A cura di Guido Ajello, Arianna Mariani e Rocco Tana
Dopo circa un anno dall’approvazione in Consiglio dei Ministri, il Senato ha definitivamente approvato la Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” (“Legge Delega”), pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 146 del 24 giugno 2022 e contenente 31 principi e criteri direttivi che dovranno essere rispettati dal Governo nell’adozione – entro sei mesi – di uno o più decreti legislativi finalizzati a razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina contenuta nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Codice dei Contratti Pubblici”).
La revisione del Codice dei Contratti Pubblici, volta a semplificare le norme in materia di appalti pubblici e concessioni per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia, rientra tra gli impegni assunti dal Governo per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR” o “Piano”) e, nello specifico, tra le cd. “riforme abilitanti”.
A tal proposito, il Piano ha previsto che la riforma del Codice dei Contratti Pubblici debba concretarsi nella integrazione delle tre direttive UE (2014/23, 24 e 25), in particolare nelle parti che non siano self executing, ordinandole in una nuova disciplina più snella rispetto a quella vigente, che riduca al massimo le regole che vanno oltre a quelle richieste dalla normativa europea.
Come noto, il PNRR ha tracciato il percorso di revisione e semplificazione della disciplina dei contratti pubblici, avviato dapprima con l’entrata in vigore del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, poi convertito con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (cd. “Decreto Semplificazioni – bis”, oggetto delle precedenti newsletter del 09 giugno 2021 e 14 giugno 2021), successivamente con l’approvazione del disegno di legge delega (oggetto della precedente newsletter del 06 luglio 2021) e, da ultimo, con l’approvazione della Legge Delega, la quale ha individuato i 31 principi e criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nell’emanazione delle nuove regole in materia di appalti, tra i quali si segnalano:
- il perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee: come sopra anticipato, la riforma è destinata a semplificare la complessità dell’attuale quadro normativo di riferimento in materia di appalti e, a tal fine, è appositamente prevista l’introduzione e/o il mantenimento di un livello di regolazione corrispondente a quelli minimi richiesti dalle direttive europee (c.d. divieto di gold plating), ferma restando l’inderogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (cfr. articolo 1, comma 2, lettera a),Legge Delega);
- la qualificazione e riduzione delle stazioni appaltanti: le nuove regole dovranno contenere la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al fine della loro riduzione numerica e dell’accrescimento della loro competenza (cfr. articolo 1, comma 2, lettera c), Legge Delega);
- il sostegno alle micro e piccole imprese: al fine di favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole imprese alle procedure di evidenza pubblica, le nuove disposizioni dovranno prevedere la definizione di criteri premiali per l’aggregazione di impresa, la possibilità di procedere alla suddivisione degli appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi, con obbligo di motivare la decisione di non procedere a detta suddivisione, nonché la previsione del divieto di accorpamento artificioso dei lotti (cfr. articolo 1, comma 2, lettera d),Legge Delega);
- i criteri ambientali minimi e di sostenibilità: il nuovo Codice dei Contratti Pubblici dovrà garantire l’aumento del grado di ecosostenibilità degli investimenti pubblici ed il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell’affidamento delle relative commesse, in particolare mediante la definizione di criteri ambientali minimi da rispettare obbligatoriamente, differenziati per tipologie ed importi di appalti (cfr. articolo 1, comma 2, lettera f) Legge Delega);
- la revisione dei prezzi: la nuova disciplina dovrà imporre alle stazioni appaltanti l’onere di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell’offerta, compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (cfr. articolo 1, comma 2, lettera g) Legge Delega);
- la riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara ed alla stipula dei contratti: il perseguimento di questo obiettivo potrà realizzarsi anche mediante l’adozione di contratti-tipo predisposti dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico e il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici (cfr. articolo 1, comma 2, lettera m),Legge Delega);
- la revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori: si dovranno valorizzare, inter alia, i criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, dell’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico (cfr. articolo 1, comma 2, lettera s),Legge Delega);
- l’individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte: dovranno essere tipizzati i casi in cui le stazioni appaltanti potranno ricorrere, ai fini dell’aggiudicazione, al solo criterio del minor prezzo (cfr. articolo 1, comma 2, lettera t),Legge Delega);
- il divieto di proroga dei contratti di concessione: il divieto dovrà essere previsto, facendo salvi i principi in materia di affidamento in house e razionalizzazione della disciplina sul controllo degli investimenti dei concessionari e sullo stato delle opere realizzate (cfr. articolo 1, comma 2, lettera ff),Legge Delega);
I decreti adottati dal Governo abrogheranno espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con esse incompatibili e dovranno recare opportune disposizioni di coordinamento in riferimento alle disposizioni non abrogate o non modificate.
Inoltre, la Legge Delega prevede che sugli schemi di decreto legislativo del Governo sia acquisito il parere preventivo del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, nonché la facoltà per il Governo di beneficiare della partecipazione del Consiglio di Stato anche ai fini della stessa “stesura dell’articolato normativo”. A tal fine, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, Legge Delega, il Giudice Amministrativo di appello potrà avvalersi della magistratura dei Tribunali Amministrativi Regionali, di esperti esterni e dell’Avvocatura Generale dello Stato.
La menzionata possibilità che il Governo venga coadiuvato da diversi esperti del settore nella definizione delle nuove regole dovrebbe facilitare l’attuazione della riforma, ottimizzando la materia dei contratti pubblici, al fine di ottenere una nuova disciplina in materia di contratti pubblici scevra dalle numerose criticità e complessità che hanno caratterizzato i primi sei anni di applicazione del Codice dei Contratti Pubblici, in grado di raggiungere gli essenziali obiettivi di ripresa e rilancio dei settori interessati dal presente momento storico, nonché di delineare un framework normativo coerente con le previsioni del quadro giuridico europeo.
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Guido Ajello
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
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