A cura dell’Energy Team
Introduzione
Tra le diverse misure introdotte dal Governo, al fine di attenuare l’aumento dei costi dell’energia, risultano di particolare interesse i contributi straordinari concessi sotto forma di crediti d’imposta sia alle imprese a forte consumo di energia o di gas (cosiddette imprese “energivore” e “gasivore”) sia alla generalità delle altre imprese. In particolare, in base alla platea dei destinatari a cui sono diretti, tali contributi possono essere raggruppati nelle seguenti tipologie:
- credito d’imposta a favore delle imprese cosiddette “energivore”;
- credito d’imposta a favore delle imprese cosiddette “gasivore”;
- credito d’imposta a favore della generalità delle imprese per l’acquisto di energia elettrica (diverse dalle energivore);
- credito d’imposta a favore della generalità delle imprese per l’acquisto di gas naturale (diverse da quelle gasivore).
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 ha fornito i primi chiarimenti in relazione ai contributi straordinari per l’acquisto di energia elettrica e, con la Circolare n. 20/E del 16 giugno 2022, ha pubblicato i primi commenti in relazione ai contributi straordinari per l’acquisto di gas naturale1. A seguito dei quesiti formulati da alcune associazioni di categoria, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta nuovamente con la Circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022 predisposta con il contributo del Ministero della Transizione Ecologica (“MITE”) e dell’Autorità di regolazione reti per energia reti e Ambiente (“ARERA”). Quest’ultima Circolare contiene principalmente chiarimenti di natura non fiscale.
Tra le nuove disposizioni introdotte nel corso del 2022 rientra anche il prelievo straordinario sugli extra- profitti realizzati dalle imprese operanti nel settore energetico e petrolifero. Tale prelievo è oggetto di trattazione in una separata newsalert (consultabile al link: https://blog.pwc-tls.it/it/2022/06/23/contributo- extra-profitti-le-novita-a-pochi-giorni-dal-primo-versamento/).
Contributi straordinari a favore delle imprese energivore
Le principali caratteristiche sono sintetizzate nella tabella che segue e commentate di seguito.
Tabella 1

Credito d’imposta per il costo sostenuto nel primo trimestre 2022
L’art. 15 del Decreto-Legge n. 4 del 27 gennaio 20222 (cosiddetto “Decreto Sostegni-ter”, successivamente convertito nella Legge n. 25 del 28 marzo 2022) introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 dalle imprese “a forte consumo di energia elettrica” come definite ai sensi del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017 (di seguito “DM 2017”). Il credito d’imposta spetta a condizione che nell’ultimo trimestre del 2021 si sia verificato un incremento del costo medio dell’energia elettrica per KW/h superiore al 30% del costo medio dell’energia elettrica dell’ultimo trimestre 2019 (al netto delle imposte ed eventuali sussidi). Di seguito sono riepilogate le caratteristiche principali della misura in commento.
Imprese a forte consumo di energia elettrica
Rientrano in questa categoria le imprese che rispettano i requisiti di cui all’articolo 3 comma 1 del DM 2017 (primo requisito) e contestualmente risultano iscritte negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia di cui all’articolo 6 del DM 2017 per il periodo oggetto di agevolazione ovvero il 2022 (secondo requisito).
L’impresa soddisfa il primo requisito se sostiene nel periodo di riferimento un consumo medio di energia almeno pari ad a 1 GWh/anno e, in aggiunta, rientra in una qualsiasi delle seguenti categorie:
- opera nei settori dell’Allegato 3 della Comunicazione 2014/C 200/1 (di seguito “Linee Guida CE”)3;
- opera nei settori dell’Allegato 5 delle Linee Guida CE ed è caratterizzata da un indice di intensità elettrica positivo superiore ad una certa soglia4;
- è ricompresa negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del Decreto-Legge n. 83 del 20125.
