A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Politica di investimento
Regolamento delegato
Sulla G.U.U.E del 6 luglio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione dell’11 marzo 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento”.
Si tratta, in particolare, del Regolamento delegato elaborato da EBA ai sensi dell’art. 52 “Politica di investimento” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation).
Il documento riguarda la pubblicazione (disclosure) da parte delle imprese di investimento di informazioni relative alla propria politica di investimento.
L’obiettivo è quello di fornire al mercato informazioni chiare e comparabili sulle modalità con cui le imprese di investimento esercitano i propri diritti di voto nelle imprese in cui partecipano (direttamente o indirettamente) nell’ambito della propria politica di investimento.
A tal fine, il Regolamento delegato stabilisce i principi generali e specifici, i modelli e le istruzioni per la disclosure:
- della proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute;
- della descrizione completa del comportamento di voto;
- della spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto (cd. proxy advisor firms); e
- degli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute.
Il Regolamento delegato entra in vigore dal 26 luglio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Direttiva CRD IV
Informazioni per l’analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri
Regolamento di esecuzione
Sulla G.U.U.E. del 30 giugno 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/951 della Commissione del 24 maggio 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 per quanto riguarda i portafogli di riferimento, i modelli e le istruzioni per la presentazione delle informazioni da applicare nell’Unione per le comunicazioni di cui all’articolo 78, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Si tratta del Regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell’art. 78(2) “Analisi comparata per la vigilanza sui metodi interni per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri” della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV).
In particolare, il Regolamento di esecuzione modifica gli allegati del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 recante le informazioni che gli enti debbono presentare per consentire all’Autorità bancaria europea (EBA) e alle autorità competenti di sorvegliare il range degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio o dei requisiti di fondi propri per le esposizioni o le operazioni nel portafoglio di riferimento derivanti dai metodi interni di tali enti, e di valutare tali metodi, come prescritto dall’articolo 78, paragrafo 3, della CRD IV.
Poiché a norma dell’articolo 78, paragrafo 1, della CRD IV, l’esercizio di analisi comparata è di durata almeno annuale e l’attenzione nelle valutazioni delle autorità competenti e nelle relazioni dell’EBA si è concentrata sull’individuazione dei settori nei quali sono necessari ulteriori orientamenti normativi, devono essere modificate le esposizioni o le posizioni incluse nei portafogli di riferimento, così come i requisiti in materia di informazioni da comunicare.
Il presente Regolamento di esecuzione, pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, modifica gli allegati dal I al IX del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 20 luglio 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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