni a livello economico. Allo stesso tempo però, dato che in tali periodi di difficoltà economiche e finanziarie gli enti creditizi potrebbero non essere disposti a utilizzare le proprie riserve di capitale, l’Autorità ritiene che occorra esaminare ulteriormente l’eliminazione dei disincentivi all’utilizzo delle riserve di capitale.

Il Parere inoltre contiene osservazioni specifiche aventi ad oggetto: l’introduzione dell’output floor, il quadro per il rischio di credito e il metodo standardizzato, il rischio operativo, il rischio di mercato, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il metodo IRB, le informative e comunicazione di terzo pilastro, e i rischi ambientali sociali e di governance.

Parere della Banca Centrale Europea del 24 marzo 2022 su una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor

Normativa europea – Cibersicurezza

Proposta di Direttiva sulla cibersicurezza 

Parere BCE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C 233 del 16 giugno 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca centrale europea dell’11 aprile 2022 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148”.

In generale, la BCE sostiene fermamente gli obiettivi della proposta di Direttiva sulla cibersicurezza di aumentare il livello di resilienza informatica (ciberresilienza) in tutti i settori pertinenti, ridurre le disomogeneità nel mercato interno e migliorare il livello di consapevolezza situazionale e la capacità collettiva di preparazione e risposta, garantendo una cooperazione efficiente nell’Unione.

La BCE riconosce l’importanza di mantenere forti legami tra la proposta di Direttiva e il settore finanziario, che dovrebbe continuare a far parte dell’ecosistema delle reti e dei sistemi informativi (NIS) per promuovere la valutazione coerente dei rischi associati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’Unione, l’effettivo scambio di informazioni intersettoriale e la collaborazione nella gestione delle minacce informatiche.

Inoltre, l’Autorità fornisce indicazioni specifiche relativamente: all’ambito di applicazione della proposta di Direttiva, alle competenze di sorveglianza del SEBC e dell’Eurosistema e al rischio di terze parti relativo alle TIC, gestione delle crisi e degli incidenti su vasta scala, condivisione delle informazioni e strategia nazionale per la cibersicurezza.

Parere della Banca centrale europea dell’11 aprile 2022 su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

Normativa nazionale – Cripto-attività

Tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività

Comunicazione Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato il 15 giugno 2022 la “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività”.

Si tratta di una Comunicazione in materia di tecnologie decentralizzate (cd. “DLT – Distributed Ledger Technologies”) nella finanza e nelle cripto-attività, con cui l’Autorità richiama l’attenzione dei soggetti vigilati sulle opportunità e sui rischi connessi all’uso di tali tecnologie e all’operatività in cripto-attività, evidenziando alcuni profili rilevanti per il loro presidio.

La presente comunicazione ha ad oggetto, nello specifico, gli utilizzi riconducibili alla detenzione e al trasferimento di valori e diritti rappresentati digitalmente del cripto attività.

L’Autorità, infatti, è interessata al mondo delle cripto-attività nell’ambito del controllo prudenziale sugli intermediari vigilati; della sorveglianza sul regolare funzionamento del sistema dei pagamenti; della salvaguardia della stabilità monetaria e finanziaria; di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo; e della tutela dei consumatori.

La presente comunicazione costituisce pertanto un punto di riferimento per gli utenti, gli intermediari, i fornitori tecnologici, i gestori di schemi, infrastrutture e portafogli digitali che operano nell’ambito di ecosistemi di cripto-attività, in quanto il quadro normativo europeo – in corso di definizione – non ricomprenderà nel proprio ambito applicativo tali soggetti.

Più nel dettaglio, il documento prevede indicazioni specifiche riguardanti:

  • le principali caratteristiche dell’applicazione di tecnologie decentralizzate ai servizi finanziari;
  • il contesto regolamentare in materia;
  • alcune indicazioni puntuali per gli intermediari, gli operatori (gestori di schemi, wallet providers, gestori di infrastrutture di pagamento) e i fornitori di soluzioni tecnologiche in materia di cripto-attività; e
  • la tutela della clientela e avvertenze sui rischi delle cripto-attività.

Comunicazione della Banca d’Italia in materia di tecnologie decentralizzate nella finanza e cripto-attività

Normativa nazionale – Market abuse

Ritardo nelle comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate 

Avviso Consob recepimento orientamenti

Consob ha pubblicato, il 10 giugno 2022, l’“Avviso Consob del 10 giugno 2022 in materia di conformità agli orientamenti emanati dall’Esma in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale”.

Si tratta dell’Avviso con cui l’Autorità attua a livello nazionale, integrandoli nelle proprie prassi di vigilanza, gli Orientamenti ESMA in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale, tradotti nelle lingue ufficiali dell’Unione ad aprile 2022.

I sopra richiamati“Orientamenti relativi al ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate”del 2016, sono stati elaborati ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento MAR – Market Abuse Regulation) e stabiliscono un elenco indicativo – non esaustivo – di legittimi interessi degli emittenti che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate e delle situazioni in cui il ritardo nella comunicazione di informazioni privilegiate può indurre in errore il pubblico.

Con la revisione in esame, l’Autorità amplia il contenuto degli Orientamenti del 2016; più nello specifico, i nuovi Orientamenti aggiungono alcune fattispecie nel sopra menzionato elenco degli interessi legittimi e una nuova sezione agli Orientamenti del 2016 stessi ove vengono definite altre tipologie di informazioni (concernenti i requisiti patrimoniali), da considerarsi di natura privilegiata.

Gli Orientamenti si applicano il 13 giugno 2022.

Avviso Consob del 10 giugno 2022 in materia di conformità agli orientamenti emanati dall’esma in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate e interazioni con la vigilanza prudenziale

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner