Ordinanza n. 14908/2022 Corte di Cassazione: sanzioni doganali e principio di proporzionalità

A cura di Lorenzo Ontano, Marta Marrapodi e Jessica Falcone

Con l’ordinanza n. 14908 del 13 aprile 2022, depositata l’11 maggio 2022, la Corte di Cassazione statuisce che le sanzioni doganali, irrogate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, devono essere proporzionate, in altri termini commisurate alla gravità della violazione commessa dal contribuente e non eccedenti i limiti di ciò che è strettamente funzionale al perseguimento degli scopi legislativi.

La statuizione in esame si inserisce all’interno di un filone giurisprudenziale, segnato dalle pronunce sia della Suprema Corte italiana sia della Corte di giustizia europea, in tema di proporzionalità delle sanzioni tributarie.

Il caso di specie ha preso le mosse dalla rettifica, da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della classificazione doganale attribuita dalla società a un prodotto in sede di importazione, con conseguente applicazione di un’aliquota daziaria più alta, e, quindi, dell’accertamento di maggiori diritti doganali per un ammontare di 9.098,62 euro.

A fronte di tale accertamento, la suddetta Agenzia ha irrogato, in applicazione dell’art. 303 del TULD, che prevede un sistema sanzionatorio “a scaglioni”, una sanzione amministrativa di euro 33.000 (30.000 euro è il minimo della sanzione previsa dall’art. 303 del d.p.r. 43 del 1973, maggiorata del 10% in considerazione dei precedenti fiscali della società).

Ne è conseguita un’impugnazione dell’atto di contestazione della sanzione da parte della società, che è sfociata in un accoglimento parziale, a seguito del quale la Commissione tributaria Regionale della Liguria, ritenendo la sanzione eccessiva ed irrispettosa del principio europeo di proporzionalità, sancito all’art. 42 del CDU, ha rideterminato la sanzione in misura pari al dazio evaso.

L’appena esposta pronuncia di secondo grado ha, a sua volta, generato il ricorso in Cassazione dell’Agenzia delle Dogane, che lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 303 del TULD.

La Corte di Cassazione, richiamando a fondamento della motivazione diverse pronunce sia della stessa Corte sia della Corte di giustizia, ha ritenuto infondato il motivo di impugnazione e conseguentemente rigettato il ricorso.

Bisogna infatti in questa sede rilevare anzitutto che la Corte di giustizia, affermando la necessità che le sanzioni siano proporzionate alla violazione, ha chiarito in numerose occasioni che è compito del giudice nazionale valutare la proporzionalità delle sanzioni stesse e, se del caso, rideterminarle riducendone la misura; in secondo luogo, è necessario fare menzione del fatto che anche la Suprema Corte, in precedenti pronunce, ha specificato che i giudici di merito devono in concreto accertare se il quantum della sanzione è conforme al principio di proporzionalità e quindi se è adeguato all’infrazione commessa, senza limitarsi a enunciare genericamente la necessità del rispetto del diritto UE.

Sulla base di tali ragioni, la Corte si allinea alla rideterminazione della sanzione operata in sede di giudizio di secondo grado, con una pronuncia che non lascia spazio a dubbio alcuno: il sistema sanzionatorio, previsto dalla disposizione sopra citata, non permette di adeguare la sanzione alla specificità del caso di specie. Infatti, la rigidità dei minimi previsti e l’automatismo che ne emerge provocano sanzioni irragionevolmente alte e palesemente in contrasto con il principio di matrice europea.

Alla luce di tale pronuncia, risulta chiaro il ruolo attribuito al principio di proporzionalità: esso, in quanto criterio teso al bilanciamento di interessi contrapposti, assume un ruolo limitativo del potere dell’Amministrazione finanziaria, allo scopo di evitare sproporzioni e incongruenze nel sistema sanzionatorio.

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Per ulteriori informazioni:

Lorenzo Ontano

Tax Director

Email: lorenzo.ontano@pwc.com

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