In relazione al secondo requisito, la Circolare n. 13/E chiarisce che l’impresa deve risultare iscritta in via definitiva nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all’art. 6 del DM 2017 predisposto dal CSEA per ciascuna annualità. Diversamente, qualora l’impresa risulti presente nell’elenco CSEA al momento della fruizione del credito d’imposta ma successivamente non dovesse risultare iscritta in via definitiva allora l’impresa dovrà restituire il credito utilizzato maggiorato degli interessi. La Circolare n. 25/E dell’11 luglio 2022 chiarisce che le imprese che sono iscritte nell’elenco delle imprese energivore solo mediante la sessione suppletiva – che in quanto tali hanno accesso alle agevolazioni tariffarie sugli oneri generali di sistema a partire dal mese febbraio 2022 – possono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di energia anche per i costi relativi al mese di gennaio 2022.
Incremento del costo medio dell’energia elettrica superiore al 30%
La Circolare n. 13/E ha precisato che il costo medio dell’energia elettrica per KW/h che assume rilevanza corrisponde alla macrovoce abitualmente denominata in fattura “spesa per la materia energia”. Tale macrovoce è composta da: costo dell’energia elettrica (incluse le perdite di rete), costo per il dispacciamento compresi i corrispettivi per la copertura dei costi per il mercato di capacità o servizi di interrompibilità, costo di commercializzazione. Sul punto, la successiva Circolare n. 25/E ha chiarito che il costo dell’energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili include anche le spese per l’acquisto delle garanzie di origine sia in sede di verifica dei requisiti di accesso al diritto al credito, sia nel calcolo dell’effettivo credito d’imposta spettante. Si rammenta che la garanzia di origine è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO.
Sono invece esclusi dal costo dell’energia elettrica gli altri costi ed oneri accessori, diretti o indiretti, indicati in fattura e diversi dalla componente energetica quali, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, le imposte inerenti alla materia di energia.
Per espressa previsione normativa, il costo medio dell’energia elettrica rilevante deve essere ridotto dei relativi sussidi i quali comprendono qualsiasi beneficio economico (fiscale e non).
Per le imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, la Circolare n. 13/E detta specifiche indicazioni per la determinazione dell’incremento del costo medio dell’energia.
Modalità di calcolo del credito d’imposta
Secondo la Circolare n. 13/E valgono le stesse indicazioni già fornite con riferimento al costo medio dell’energia elettrica rilevante ai fini della verifica dell’incremento del 30%. In altre parole, il credito d’imposta del 20% spetta in relazione alla voce denominata “spesa per la materia energia” e non comprende gli altri costi ed oneri indicati in fattura quali spese di trasporto, ecc. Sempre la Circolare chiarisce che il costo che rileva ai fini del contributo è quello determinato in applicazione del principio di competenza di cui all’art. 109 commi 1 e 2 del D.P.R. n. 917/1986 (“TUIR”) e che esso deve essere documentato dalle fatture di acquisto dell’energia elettrica come successivamente meglio chiarito anche dalla Circolare n. 25/E.
Fruizione del credito d’imposta
Inizialmente era previsto che il credito d’imposta potesse essere utilizzato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 senza essere assoggettato nè al limite di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 244/2007 (i.e. Euro 250.000) né al limite di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000 (i.e. Euro 2 milioni). Per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 20226 (cosiddetto “Decreto Taglia Prezzi” convertito nella Legge n. 51 del 20 maggio 2022), è stata introdotta anche la possibilità di cedere il credito d’imposta solo per intero ad altri soggetti compresi gli istituti di credito ed intermediari finanziari; sono ammesse fino ad un massimo di due cessioni successive alla prima che possono però avvenire solo nei confronti di soggetti “vigilati” (i.e. banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB, soggetti appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB, imprese di assicurazione autorizzate ai sensi del Codice delle assicurazioni private).
La norma prevede che l’utilizzo del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 (art. 9 del Decreto Taglia Prezzi).
