A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Regolamento PRIIPS
Proroga del regime transitorio
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 24 giugno 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/975 della Commissione del 17 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio previsto dall’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento e le norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2021/2268 per quanto riguarda la data di applicazione di tale regolamento”.
Tale Regolamento delegato dispone modifiche al Regolamento delegato (UE) 2017/653, integrativo del Regolamento PRIIPs n. 1286/2014, che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti.
In particolare, viene prorogato, dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il regime transitorio previsto per gli ideatori di PRIIP qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM (deroga prevista dal comma 2 dell’articolo 14 del Reg. delegato (UE) 2017/653).
Coerentemente, il Regolamento delegato propone che il Regolamento delegato (UE) 2021/2268 – già modificativo dello stesso Regolamento delegato (UE) 2017/653 – si applichi a partire dalla medesima data sopra, ossia il 31 dicembre 2022.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 14 luglio 2022 e si applica in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Disciplina prudenziale
Determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 giugno 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1011 della Commissione del 10 marzo 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di determinazione delle esposizioni indirette verso un cliente derivanti da contratti derivati e contratti derivati su crediti, laddove il contratto non sia stato stipulato direttamente con il cliente ma lo strumento di debito o di capitale sottostante sia stato emesso da tale cliente”.
Si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’art. 390(9) “Calcolo del valore dell’esposizione” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) come modificato dal CRR II e riguardante il trattamento delle grandi esposizioni.
In particolare, il Regolamento delegato specifica le modalità di determinazionedelle esposizioni derivanti dai contratti derivati elencati all’Allegato II del CRR nonché dai contratti derivati su crediti, laddove tali contratti non siano stati stipulati direttamente con il cliente ma il cui strumento di debito o di capitale sottostante il contratto sia stato emesso da tale cliente.
Gli enti sono tenuti a includere tali esposizioni -cd. indirette – derivanti dai contratti derivati nelle esposizioni totali verso il cliente, ai fini della determinazione delle grandi esposizioni.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 18 luglio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Disciplina prudenziale e pacchetto bancario 2021
Modifiche alle CRD IV
Parere BCE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 giugno 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca centrale europea del 27 aprile 2022 su una proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda i poteri di vigilanza, le sanzioni, le succursali di paesi terzi e i rischi ambientali, sociali e di governance, e che modifica la Direttiva 2014/59/UE”.
In generale, la BCE accoglie con favore la proposta legislativa oggetto del Parere e, in particolare, l’intero Pacchetto sopra citato, affermando che lo stesso rafforzerà il corpus unico di norme dell’Unione e il quadro normativo nei settori in cui le autorità di vigilanza hanno individuato lacune che potrebbero portare a un monitoraggio e a una copertura dei rischi insufficiente.
L’Autorità afferma che:
- migliorare il modo in cui i rischi ambientali, sociali e di governance (ESG) vengono affrontati, imponendo requisiti più rigorosi e ampliando lo strumentario di vigilanza in questo settore, contribuirà a garantire che gli enti sviluppino proattivamente sistemi di gestione dei rischi rafforzati, riducendo in tal modo la probabilità che i singoli enti e il sistema finanziario nel suo complesso accumulino eccessivi rischi;
- l’attuazione fedele dell’output floorridurrà la variabilità ingiustificata del fattore di ponderazione del rischio;
- disposizioni armonizzate per la valutazione degli amministratori e del personale chiave delle banche (verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità) agevoleranno l’efficacia della vigilanza e rafforzeranno la sana governance;
- un’ulteriore armonizzazione dei poteri nazionali relativi all’acquisizione di partecipazioni qualificate, ai trasferimenti di attività o passività, alle fusioni o alle scissioni, nonché al regime sanzionatorio, garantirà la coerenza e la solidità del sistema.
Il Parere inoltre contiene inoltre osservazioni specifiche aventi ad oggetto: i rischi Esg, l’output floor, la professionalità e onorabilità, gli obblighi per le succursali di Paesi terzi, la prestazione diretta di servizi bancari nell’unione da parte di imprese di paesi terzi, i poteri di vigilanza, le sanzioni amministrative, l’analisi comparata per la vigilanza, l’informativa.
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD V
Politiche di remunerazione / High earners
Progetto finale di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 30 giugno 2022 il Progetto finale degli Orientamenti dal titolo “Draft Final report on Guidelines on the data collection exercises regarding high earners underDirective 2013/36/EU and under Directive (EU) 2019/2034”.
Si tratta della revisione degli Orientamenti EBA sull’esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners del 2012 – già revisionati nel 2014 – volta a tenere in considerazione:
- le novità in materia di politiche di remunerazione introdotte nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) – in particolare all’articolo 75 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” – dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V), compresa l’introduzione di deroghe all’obbligo di corrispondere una parte della remunerazione variabile in strumenti;
- per le imprese di investimento, il nuovo specifico regime di remunerazione, e, in particolare quanto previsto dall’articolo 34 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” della Direttiva (UE) 2019/2034 (cd. IFD).
