Importazioni di beni di valore inferiore a 300 euro: registrazione di un documento riepilogativo

A cura di Lorenzo Ontano, Luca Ghelli e Andrea Casalini

In data 3 agosto 2022, l’Agenzia delle Entrate, ha pubblicato la risposta ad istanza di interpello n. 417/2022, con la quale è stata confermata la possibilità per gli operatori di procedere alla registrazione, su base mensile, di un unico documento riepilogativo ai fini della detrazione dell’IVA all’importazione per le operazioni di valore inferiore a 300 euro.

L’articolo 6, comma 6, del d.P.R. 695/1996, stabilisce che «Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a euro 300, può essere annotato, entro il termine di cui all’articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l’ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota».

Alla luce del testo della norma, la semplificazione non sembrava essere applicabile alle operazioni di importazione registrate in contabilità IVA attraverso bolle doganali (ora, “prospetti di riepilogo ai fini contabili delle dichiarazioni doganali di importazione”). 

Con la suddetta risposta, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile avvalersi della semplificazione sopra descritta anche per la registrazione nel registro IVA acquisti, delle bollette doganali (ora dei “prospetti di riepilogo ai fini contabili”) relativi ad importazioni di importo inferiore a 300 euro ed effettuate nel corso del medesimo mese, laddove sia possibile collegare il “documento riepilogativo” ex articolo 6 del d.P.R. n. 695/1996, ai dati indicati nei prospetti delle singole dichiarazioni doganali (ad esempio mediante indicazione nel “documento riepilogativo” dei numeri MRN delle importazioni, oltre all’ammontare della base imponibile e dell’IVA all’importazione), consentendo, altresì, l’individuazione in maniera univoca e immediata dell’operazione doganale sottostante, al fine di non ostacolare le attività di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Le operazioni di importazione che possono beneficiare di tale semplificazione sono quelle di valore inferiore ai 300 euro. Tale limite deve essere calcolato considerando la base imponibile su cui deve essere calcolata l’IVA all’importazione, comprensiva di tutte le voci che vanno ad alimentare quest’ultima.

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