In assenza di specifiche indicazioni nella norma in relazione al momento a partire dal quale il credito d’imposta può essere utilizzato, la Circolare n. 13/E ritiene che debba farsi riferimento al momento in cui sono soddisfatti tutti i requisiti oggettivi, soggettivi e gli obblighi di certificazione (i.e. fattura relativa alla somministrazione di energia). La Circolare n. 13/E inoltre non pone limiti all’utilizzo del credito anche prima del termine del trimestre di riferimento a condizione che siano soddisfatti al momento dell’utilizzo tutti i requisiti (i.e. soggettivi, oggettivi e di certificazione) e che la spesa possa considerarsi già sostenuta ai sensi dell’art. 109 commi 1 e 2 del TUIR.
È normativamente previsto che per ciascuna cessione del credito d’imposta i soggetti cessionari debbano richiedere ad un intermediario autorizzato il rilascio del visto di conformità che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta7. La Circolare n. 13/E ha precisato che, fermi restando gli obblighi di conservazione documentale in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità unitamente ai documenti che giustificano il diritto al credito d’imposta. In caso di visto di conformità infedele, sono applicabili le sanzioni amministrative previste dal Decreto Legislativo n. 241/1997.
Il credito d’imposta dovrà essere indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e cumulo
La norma prevede l’irrilevanza del credito d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Infine, il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non dia luogo al superamento del costo sostenuto, tenuto conto anche dell’irrilevanza ai fini IRES/IRPEF ed IRAP.
Credito d’imposta per il costo sostenuto nel secondo trimestre 2022
L’art. 4 del Decreto-Legge n. 17 del 1° marzo 20228 (cosiddetto “Decreto Energia”, successivamente convertito nella Legge n. 34 del 27 aprile 2022), ha introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 a favore delle imprese “a forte consumo di energia elettrica” come definite ai sensi del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017. Si evidenza che la misura del contributo straordinario è stata innalzata dal 20% al 25% per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Taglia Prezzi (D.L. n. 21/2022).
Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che nel primo trimestre del 2022 si sia verificato un incremento del costo dell’energia elettrica per KW/h superiore al 30% rispetto al medesimo costo sostenuto nel primo trimestre 2019 (al netto delle imposte ed eventuali sussidi). Inoltre, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto Energia, il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese “a forte consumo di energia elettrica” e dalle stesse auto-consumata nel secondo trimestre 2022.
La norma in commento prevede regole analoghe a quelle applicabili al contributo straordinario a favore delle imprese energivore per il primo trimestre 2022 con riferimento ai seguenti aspetti: modalità di fruizione del credito d’imposta, cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, irrilevanza del credito ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
Per quanto concerne i requisiti soggettivi, le modalità di calcolo e di fruizione del credito d’imposta, le Circolari n. 13/E e n. 25/E forniscono importanti chiarimenti che, in sostanza, ricalcano quelli già descritti nel paragrafo precedente.
Credito d’imposta per il costo sostenuto nel terzo trimestre 2022
L’art. 6 comma 1 del Decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti-bis”) ha introdotto un nuovo contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022 a favore delle imprese “a forte consumo di energia elettrica” (definite dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017). In base alla stessa stregua dei contributi previsti per i precedenti trimestri, il credito d’imposta del terzo trimestre è riconosciuto a condizione che nel secondo trimestre del 2022 si sia verificato un incremento del costo dell’energia elettrica per KW/h superiore al 30% rispetto al medesimo costo sostenuto nel secondo trimestre 2019 (al netto delle imposte ed eventuali sussidi). Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese “a forte consumo di energia elettrica” e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022. Con riferimento alle modalità di fruizione del credito, sono previste regole analoghe ai contributi straordinari introdotti per i primi due trimestri del 2022. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 comma 11 del Decreto-Legge n. 144 del 23 settembre 2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Credito d’imposta per il costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
L’art. 1 comma 1 del Decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 40% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022 a favore delle imprese “a forte consumo di energia elettrica” (definite dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017). Il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che nel terzo trimestre del 2022 si sia verificato un incremento del costo dell’energia elettrica per KW/h superiore al 30% rispetto al medesimo costo sostenuto nel terzo trimestre 2019 (al netto delle imposte ed eventuali sussidi). Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese “a forte consumo di energia elettrica” e dalle stesse auto consumata nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 commi 6 e 7 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”)
Contributi straordinari a favore delle imprese gasivore
Viene riportata in Tabella 2 una sintesi dei contributi a favore delle imprese gasivore oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 20/E del 16 giugno 2022.
