A cura dell’Energy Team
Il 14 luglio u.s. il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 15 luglio 2022 serie generale – n. 164 (anche conosciuto come il “Decreto Aiuti”).
Si tratta di un provvedimento finalizzato all’adozione di misure di contrasto agli effetti sistemici causati dalla crisi ucraina, in particolare in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.
Con riguardo al settore energetico, nell’ottica di incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili, gli articoli 6 e 7 del Decreto Aiuti hanno introdotto norme di ulteriore semplificazione dei procedimenti autorizzativi per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
L’articolo 6, comma 1 del Decreto Aiuti – nel modificare l’articolo 20, comma 4 del Decreto Legislativo n 199 dell’8 novembre 2021 (il “D.Lgs 199/2021”) – mira ad accelerare il processo di individuazione delle superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, attribuendo al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la possibilità di esercitare il potere sostitutivo statale in caso di mancata adozione da parte delle Regioni delle leggi mirate a delineare le aree idonee entro il termine previsto dalla legislazione vigente.
La previsione va inoltre ad incidere sull’articolo 20, comma 8 del D. Lgs 199/2021, estendendo il novero delle aree classificabili ex lege come idonee ai fini della costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili nelle more dell’individuazione delle aree idonee da parte della Regioni.
Nello specifico, alla luce delle modifiche introdotte per effetto dell’articolo 6 del Decreto Aiuti:
- sono classificabili come idonei i siti in cui sono presenti impianti fotovoltaici sui quali sono eseguiti interventi di modifica sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l’aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell’impianto fotovoltaico (prima dell’approvazione del Decreto Aiuti era previsto un limite pari a 3 MW, ora innalzato a 8 MW);
- si estende anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione che qualifica idonee, in assenza di vincoli: (a) le aree agricole entro i 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, compresi i SIN, nonché le cave e le miniere; (b) le aree interne o entro i 500 metri dagli impianti industriali e dagli stabilimenti; e (c) le aree adiacenti entro 300 metri alla rete autostradale (prima dell’approvazione del Decreto Aiuti tale previsione era applicabile solo agli impianti fotovoltaici);
- sono incluse tra le aree idonee anche le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio – il “D.Lgs 42/2004”), né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati o di notevole interesse pubblico di cui alla parte seconda e all’art. 136 del D.Lgs 42/2004.
Occorre ricordare che l’articolo 22 del D.Lgs 199/2021, con riferimento alla costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee ha introdotto alcune deroghe all’ordinario procedimento autorizzativo. Nello specifico, con riferimento a tali progetti:
- l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante e decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere non vincolante, l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione;
- i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo.
Ebbene, l’articolo 6 del Decreto Aiuti ha espressamente esteso l’ambito di applicazione di tali deroghe prevedendo che queste si applichino, ove ricadenti su aree idonee, anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti rinnovabili.
Sono state altresì adottate – con i commi 2 quater e quinques – misure di incentivazione per favorire la realizzazione di nuovi progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni nei cui territori si trovano aree oggetto di concessione per la produzione di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche; in particolare, i titolari di concessioni per la realizzazione e gestione di tali impianti – di cui al Decreto legislativo n. 287 del 29 dicembre 2003 e alla legge n. 99 del 23 luglio 2009 – a decorrere dalla data del 1° gennaio 2023, saranno tenuti a corrispondere un contributo pari ad Euro 0,05 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta dal relativo impianto geotermico della coltivazione. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate e sentiti i comuni coinvolti, saranno definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle suddette risorse.
Ulteriori semplificazioni sono poi introdotte con riferimento alle strutture turistiche e termali per le quali si prevede, per un periodo di 24 mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione, che siano realizzabili con il regime amministrativo della DILA (dichiarazione inizio lavori asseverata) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1.000 kWp, ubicati all’interno di aree nella disponibilità di tali strutture, finalizzati all’utilizzo dell’energia autoprodotta per i fabbisogni delle strutture, purché le aree siano collocate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 (cfr. articolo 6, comma 2 septies del Decreto Aiuti).
Da ultimo, sempre l’articolo 6 del Decreto Aiuti sancisce che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, il Ministero della Cultura stabilisca, con proprio atto, criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili. Ciò, con l’obiettivo di facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi territori.
Passando poi all’articolo 7 del Decreto Aiuti, anch’esso prevede novità di rilievo non marginale, introducendo notevoli forme di semplificazione procedimentale per l’autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Tali novità riguardano innanzitutto i progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (“VIA”) di competenza statale.
In particolare, è stabilito che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a VIA di competenza statale, le deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e ciò anche in caso di valutazioni contrastanti da parte delle amministrazioni competenti in materia ambientale.
Alle riunioni del Consiglio dei ministri in esame partecipano, ma senza diritto di voto, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome interessate, per esprimere la posizione dell’amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio.
Le deliberazioni espresse dal Consiglio dei ministri confluiscono poi nel procedimento autorizzatorio unico che deve essere perentoriamente concluso dall’amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni e, se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente tale termine di sessanta giorni, l’autorizzazione si intende rilasciata.
Ancora, l’articolo 7 del Decreto Aiuti interviene a vario titolo sugli iter autorizzativi connessi alla costruzione ed esercizio di impianti rinnovabili prevedendo che:
- per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici, il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell’impianto e delle opere connesse.
- la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento può riguardare anche la localizzazione in “porzioni di cave”, fermo restando che le stesse non devono essere suscettibili di ulteriore sfruttamento.
- in merito alle cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili, possono essere considerate idonee anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.
- con riguardo alla norma che sottopone a PAS l’installazione di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW in modalità flottante sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, gli impianti in questione possano essere collocati anche negli invasi idrici nelle cave in esercizio (cfr. modifica dell’articolo 9-ter del Decreto Energia).
Inoltre, si rende opportuno segnalare che con le previsioni di cui all’articolo 7-bis del Decreto Aiuti, il termine per l’inizio dei lavori per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell’articolo 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 è fissato in tre anni dal rilascio del relativo titolo abilitativo.
Il Decreto Aiuti si pone, dunque, sulla scia del percorso già delineato dal Decreto Semplificazioni e dal Decreto Energia, dimostrando un intento unitario, sebbene frammentato, del legislatore verso la promozione del consumo di energia da fonti rinnovabili.
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