Aliquota IVA del 5% per i servizi accessori alla somministrazione di gas naturale – Risoluzione n. 47/E dell’Agenzia delle Entrate

A cura di Francesco Pizzo, Annarita Terrone e Angelo Fiorella

Con la Risoluzione n. 47/E pubblicata in data 6 settembre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito a quanto sostenuto nella precedente Risposta n. 368 del 7 luglio 2022.

In particolare, al fine di mitigare gli aumenti del costo del gas, con l’art. 2 del D.L. n. 130 del 27 settembre 2021 è stata disposta, in via temporanea e quale misura emergenziale, l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali.

Con la Risposta n. 368 del 7 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che tale aliquota si potesse applicare solo alla somministrazione del gas naturale, non trovando applicazione, invece, in riferimento alle operazioni connesse ai servizi accessori o alla quota fissa della tariffa, ritenute soggette all’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Superando parzialmente quanto sostenuto in quest’ultimo atto di prassi, con la Risoluzione n. 47/E, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in linea con la normativa temporanea emergenziale e al fine di attuare la maggiore riduzione possibile del costo finale del gas a carico dell’utente finale, l’aliquota IVA del 5% debba applicarsi all’intera fornitura del gas resa all’utente finale e contabilizzata nelle fatture emesse nel periodo in cui sarà in vigore la norma temporanea, quindi anche in riferimento ai servizi accessori e alla quota fissa di tariffa.

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Francesco Pizzo

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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