Tabella 2

Credito d’imposta per il costo sostenuto nel secondo trimestre 2022
L’art. 5 del Decreto Energia (D.L. n. 17/2022) introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (cosiddette “gasivore”). E’ importante evidenziare che la misura del credito d’imposta è stata successivamente incrementata dal 15% al 20% per effetto dell’art. 5 del Decreto Taglia Prezzi (D.L. n. 21/2022) e dal 20% al 25% per effetto del D.L. n. 50/2022 (cosiddetto “Decreto Aiuti”).9
Imprese a forte consumo di gas naturale
Le imprese gasivore sono individuate dall’Allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021. Tali imprese hanno diritto al contributo straordinario solo se il quantitativo di gas naturale consumato per usi energetici nel primo trimestre 2022 non è inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all’art. 3 comma 1 del Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021 (i.e. 94.582 Sm3 per anno) al netto dei consumi di gas naturale impiegato per usi termoelettrici.
Inoltre, il contributo straordinario è riconosciuto a condizione che il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al primo trimestre 2022 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. A tal proposito, la Circolare n. 20/E prevede che il credito d’imposta spetti anche alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019 poiché la norma non fa riferimento ai prezzi medi sostenuti dalla singola impresa ma ai prezzi medi del settore.
Modalità di calcolo del credito d’imposta
Ai fini del computo del credito d’imposta è necessario individuare l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto del gas naturale nel secondo trimestre 2022 (e che sia stato effettivamente utilizzato in tale periodo). La Circolare n. 20/E prevede che assumono rilevanza i costi della componente “gas” (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente gas. Si tratta, in sostanza, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia gas naturale”. A titolo esemplificativo, la stessa Circolare n. 20/E chiarisce che non rientrano nella voce di costo rilevante le spese di trasporto, stoccaggio, distribuzione e misura (cosiddetti “servizi di rete”). Ai fini dell’accesso al beneficio, assumono rilievo solo i consumi effettivi di gas del secondo trimestre; pertanto, i consumi stimati, ancorché fatturati titolo di acconto, non devono essere presi in considerazione (per la determinazione dei consumi effettivi assumeranno rilievo le fatture di conguaglio).
Inoltre, assumono rilevanza le spese per l’acquisto di gas destinato ad usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. A tal riguardo, la Circolare n. 20/E ha precisato che gli acquisti di gas ammessi al beneficio includono anche gli acquisti di gas utilizzato come carburante per motori, costituendo questo un “uso energetico” del gas stesso. Tuttavia, anche in tal caso, si precisa che l’accesso al beneficio è subordinato all’effettivo utilizzo, da parte dell’acquirente, del gas acquistato per l’autotrasporto. Ne consegue che sono esclusi dall’agevolazione i soggetti rivenditori, in quanto non si qualificano come utilizzatori del gas.
Le spese per l’acquisto del gas utilizzato si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato dalle imprese mediante il possesso delle fatture di acquisto.
Fruizione del credito d’imposta
In relazione al termine iniziale di fruizione del credito d’imposta, in assenza di una esplicita indicazione della norma primaria, la Circolare n. 20/E chiarisce che esso coincide con il momento in cui risultano verificati i presupposti soggettivi e oggettivi e l’impresa sia in possesso della relativa documentazione. La documentazione a cui si riferisce la Circolare dovrebbe corrispondere alle fatture di acquisto di gas.