La CRD V e l’IFD impongono alle autorità competenti di raccogliere informazioni sul numero di persone fisiche, rispettivamente per ente e per impresa di investimento, che sono retribuite per un importo pari o superiore a 1 milione di euro per esercizio finanziario; tali informazioni dovrebbero anche includere dettagli sulle loro responsabilità, l’area di attività e i principali elementi dello stipendio, del bonus, del premio a lungo termine e del contributo pensionistico.
Il documento prevede un nuovo formato di segnalazione da utilizzare per la raccolta annuale dei dati relativi agli high earners, a partire dall’anno finanziario che termina nel 2022 (per l’anno finanziario 2021, invece, l’esercizio di raccolta di tali dati sarà effettuato ancora secondo gli Orientamenti del 2012, sia per le istituzioni che per le imprese di investimento, a meno che queste ultime non siano piccole e non interconnesse).
La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti – che si sostituiranno agli Orientamenti del 2012 come successivamente modificati – è il 31 dicembre 2022.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD V
Politiche di remunerazione / Esercizio di benchmarking su politiche di remunerazione e su divario retributivo di genere
Progetto finale di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 30 giugno 2022, il Progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final report on Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices, the gender pay gap and approved higher ratios under Directive 2013/36/EU”.
Si tratta della revisione degli Orientamenti sull’esercizio di benchmarking in materia di remunerazioni del 2012 – già revisionati nel 2014 – adottata ai sensi degli articoli 75 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” e 94 “Elementi variabili della remunerazione” della Direttiva 2013/36/UE(CRD IV).
Tale revisione è volta ad integrare negli Orientamenti del 2012, come successivamente modificati, le novità previste dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) e, in particolare:
- i requisiti aggiuntivi introdotti dalla CRD V per quanto riguarda l’applicazione delle deroghe al requisito di corrispondere una parte della remunerazione variabile in strumenti e con accordi di differimento;
- il benchmarking del divario retributivo di genere; e
- le indicazioni sulle modalità per armonizzare l’analisi comparata delle autorizzazioni concesse dagli azionisti ad utilizzare coefficienti superiori al 100% tra remunerazione fissa e variabile.
Il principio della parità di retribuzione tra uomo e donna e le misure per garantire le pari opportunità sono già stati inclusi negli Orientamenti EBA sulla governance interna e negli Orientamenti EBA sulle politiche di remunerazione, entrambi revisionati nel 2021.
L’analisi comparativa del divario retributivo di genere consentirà alle autorità competenti di monitorare l’attuazione di tali misure in materia di remunerazione e la loro evoluzione.
La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti – che si sostituiranno agli Orientamenti del 2012 come successivamente modificati – è il 31 dicembre 2022.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Esercizio di benchmarking su politiche di remunerazione e su divario retributivo di genere nelle imprese di investimento
Progetto finale di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 30 giugno 2022, il Progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final report on Guidelines on the benchmarking exercises on remuneration practices and the gender pay gap under Directive (EU) 2019/2034”.
Si tratta di un Progetto finale di Orientamenti adottato dall’EBA ai sensi dell’articolo 34 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” della Direttiva (UE) 2019/2034 (cd. IFD – Investment Firms Directive) che insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 (cd. IFR – Investment Firms Regulation) costituisce il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
Tale Progetto finale di Orientamenti prevede disposizioni specifiche relative al monitoraggio del divario retributivo di genere all’interno delle imprese di investimento, tendendo in considerazione il quadro in tema di remunerazioni e disclosure previsto dalla IFD. Inoltre, il documento di consultazione prevede disposizioni specifiche relative alla raccolta dei dati.
L’analisi comparativa del divario retributivo di genere consentirà alle autorità competenti di monitorare l’attuazione delle misure in tema di remunerazione e la loro evoluzione.
La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti è il 31 dicembre 2022.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione degli Orientamenti; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa nazionale – Distribuzione assicurativa
Requisiti professionali e domini internet
Consultazione Ivass
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha pubblicato, il 24 giugno 2022, il documento di consultazione contenente lo “Schema di provvedimento di modifica del Regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private”.
Nello specifico il documento propone modifiche ed integrazioni ad alcuni articoli del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante le disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
In particolare, il documento provvede, a:
- emendare la disciplina dei requisiti professionali – per adeguarla a quella recata dalla normativa primaria -,
- introdurre l’obbligo di comunicare all’IVASS il dominio internet utilizzato per la promozione e il collocamento dei contratti di assicurazione da parte degli intermediari iscritti nel Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 25 luglio 2022.
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