A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Finanza sostenibile / IDD
Integrazione delle preferenze di sostenibilità nella valutazione di idoneità
Guida EIOPA
L’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha pubblicato, il 20 luglio 2022, sul proprio sito internet, una Guida dal titolo “Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD)”.
La presente Guida intende fornire indicazioni alle Autorità competenti, alle assicurazioni e agli intermediari assicurativi su come valutare le preferenze di sostenibilità del cliente nell’ambito della valutazione dell’idoneità ai sensi della Direttiva (UE) 2016/97 (IDD).
Nello specifico, la Guida mira a facilitare l’attuazione del Regolamento delegato (UE) 2021/1257, che ha modificato il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 per a garantire che gli investitori possano investire e risparmiare in modo sostenibile e facilitare la loro partecipazione alla transizione verso un’economia più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.
In particolare, l’Autorità fornisce indicazioni su:
- come aiutare i clienti a comprendere meglio il concetto di “preferenze di sostenibilità” nelle loro scelte di investimento;
- come raccogliere informazioni sulle preferenze di sostenibilità dai clienti;
- come abbinare le preferenze dei clienti ai prodotti; e
- la formazione e la competenza in materia di finanza sostenibile richiesta agli intermediari assicurativi e alle imprese di assicurazione che forniscono consulenza sui prodotti di investimento assicurativi (IBIP).
La presente Guida fa seguito alla consultazione pubblica di Eiopa del 13 aprile 2022 dal titolo “Consultation paper. draft guidelines on the integration of the customer’s sustainability preferences in the suitability assessment under the insurance distribution directive”. Nel corso di tale consultazione, numerosi partecipanti hanno sottolineato la necessità di avere un documento che spiegasse in modo più immediato come integrare le preferenze di sostenibilità del cliente nella valutazione dell’adeguatezza ai sensi della IDD.
La Guida non costituisce un documento giuridicamente vincolante e obbligatorio.
Normativa europea – Servizi si investimento / MIFID II
Formato per la comunicazione alle autorità delle informazioni su succursali di imprese di paesi terzi
Regolamento di esecuzione
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 15 luglio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1220 della Commissione del 14 luglio 2022 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato in cui le succursali di imprese di Paesi terzi e le autorità competenti devono comunicare le informazioni di cui all’articolo 41, paragrafi 3 e 4, della suddetta Direttiva”.
Si tratta del Regolamento di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 41 “Rilascio dell’autorizzazione” della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE), come modificato dalla Direttiva (UE) 2019/2034 che, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033, costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza prudenziale per le imprese di investimento.
Nello specifico, il Regolamento di esecuzione prevede i formati delle informazioni che le succursali di imprese di paesi terzi devono comunicare su base annua alle autorità competenti.
Tali informazioni devono essere presentate in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.
Le stesse devono essere inviate entro il 30 aprile di ogni anno e devono riguardare il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno civile precedente.
Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 7 agosto 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa nazionale – Settore bancario
ABF
Comunicazione di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 19 luglio 2022 Comunicato dal titolo “Comunicazione del 19 luglio 2022 – Obblighi segnaletici ai fini di politica monetaria per le SIM di classe 1 e per le succursali di imprese di investimento di paesi dell’UE di cui all’art. 27, punto 4 bis del TUF”.
Si tratta della Comunicazione con cui l’Autorità rende noto che dal 1° ottobre 2022 non potranno essere sottoposte all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di presentazione del ricorso, sulla base di quanto previsto dalle disposizioni dell’Autorità stessa.
Il Comunicato, inoltre, specifica che sino al 30 settembre 2022 verrà applicato il limite di competenza temporale previsto attualmente e, pertanto, potranno essere sottoposte all’ABF controversie successive al 1° gennaio 2009.
Comunicato 19 luglio 2022. Nuovo limite di competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario
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