A cura di Carlo Romano, Marco Longobardi e Vincenzo Battaglia
Il Consiglio dei ministri, lo scorso 17 maggio, ha approvato il disegno di legge recante disposizioni in materia di giustizia e processo tributario. La proposta di riforma prevede, tra le principali finalità da realizzare entro il 31 dicembre 2022, quella di rendere più celere il processo tributario per raggiungere uno degli obiettivi posti dal PNRR. Di seguito vengono riportati i principali profili dell’eventuale riforma.
Professionalizzazione dei magistrati tributari
È prevista la trasformazione del magistrato tributario onorario part-time, attualmente in organico, in giudice professionale a tempo pieno, con una significativa riduzione dell’organico in 450 unità presso le Commissioni Tributarie Provinciali e in 126 unità presso le Commissioni Tributarie Regionali. La funzione giurisdizionale dovrebbe essere, quindi, affidata a giudici tributari professionali che verranno assunti tramite concorso pubblico nonché a giudici “onorari” che alla data del 1°gennaio 2022 erano in organico. Come si evince dalla relazione illustrativa, la finalità del “doppio binario” nella composizione dei collegi giudicanti è quella di accompagnare i magistrati attualmente in organico al completamento della loro carriera, valorizzando dunque le figure professionali esistenti. Per tutti sarà previsto il pensionamento al compimento del settantesimo anno di età per uniformare la magistratura tributaria alle altre magistrature.
Disposizioni in materia di processo tributario
L’art. 2 del disegno di legge introduce, nei processi di primo e secondo grado, le seguenti novità
- Introduzione del giudice monocratico in primo grado per le controversie fino a euro 3.000,00.
- Previsione della prova testimoniale, quando la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede sino a querela di falso. In tali casi la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.
- Rafforzamento della conciliazione per le controversie fino ad euro 50.000. Per le controversie soggette a reclamo/mediazione ai sensi dell’art. 17-bis del D.lgs. n. 546/1992 è prevista la proposta, da parte delle Commissioni Tributarie, di una conciliazione. Ove la parte non abbia accettato la proposta di conciliazione senza giustificato motivo, le spese di lite restano a carico della stessa con possibile maggiorazione delle stesse al 50%. Le spese saranno invece compensate in caso di perfezionamento della conciliazione.
Novità sul processo tributario in Cassazione
Nel giudizio di legittimità vengono introdotte due novità di tipo processuale tendenti a rendere più tempestivo l’intervento nomofilattico, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso.
Il primo istituto, denominato rinvio pregiudiziale in Cassazione, consente ai giudici tributari di chiedere alla Suprema Corte l’enunciazione di un principio di diritto, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) deve trattarsi di una questione di diritto nuova, b) abbia natura giuridica, rilevante per materia e oggetto del contendere, c) presenti particolari difficoltà interpretative per la sussistenza di pronunce contrastanti delle Commissioni tributarie e d) si tratti di argomenti suscettibili di ripresentarsi dinanzi ai giudici di merito.
Il secondo istituto, che può essere aggiuntivo o sostitutivo rispetto al primo, è denominato ricorso nell’interesse della legge in materia tributaria. Con questo strumento il Procuratore Generale presso la Cassazione può formulare una richiesta al Primo Presidente della Cassazione per rimettere a quest’ultimo una questione di diritto di particolare importanza che rivesta carattere di novità o abbia generato un contrasto nella giurisprudenza di merito in modo che venga enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge. L’interpretazione della Corte di Cassazione costituirà un autorevole precedente, al quale il giudice del merito dovrà fare riferimento e dal quale potrebbe discostarsi soltanto fornendo una adeguata motivazione.
Rafforzamento dell’organo di autogoverno
Sono istituiti presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT):
- un Ufficio Ispettivo a tutela del corretto esercizio e funzionamento della Giustizia Tributaria;
- l’Ufficio del Massimario nazionale per garantire l’uniformità di giudizio per fattispecie analoghe. Le massime giurisprudenziali raccolte andranno ad alimentare una banca dati dedicata che permetterà agli operatori del settore di conoscere gli orientamenti giurisprudenziali per orientarsi al meglio in caso di eventuali contenziosi. Tale Ufficio avrà il compito di massimare le sentenze delle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado al fine di alimentare la banca dati di giurisprudenza di merito, nell’ambito del servizio di documentazione economica e finanziaria del MEF, istituito in conformità al cosiddetto Statuto del contribuente.
Conclusioni
Tra le “luci” della proposta di riforma rientrano sicuramente l’introduzione di un Giudice Tributario togato “a tempo pieno” e la possibilità di introdurre la prova testimoniale che, in alcuni contenziosi, appare determinante ai fini della risoluzione delle controversie; si pensi, ad esempio, alle frodi IVA nelle quali non è semplice fornire per tabulas la prova della non conoscibilità, da parte del contribuente, del disegno criminoso posto in essere da soggetti terzi. Un’ulteriore importante novità sicuramente è data dall’istituto del rinvio pregiudiziale in Cassazione, per rendere più tempestivo l’intervento nomofilattico della Corte di Cassazione, con auspicabili benefici in termini di uniforme interpretazione della legge, quale strumento di diretta attuazione dell’art. 3 della Costituzione, prevedibilità delle decisioni e deflazione del contenzioso. È prevista l’introduzione di un filtro di ammissibilità da parte del Primo Presidente della Cassazione, che potrà avvalersi anche dell’Ufficio del Massimario, per una valutazione preliminare di ammissibilità e senza oneri di motivazione in caso di restituzione degli atti al Giudice di merito per mancanza dei presupposti legittimanti il rinvio.
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