A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa nazionale – Disciplina prudenziale
39° aggiornamento Circolare 285 del 2013
Circolare Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 12 luglio 2022, il 39° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” (Circolare 285).
Nello specifico, il presente aggiornamento modifica:
- i Capitoli 2 e 4 della Parte Prima, Titolo I della Circolare 285, che contengono – rispettivamente – le disposizioni in materia di gruppi bancari e di albo delle banche e dei gruppi bancari; e
- il Capitolo 1 della Parte Prima, Titolo III della Circolare 285, che contiene le disposizioni sul processo di controllo prudenziale.
Tali interventi si sono resi necessari per dare attuazione ad alcune delle principali novità introdotte a livello europeo nel 2019 con la Direttiva CRD V (Direttiva (UE) 2019/878) riguardanti nello specifico:
- la disciplina delle società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista; e
- i poteri di intervento delle Autorità di Vigilanza nell’ambito del secondo Pilastro.
Inoltre, con il presente aggiornamento le Disposizioni di cui alla Circolare 229 del 21 aprile 1999, Titolo III, Cap. 1, – come modificate dal Bollettino di Vigilanza n. 3 del marzo 2007 – vengono abrogate limitatamente alle modifiche statutarie delle società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista capogruppo. Tali disposizioni vengono sostituite dalle disposizioni del presente aggiornamento.
L’aggiornamento entra in vigore il 14 luglio 2022.
Le società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, presentano istanza di autorizzazione oppure istanza di esenzione ai sensi degli articoli 60-bis e 69 del TUB (Testo Unico Bancario – D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente aggiornamento.
Atto di emanazione del 39° aggiornamento
Aggiornamento n. 39 del 12 luglio 2022
Testo integrale al 39° aggiornamento
Normativa nazionale – Regolamento emittenti
Parametri sulle informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quota
Delibera Consob
Consob ha pubblicato il 7 luglio 2022 la “Delibera n. 22392.Determinazione per l’anno 2022 dei parametri previsti dall’art. 89-quater del regolamento n. 11971/1999 e successive modifiche”.
Si tratta della Delibera con cui l’Autorità determina i parametri previsti dall’articolo 89 –quater comma 2 “Criteri per l’esame dell’informazione diffusa da emittenti strumenti finanziari” del Regolamento Emittenti (Regolamento Consob n. 11971/1999).
Il documento nello specifico riguarda le informazioni finanziarie diffuse al pubblico da emittenti quotati e da emittenti quotati che hanno l’Italia come Stato membro d’origine per il 2021.
In particolare, la Delibera stabilisce quali sono gli indicatori/elementi considerati dall’Autorità nel controllo dell’informazione finanziaria contenuta nei documenti resi pubblici ai sensi di legge dagli emittenti.
Nello specifico tali criteri riguardano:
- i dati economico-patrimoniali e finanziari delle società interessate i seguenti elementi;
- le segnalazioni ricevute dall’organo di controllo e dal revisore dell’emittente;
- le attività sui titoli; e
- le informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati.
Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio
Costi a carico dei fondi
Richiamo di attenzione Consob e Banca d’Italia
Consob e Banca d’Italia, il 15 luglio 2022, hanno pubblicato il “Richiamo di attenzione Esma common supervisory action 2021 sui costi a carico degli Ucits: esiti emersi in ambito nazionale”.
In particolare, si tratta del Provvedimento con cui le Autorità richiamano l’attenzione dei gestori collettivi del risparmio relativamente ai costi a carico dei fondi (che rappresentano una componente cruciale per la valutazione della conformità dei gestori ai principi di correttezza e diligenza).
In particolare, le Autorità segnalano la necessità di:
- valutare il concreto allineamento dei processi interni di pricing alle aspettative di vigilanza e, laddove necessario, intraprendere adeguate azioni correttive.
Le aspettative di vigilanza delineate nel documento, nello specifico, hanno a oggetto la fase di definizione e quantificazione dei costi dei fondi, la fase di governo e controllo dei costi, i conflitti di interesse nei costi pagati a terze parti e le tecniche di gestione efficiente del portafoglio; e
- contenere i costi dei fondi in modo da assicurare un equo bilanciamento tra economicità della gestione degli stessi intermediari e qualità dei prodotti offerti.
Il tema dei costi a carico dei fondi è di fondamentale importanza per assicurare il fair treatment degli investitori, nonché la sana e prudente gestione degli intermediari stessi.