Qualora successivamente alla fruizione del credito emergano conguagli volti a rettificare i dati effettivi di consumo del gas naturale, risultati errati, l’impresa che abbia fruito del credito d’imposta in misura maggiore rispetto a quella risultante dal conguaglio deve procedere a riversare il maggior importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione, aumentato degli interessi nel frattempo maturati. Qualora invece l’impresa abbia fruito del credito d’imposta in misura minore rispetto a quella risultante dal conguaglio per rettifica, sarà possibile utilizzare immediatamente in compensazione il maggior credito d’imposta spettante; resta fermo il termine ultimo previsto dalla norma per l’utilizzo del maggior credito d’imposta in compensazione (31 dicembre 2022, art. 9 Decreto Taglia Prezzi).
Con riferimento alle modalità di utilizzo del credito, l’art. 5 del Decreto Energia prevedeva la sola possibilità di utilizzo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 senza assoggettamento ai limiti di compensazione di cui all’art. 1 comma 53 della Legge n. 244/2007 (i.e. Euro 250.000) e di cui all’art. 34 della Legge n. 388/2000 (i.e. Euro 2 milioni). Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Taglia Prezzi è stata introdotta la possibilità di cedere credito d’imposta destinato alle imprese gasivore secondo le stesse regole previste per il credito d’imposta destinato alle imprese energivore (regole commentate nel paragrafo che precede, a cui si rinvia). Anche il credito d’imposta destinato alle imprese gasivore deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022 sia in caso di fruizione diretta che di cessione (art. 9 Decreto Taglia Prezzi).
In relazione al cumulo del credito d’imposta con altre misure agevolative che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sono previste regole analoghe a quelle applicabili al contributo straordinario a favore delle imprese energivore (commentate nel paragrafo che precede, a cui si rinvia).
Credito d’imposta per il costo sostenuto nel primo trimestre 2022
L’art. 4 del Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese gasivore individuate dall’Allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 541 del 21 dicembre 2021. Si applicano gli stessi requisiti e le
stesse modalità di fruizione del credito d’imposta già previste per il credito spettante in relazione al secondo trimestre 2022 (descritte nel paragrafo che precede). L’unica eccezione ha ad oggetto il periodo temporale
che assume rilievo ai fini della determinazione dell’incremento di costo minimo per ottenere il riconoscimento del credito. Infatti, si prevede che il contributo straordinario è riconosciuto solo se il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – ha subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre 2019.
La Circolare n. 20/E fornisce chiarimenti in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione e alle modalità di calcolo del credito. A tal proposito, si rimanda a quanto già osservato con riferimento al credito d’imposta per le imprese gasivore relativo al secondo trimestre 2022 con gli opportuni adattamenti dovuti ai differenti periodi di applicazione dei due contributi.
Con riferimento sia alle modalità di fruizione del credito d’imposta che al cumulo dello stesso con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, sono previste regole analoghe a quelle applicabili al contributo straordinario a favore delle imprese energivore (si rinvia all’apposito paragrafo).
Credito d’imposta per il costo sostenuto nel terzo trimestre 2022
L’art. 6 comma 2 del Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022) ha introdotto un nuovo contributo straordinario in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre del 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese gasivore. Il nuovo contributo straordinario segue le medesime regole previste per i contributi relativi ai primi due trimestri 2022. L’unica eccezione è rappresentata dal periodo temporale che assume rilievo ai fini della determinazione dell’incremento di costo minimo per ottenere il riconoscimento del credito; infatti, si prevede che il contributo è riconosciuto solo se il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al secondo trimestre 2022 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Credito d’imposta per il costo sostenuto nei mesi di ottobre e novembre 2022
Il Decreto Aiuti-ter (art. 1 comma 2 del D.L. n. 144/2022) ha introdotto un nuovo contributo straordinario in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi diversi da quelli termoelettrici a favore delle imprese gasivore. Il contributo è riconosciuto solo se il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al terzo trimestre 2022 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 commi 6 e 7 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Contributi straordinari a favore della generalità delle imprese (i.e. diverse dalle energivore/gasivore)
Il Decreto Taglia Prezzi (D.L. n. 21/2022) ha introdotto ulteriori contributi straordinari finalizzati ad attenuare il costo sostenuto dalla generalità delle imprese nel secondo trimestre del 2022 per l’acquisto di gas naturale e di energia elettrica. L’art. 6 del Decreto Aiuti-bis ha introdotto i medesimi contributi straordinari a sostegno della generalità delle imprese per i costi sostenuti nel terzo trimestre 2022.
