A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Finanza sostenibile
Informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo»
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 luglio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche”.
Si tratta della Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 2 bis “Principio di non causare danni significativi”, articolo 4 “Trasparenza degli effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto”, articolo 8 “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa precontrattuale”, articolo 9 “Trasparenza degli investimenti sostenibili nelle informazioni precontrattuali”, articolo 10 “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili su siti web” e articolo 11 “Trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili nelle relazioni periodiche” del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR”)
Nello specifico, il presente Regolamento delegato riunisce i 13 progetti di RTS (norme tecniche di regolamentazione – “Regulatory Technical Standards”) ai sensi della SFDR in un unico documento, anche al fine di garantire la piena coerenza ed unitarietà dei requisiti introdotti dagli stessi.
In particolare, il Regolamento delegato è composto da cinque Capi:
- il capo I stabilisce disposizioni generali;
- il capo II prevede la rendicontazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto e specifica il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni richieste dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 5 del Regolamento SFDR per gli indicatori di sostenibilità in materia di: (i) effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente ed (ii) effetti negativi connessi alle problematiche sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva;
- il capo III è relativo alle informative precontrattuali dei prodotti e specifica i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni da comunicare a livello precontrattuale nella documentazione settoriale di cui all’articolo 6 “Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità”, paragrafo 3 del Regolamento SFDR;
- il capo IV stabilisce norme sulle informative da pubblicare sui siti web in merito ai prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi da 1 a 2 bis, e all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis del Regolamento SFDR;
- il capo V stabilisce norme sulle informative periodiche a livello di prodotto da parte dei prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi da 1 a 2 bis, e all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 14 agosto 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dal 1° gennaio 2023.
Regolamento delegato (UE) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio «non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche
Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MIFID II
Applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci
Provvedimenti europei
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26 luglio 2022 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti:
“Regolamento delegato (UE) 2022/1299 della Commissione del 24 marzo 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il contenuto dei controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione”;
“Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 della Commissione del 24 marzo 2022 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato”; e
“Regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un’esenzione dai limiti di posizione”.
Si tratta di provvedimenti adottati ai sensi delle nuove deleghe introdotte nella Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE) dalla Direttiva (UE) 2021/338 adottata per stimolare la ripresa dei mercati di capitali in risposta alla pandemia da Covid-19 (cd. Direttiva Quick fix).
La Direttiva (UE) 2021/338 – pubblicata a febbraio 2021 – ha, infatti, apportato varie modifiche alla MiFID II, tra cui, alcuni adeguamenti al regime dei limiti di posizione per i derivati su merci, al fine di sostenere l’emergere e la crescita dei mercati dei derivati su merci denominati in euro. Si tratta, in particolare, della riformulazione degli articoli 57 “Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci” e 58 “Notifica dei titolari di posizioni in base alle categorie” della MiFID II.
Nello specifico, il Regolamento delegato (UE) 2022/1299 è stato adottato ai sensi dell’articolo ex 57(8) della Mifid II e specifica il contenuto dei controlli da parte delle imprese di investimento o dei gestori del mercato che gestiscono una sede di negoziazione sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci.
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1300 è stato adottato ai sensi dell’articolo 58(5) della Mifid II e modifica l’allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 – in materia – prevedendo il formato standard delle relazioni sulle posizioni detenute in strumenti derivati su merci fornite da parte delle imprese di investimento e degli operatori del mercato.
Il Regolamento delegato (UE) 2022/1302 è stato adottato ai sensi dell’articolo 57(1)(3)(12) della Mifid II, e stabilisce le norme per il calcolo della posizione netta detenuta da una persona in un derivato su merci, la metodologia di calcolo dei limiti di posizione sull’entità della posizione e le procedure per la richiesta di esenzioni dai limiti di posizione.
Tale provvedimento abroga il Regolamento delegato (UE) 2017/591 in materia.
I provvedimenti entrano in vigore il 15 agosto 2022 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2022/1302 della Commissione del 20 aprile 2022 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all’applicazione dei limiti di posizione ai derivati su merci e le procedure per la richiesta di un’esenzione dai limiti di posizione
Normativa europea – Cartolarizzazioni STS
Informazioni da fornire su notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio
Regolamento delegato
Si segnala ora che, sulla G.U.U.E. del 26 luglio 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1301 della Commissione del 31 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1226 per quanto riguarda le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio”.
Si tratta del Regolamento delegato elaborato ai sensi dell’art. 27 “Requisiti di notifica STS”del Regolamento (EU) 2017/2402 (cd. “Regolamento sulle cartolarizzazioni STS”) come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557, adottato per stimolare la ripresa dei mercati di capitali in risposta alla pandemia da Covid-19.