Pertanto, il presente documento definisce i criteri alla base dello svolgimento, da parte delle Autorità nazionali, dell’attività di supervisione sul tema dei costi, volti a determinare un approccio comune di vigilanza in materia.
Normativa europea – Finanza sostenibile
Attività economiche in taluni settori specifici
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche”.
Si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi degli articoli 8(4) “Trasparenza delle imprese nelle dichiarazioni di carattere non finanziario”, 10(3) “Contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici” e 11(3) “Contributo sostanziale all’adattamento ai cambiamenti climatici” del Regolamento (UE) 2020/852 (“Regolamento Tassonomia”).
Nello specifico, il Regolamento delegato propone alcune modifiche al:
- Regolamento delegato (UE) 2021/2139 (Regolamento delegato sugli aspetti climatici) in cui viene inserito l’articolo 2-bis “Riesame”, avente a oggetto il riesame periodico dei requisiti dei criteri di vaglio tecnico; e
- Regolamento delegato (EU) 2021/2178 (Regolamento delegato su disclosure sostenibilità), ove viene integrato l’articolo 8 “Norme in materia di informativa comuni a tutte le imprese finanziarie e non finanziarie” e aggiunto di un nuovo allegato XII contenente i template per disclosure ai sensi di tale articolo 8.
Tali modifiche introducono obblighi di informativa specifici per le imprese che esercitano attività nei settori del gas e del nucleare: vengono dettagliate le informazioni da fornire agli investitori, in modo tale da garantire che questi possano individuare le opportunità di investimento che includono attività gasiere o nucleari e compiere scelte informate.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 4 agosto 2022 e si applica a partire dal 1° gennaio 2023 in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Servizi di investimento / MIFID II
Product governance
Progetto di Orientamenti ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, l’8 luglio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper Review of the Guidelines on MiFID II product governance requirements”.
Si tratta di un Progetto di Orientamenti volto a revisionare gli Orientamenti ESMA sugli obblighi di governance dei prodotti ai sensi della MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), del 2017.
Tale revisione riguarda in particolare:
- la specificazione di tutti gli obiettivi di sostenibilità con cui un prodotto è compatibile;
- la pratica di identificare un mercato target per gruppo di prodotti, invece che per singolo prodotto (“approccio a grappolo”);
- la determinazione di una strategia di distribuzione nel caso in cui un distributore ritenga che un prodotto più complesso possa essere distribuito nell’ambito di vendite non consigliate;
- la revisione periodica dei prodotti, compresa l’applicazione del principio di proporzionalità.
Nell’ambito dei requisiti di governance del prodotto, per ogni prodotto deve essere identificato e rivisto periodicamente un mercato target di clienti finali, nonché una strategia di distribuzione che deve essere coerente con il mercato target identificato.
I requisiti di governance dei prodotti introdotti dalla MiFID II si sono rivelati uno degli elementi più importanti del quadro di protezione degli investitori, con l’obiettivo di garantire che le imprese agiscano nel miglior interesse dei clienti durante tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto d’investimento e di prevenire la vendita impropria.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 7 ottobre 2022.
Consultation Paper Review of the Guidelines on MiFID II product governance requirements
Normativa europea – Regolamento MAR
Formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate
Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 14 luglio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento”.
Si tratta del Regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 18 “Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate” paragrafo 6, sesto comma, e l’articolo 18, paragrafo 9, terzo comma del Regolamento (UE) 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Regolamento MAR –Market Abuse Regulation).
In particolare, il Regolamento di esecuzione determina il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a determinate informazioni privilegiate (e per l’aggiornamento degli elenchi stessi).
Inoltre, il presente Regolamento di esecuzione abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 3 agosto 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 13 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento
Normativa europea – Cripto-attività /DLT
Autorizzazione a gestire un’infrastruttura di mercato DLT
Progetto di Orientamenti ESMA
Si segnala che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, l’11 luglio 2022 il progetto di Orientamenti dal titolo “Consultation Paper On guidelines on standard forms, formats and templates to apply for permission to operate a DLT market infrastructure”.
Si tratta in particolare del progetto di Orientamenti adottato ai sensi dell’articolo 8 “Autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT”, 9 “Autorizzazione specifica a gestire un SS DLT” e 1o “Autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT” del Regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito e che modifica i Regolamenti (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 909/2014 e la Direttiva 2014/65/UE (Regolamento su regime pilota DLT).
Il progetto di Orientamenti, nello specifico, prevede i moduli standard per la richiesta di autorizzazione specifica a gestire un sistema multilaterale di negoziazione DLT (MTF DLT), un sistema di regolamento titoli DLT (SS DLT) e un sistema di negoziazione e regolamento DLT (TSS DLT).