Tabella 3

Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica per il secondo, terzo trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022
L’art. 3 del Decreto Taglia Prezzi (D.L. n. 21/2022) così come modificato dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022 (comprovata mediante fatture di acquisto). La disposizione trova applicazione nei confronti delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 KW (diverse dalle imprese energivore individuate dal Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2017) a condizione che il prezzo della componente energetica calcolato in base alla media del primo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del primo trimestre 2019
Sempre l’art. 3 del Decreto Taglia Prezzi prevede regole analoghe a quelle applicabili al contributo straordinario a favore delle imprese energivore per il primo trimestre 2022 con riferimento a quanto segue: modalità di fruizione del credito d’imposta, cumulo con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, irrilevanza del contributo ai fini delle imposte sui redditi ed IRAP.
La Circolare n. 13/E ha fornito chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti: criteri per la verifica dell’incremento del costo della componente energetica, costo della componente energetica rilevante ai fini del calcolo del credito d’imposta (i.e. “spesa per la materia energia”), calcolo del beneficio per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, modalità di fruizione del credito d’imposta. In relazione a tutti questi aspetti, valgono gli stessi commenti già riportati nel paragrafo relativo al credito d’imposta per le imprese energivore.
La legge di conversione del Decreto Aiuti (Legge n. 91/2022) ha introdotto un procedimento di semplificazione che obbliga il fornitore di energia a comunicare, su richiesta dell’impresa, l’incremento certificato dei costi e il credito d’imposta spettante. La comunicazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il bonus (i.e. entro il 29 agosto 2022).
Il Decreto Aiuti-bis (art. 6 comma 3 del Decreto n. 115/2022) ha introdotto un contributo straordinario a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica in misura pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel terzo trimestre del 2022. Il contributo spetta a condizione che il prezzo della componente energetica calcolato in base alla media del secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Il Decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito d’imposta spetta a condizione che il prezzo della componente energetica, calcolato in base alla media del terzo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del terzo trimestre 2019. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 commi 6 e 7 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per il secondo, terzo trimestre e per i mesi di ottobre e novembre 2022
L’art. 4 del Decreto Taglia Prezzi (D.L. n. 21/2022), come modificato dal Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022), prevede il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre del 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il credito d’imposta trova applicazione nei confronti delle imprese diverse da quelle gasivore (come definite ai sensi dell’art. 5 del Decreto Energia i.e. D.L. n. 17/2022) qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al primo trimestre 2022 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019. Per quanto concerne sia le modalità di fruizione del credito d’imposta che il cumulo dello stesso con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, la disposizione in commento prevede regole analoghe a quelle applicabili al contributo straordinario a favore delle imprese energivore per il primo trimestre 2022 a cui si rinvia. La Circolare n. 20/E, che commenta le caratteristiche principali del credito d’imposta in commento, rinvia espressamente alle indicazioni contenute nella medesima Circolare con riferimento al credito d’imposta a favore delle imprese gasivore.
Il Decreto Aiuti-bis (art. 6 comma 4 del Decreto n. 115/2022) ha introdotto un nuovo contributo straordinario a favore delle imprese diverse dalle gasivore in misura pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre del 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo trova applicazione qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al secondo trimestre 2022 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al secondo trimestre 2019. Il contributo segue le medesime regole previste per il precedente contributo straordinario a favore della generalità delle imprese per l’acquisto di gas naturale per il secondo trimestre 2022. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, è stato posticipato al 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 comma 11 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Il Decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022) ha introdotto un nuovo contributo straordinario a favore delle imprese diverse dalle gasivore in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici diversi da quelli termoelettrici. Il contributo trova applicazione qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito al terzo trimestre 2022 – calcolato come media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercato Energetico (“GME”) – abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al terzo trimestre 2019. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, sia in caso di fruizione diretta che in caso di cessione a terzi, deve avvenire non oltre il 31 marzo 2023 (ai sensi dell’art. 1 commi 6 e 7 del D.L. n. 144/2022, cosiddetto “Decreto Aiuti-ter”).