Il Regolamento (UE) 2021/557 – in vigore da aprile 2021 – ha, infatti, apportato varie modifiche al quadro normativo sulle cartolarizzazioni e ha introdotto un nuovo quadro specifico per le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) in bilancio (cd. cartolarizzazione sintetiche).
Con il presente Regolamento delegato viene specificato il contenuto e il formato dei modelli standardizzati per le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio, basandosi sulle norme esistenti per la notifica STS delle cartolarizzazioni tradizionali.
A tal fine, il Regolamento apporta modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2020/1226 riguardante la notifica STS delle cartolarizzazioni tradizionali, tenuto conto delle specificità che presentano le cartolarizzazioni sintetiche.
Il Regolamento delegato entra in vigore il 15 agosto 2022 e si applica direttamente in ciascuno degli Stati membri
Normativa europea – Pacchetto di misure per il rafforzamento dei mercati europei dei capitali
Proposta di Regolamento modificativo del Regolamento MIFIR
Parere BCE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 luglio 2022, è stato pubblicato il “Parere della Banca centrale europea del 1o giugno 2022 su una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato, l’eliminazione degli ostacoli all’emergere di un sistema consolidato di pubblicazione, l’ottimizzazione degli obblighi di negoziazione e il divieto di ricevere pagamenti per la trasmissione degli ordini dei clienti”.
Tale Parere ha ad oggetto la Proposta di Regolamento modificativo delRegolamento (UE) 600/2014 (cd. Regolamento MIFIR) contenuta – insieme ad altre iniziative legislative – all’interno del Pacchetto di misure destinato a migliorare la capacità delle imprese di raccogliere capitali all’interno dell’Unione, garantire ai cittadini le migliori condizioni possibili per i loro risparmi ed investimenti e, infine, sostenere la ripresa economica dell’Europa nonché la transizione verde e digitale (cd. Pacchetto di misure per il rafforzamento dei mercati europei dei capitali).
In generale, BCE accoglie con favore l’obiettivo principale della Proposta di Regolamento modificativo del Mifir di migliorare la trasparenza dei dati di mercato in tutte le sedi di negoziazione dell’Unione europea e stabilire un nuovo quadro normativo per la creazione di un «sistema consolidato di pubblicazione» (relativo a dati sulle negoziazioni).
L’Autorità sostiene fermamente l’obiettivo generale di agevolare ulteriormente l’integrazione dei mercati dei capitali, in particolare tramite il miglioramento della trasparenza dei dati di mercato. Un mercato più integrato, infatti, è necessario per mobilitare le risorse necessarie per sostenere l’economia dell’area dell’euro, rendere il sistema finanziario più resiliente in generale, migliorare la trasmissione della politica monetaria unica in tutta l’area dell’euro e facilitare l’accesso degli operatori di mercato alla finanza verde e ai finanziamenti per la transizione verso un’economia digitale.
Il Parere inoltre contiene osservazioni specifiche aventi ad oggetto: il sistema consolidato di pubblicazione, il regime di trasparenza pre-negoziazione, il divieto di pagamento per il flusso di ordini, il libero accesso per gli strumenti derivati negoziati in borsa e altre disposizioni del MiFIR aventi impatto sulle operazioni di mercato BCE/SEBC (Sistema europeo di banche centrali).
Normativa europea – Imprese di investimento
Procedure e metodologie SREP
Progetto finale di Orientamenti EBA ed ESMA
L’Autorità Bancaria Europea(EBA) e l’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA)hanno pubblicato, il 20 luglio 2022 il “Final Report Joint EBA and ESMA Guidelines on common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) under Directive (EU) 2019/2034”.
In particolare, si tratta del Progetto finale di Orientamenti avente ad oggetto lo SREP (supervisory review and evaluation process), adottato in conformità dell’articolo 36 “Revisione e valutazione prudenziale” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che costituisce, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
Il documento, in particolare, definisce il processo e i criteri per la valutazione dei principali elementi dello SREP quali:
- modello di business;
- i dispositivi di governance e i controlli a livello aziendale;
- i rischi per il capitale e l’adeguatezza patrimoniale; e
- il rischio di liquidità e adeguatezza della liquidità.
Nell’ambito di questa valutazione, viene introdotto un sistema di punteggio per facilitare la comparabilità tra le imprese.
Inoltre, il Progetto finale di Orientamenti fornisce chiarimenti sul monitoraggio degli indicatori chiave e sull’applicazione dello SREP nel contesto transfrontaliero.
