A cura di Andrea Werner Beilin e Erika Luvarà
Il Decreto Semplificazioni convertito in Legge n. 122/2022, ha introdotto un’importante novità sulla conservazione dei registri contabili.
In particolare, è stato abrogato l’obbligo annuale di conservazione digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici entro 3 mesi della presentazione della dichiarazione dei redditi. Pertanto, sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli a seguito di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
Si precisa che l’art. 1 comma 2-bis, l. n. 122/2022, ha riformulato l’art. 7 comma 4-quater, d.l. n. 357/1994, secondo cui “[…] la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.
La nuova norma, che è intervenuta a seguito di diverse interpretazioni fornite da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito (si veda nostra precedente Newsalert del 6 Aprile 20221 ), lascia ancora aperti dei temi operativi, dal momento che il contribuente è comunque tenuto a garantire l’aggiornamento delle annotazioni sui supporti informatici. Sul punto, la tempestività delle annotazioni e l’immodificabilità del dato possono essere garantite solo attraverso un sistema di conservazione elettronica.
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