Le altre novità per il settore energetico
Oltre ai contributi sopra commentati, i Decreti-Legge emanati dal Governo hanno previsto ulteriori misure agevolative a favore degli operatori economici; le principali misure sono brevemente riassunte di seguito.
In particolare, il Decreto Energia (D.L. n. 17/2022) ha previsto:
- l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% alle somministrazioni di gas metano per la combustione per usi civili e industriali per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022 (art. 2 Decreto Energia). La misura è stata prorogata inizialmente ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (art. 2 D.L. n. 80 del 30 giugno 2022), e successivamente anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 (art. 5 Decreto Aiuti-bis). Si segnalano inoltre i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate (Circolari n. 17/E del 3 dicembre 2021 n. 20/E del 16 giugno 2022);
- il credito d’imposta riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nelle Regioni del Sud fino al 30 novembre 2023 finalizzate a migliorare l’efficienza energetica (art. 14 Decreto Energia).
Inoltre, il Decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022) ha previsto:
- la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture produttive delle imprese agricole aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica e di vendere in rete l’energia prodotta (art. 8);
- la possibilità di costituire comunità energetiche rinnovabili da parte del Ministero della Difesa e di terzi concessionari di beni del demanio militare anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali (art. 9) questa possibilità è inoltre estesa alle Autorità di sistema portuale.
Infine, per il periodo compreso tra il 18 ottobre 2022 e il 31 ottobre 2022, l’art. 4 del Decreto Aiuti-ter (D.L. n. 144/2022) ha previsto:
- la riduzione delle aliquote di accisa applicate alla benzina, GPL e gasolio utilizzati come carburante;
- la riduzione dell’aliquota IVA al 5% sul gas naturale usato per l’autotrazione (Circolare Agenzia delle Entrate n.20 del 16 giugno 2022).
Si precisa la Legge n. 51 del 20 maggio 2022[10] ha abrogato il Decreto-Legge n. 38/2022 ma ha contestualmente reintrodotto le riduzioni delle aliquote all’interno del Decreto Taglia Prezzi (art. 1-bis del D.L. n. 21/2022). Tali riduzioni di aliquote sono state prorogate al 2 agosto 2022 (Decreto interministeriale MEF-MITE del 24 giugno 2022), poi al 21 agosto 2022 (Decreto interministeriale MEF-MITE del 19 luglio 2022) ed infine al 20 settembre 2022 (art. 8 del D.L. Aiuti-bis).
[1] Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022 avente ad oggetto: «Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore”, previsti dal decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 e dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Primi chiarimenti» eCircolare n. 20/E del 16 giugno 2022 avente ad oggetto: «Aliquote IVA e crediti d’imposta nel settore del gas. Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50. Primi chiarimenti».
[2] Recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché’ per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico».
[3] Comunicazione della Commissione Europea avente ad oggetto la “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 28 giugno 2014.
[4] In particolare, l’indice di intensità elettrica positivo è determinato in relazione al cosiddetto “VAL” ossia il valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato che deve risultare non inferiore al 20%.
[5] Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese».
[6] Recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina».
[7] Il visto di conformità deve essere rilasciato ai sensi dell’art. 35 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241. Sono autorizzati a rilasciare il visto di conformità i soggetti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro (ex art. 3, comma 3, lettere a) e b) del Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi ed IVA) e dei responsabili dei centri di assistenza fiscale (ex art. 32 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997).
[8] Recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina».
[9] Decreto-Legge n. 50 del 17 maggio 2022, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita’ delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche’ in materia di politiche sociali e di crisi ucraina» ad oggi in corso di conversione in Legge.
[10] Legge di conversione del Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022 (cosiddetto “Decreto Taglia Prezzi”).
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