Sebbene la struttura proposta per lo SREP e il sistema di punteggio siano simili a quelli utilizzati per gli enti creditizi, le indicazioni fornite sono proporzionate alla natura, alle dimensioni e alle attività delle imprese di investimento.
Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione; in seguito, le Autorità competenti dovranno comunicare alle Autorità europee la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).
Normativa europea – Imprese di investimento
Rischi non coperti dai requisiti in materia di fondi propri
Bozza finale di RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea(EBA) e ha pubblicato, il 21 luglio 2022, il “Final Report Draft Regulatory Technical Standards on Pillar 2 add-ons for investment firms under Article 40(6) of Directive (EU) 2019/2034”.
In particolare, si tratta della Bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) adottata da EBA ai sensi dell’articolo 40 “Requisito di fondi propri aggiuntivi” della Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive) che costituisce, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
Il documento, in particolare, chiarisce come le autorità competenti debbano misurare i rischi o gli elementi di rischio che le imprese di investimento affrontano che non sono coperti o che non sono sufficientemente coperti dai requisiti in materia di fondi propri.
Nello specifico il documento propone una serie di parametri qualitativi indicativi per supportare le autorità competenti nell’identificazione, nella valutazione e nella quantificazione dei rischi sopra citati.
Il Final report è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.
Normativa nazionale – Governo societario delle banche
Assetti proprietari di banche e intermediari
Disposizioni Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato il 27 luglio 2022, con Provvedimento del 26 luglio 2022, le “Disposizioni in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari”.
Si tratta delle Disposizioni aventi ad oggetto gli assetti proprietari di banche, intermediari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e imprese di investimento, e che aggiornano la disciplina in materia di autorizzazione o incremento di partecipazioni qualificati nei soggetti sopra elencati.
In un’ottica di razionalizzazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene inoltre compendiata in un unico testo.
In particolare, le Disposizioni individuano tra gli altri:
- i criteri di calcolo delle partecipazioni qualificate;
- i casi di influenza notevole e acquisizione involontaria di una partecipazione qualificata;
- le presunzioni e gli indici relativi alle azioni di concerto;
- le regole procedurali e i criteri di valutazione dei progetti di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate; e
- gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni.
Le Disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2023; esse si applicano a partire da questa data, salvo che per i procedimenti di autorizzazione all’acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in relazione ai quali le istanze siano state presentate prima del 1° gennaio 2023.
A partire da tale data, inoltre, sono da ritenersi abrogati:
- il Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 229 del 21 aprile 1999, e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per le banche”), in materia di partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo;
- il Titolo II, Capitolo 1, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”), in materia di partecipanti al capitale degli intermediari finanziari e delle società finanziarie capogruppo;
- il Titolo VII, Capitolo 2, Sezione 3, della Circolare della Banca d’Italia n. 288 del 3 aprile 2015, e successivi aggiornamenti (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”) in materia di partecipanti al capitale delle società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF, limitatamente ai riferimenti al Titolo II della medesima Circolare;
- il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1994 (“Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti al capitale di intermediari finanziari”);
- il Titolo II, Capitolo 3, del Regolamento della Banca d’Italia del 4 agosto 2000 (“Regolamento in materia di intermediari del mercato mobiliare”);
- il Titolo IV, Capitolo 1 e Capitolo 3, Sezione II, paragrafo 7, del Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”), in materia di partecipanti alle società di gestione del risparmio e al capitale delle società di investimento a capitale variabile e delle società di investimento a capitale fisso;
- il Titolo I, Capitolo 3, della Circolare della Banca d’Italia n. 164 del 24 giugno 1992 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare”), in materia di obblighi di comunicazione relativi alla partecipazione al capitale delle SIM;
- il Capitolo 3, Sezioni I, II e III del Provvedimento della Banca d’Italia del 17 maggio 2016 (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e per gli istituti di moneta elettronica”), come modificato dal Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019, in materia di assetti proprietari degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, nonché il Capitolo 3, Sezione V, del Provvedimento del 17 maggio 2016, limitatamente ai procedimenti amministrativi e alle corrispondenti unità organizzative responsabili rilevanti ai sensi delle Sezioni I, II e III;
- la Comunicazione della Banca d’Italia del 12 maggio 2009 in materia di acquisto di partecipazioni qualificate in banche, assicurazioni e imprese di investimento.
- le delibere adottate dal CICR e i decreti emanati in via d’urgenza dal Ministro dell’economia e delle finanze – Presidente del CICR in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari.
Provvedimento del 26 luglio 2022
Disposizioni della Banca d’Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
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