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 9 settembre 2022.
Normativa europea – Regolamento EMIR
Obblighi di compensazione e negoziazione di derivati
Consultazione ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, l’11 luglio 2022 il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. On the clearing and derivative trading obligations in view of the 2022 status of the benchmark transition”.
Si tratta in particolare della bozza di norme tecniche di regolamentazione (RTS – “Regulatory Technical Standards”) che intende emendare rispettivamente:
- il Regolamento delegato (UE) 2015/2205 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (Regolamento EMIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione; e
- il Regolamento delegato (UE) 2017/2417 che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (Regolamento MiFIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di negoziazione per determinati derivati.
La consultazione, sulla base dei progressi intercorsi con la transizione al benchmark nel mercato dei derivati su tassi di interesse, mira ad introdurre ulteriori categorie di derivati nell’ambito degli obblighi di compensazione e di negoziazione di derivati.
La consultazione, in particolare, prevede tra le altre modifiche:
- in merito all’obbligo di compensazione: l’introduzione della categoria di overnight indexed swap (OIS) con riferimento al TONA (JPY); e l’ampliamento delle scadenze nel campo di applicazione delle obbligazioni di compensazione per la classe OIS con riferimento al SOFR (USD); e
- in merito all’obbligo di negoziazione, l’introduzione di alcune categorie di OIS con riferimento a €STR (EUR), che hanno mostrato un sostanziale aumento della liquidità negli ultimi mesi.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 30 settembre 2022.
Normativa europea – Benchmark regulation
Riconoscimento amministratore benchmark ubicato in un Paese terzo
Bozza di RTS ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, l’8 luglio 2022, il documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper Review of the RTS on the form and content of an application for recognition under the Benchmarks Regulation”.
Si tratta in particolare del documento con cui l’Autorità intende revisionare il Regolamento delegato (UE) 2018/1645 del 13 luglio 2018 che integra il Regolamento (UE) 2016/1011 (cd. Benchmark Regulation) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla forma e al contenuto della domanda di riconoscimento presso l’autorità competente dello Stato membro di riferimento e della presentazione delle informazioni nella notifica ad ESMA.
In particolare, l’Autorità ritiene necessario introdurre alcune modifiche al citato Regolamento delegato per assicurare che le informazioni da inserire nella domanda di riconoscimento dell’amministratore ubicato in un Paese terzo siano allineate e conformialle modifiche apportate al regime di riconoscimento di un amministratore di benchmark ubicato in un paese terzo di cuiall’articolo 32 del Benchmark regulation – tale articolo è stato modificato dal Regolamento (UE) 2019/2175 del 18 dicembre 2019 che, tra le altre modifiche, ha definito ESMA come autorità competente per la supervisione degli amministratori di benchmark ubicato in un paese terzo –.
L’obiettivo è anche quello di garantire che la domanda sopra citata includa tutte le informazioni necessarie all’ESMA per valutare se il richiedente stesso rispetta i requisiti del Benchmark Regulation.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 9 settembre 2022.
Normativa europea – CSDR
Penali per i mancati regolamenti
Consultazione ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, l’11 luglio 2022, la bozza di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) dal titolo “Consultation Paper Amendment of Article 19 of CSDR RTS on Settlement Discipline”.
Nello specifico l’Autorità richiede il parere ai portatori di interesse riguardo alla semplificazione del processo di riscossione e ridistribuzione delle penali in contanti per il mancato regolamento di operazioni.
La Bozza di RTS, in particolare mira a modificare il Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (Regolamento Titoli o CSDR), eliminando la procedura separata stabilita per la riscossione e la ridistribuzione delle sanzioni in contanti in relazione ai mancati regolamenti delle operazioni compensate, di cui all’articolo 19 “Meccanismo di penalizzazione se il partecipante è una CCP” del citato Regolamento delegato.
La bozza di RTS prevede dunque che i depositari centrali di titoli (CSD) – al posto delle le controparti centrali (CCP), come previsto attualmente – gestiscano l’intero processo di riscossione e ridistribuzione delle penali in contanti per il mancato regolamento delle operazioni compensate, disciplinato dagli articoli 16 “Calcolo e applicazione delle penali pecuniarie”, 17 “Riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie” e 18 “Costi del meccanismo di penalizzazione” del Regolamento (UE) 2018/1229.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 9 settembre 2022.
Consultation Paper Amendment of Article 19 of CSDR RTS on Settlement Discipline
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