Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa nazionale – Distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo

Modifiche al Regolamento emittenti 

Delibera Consob

Consob ha pubblicato il 7 settembre 2022 la “Delibera n. 22437. Modifiche al Regolamento Emittenti per l’adeguamento della disciplina sulla commercializzazione di OICR alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 e della direttiva (UE) 2019/1160 nonché, limitatamente ad alcuni aspetti, alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 e del regolamento (UE) 2020/852”.

Si tratta della Delibera con cui l’Autoritàappone modifiche alRegolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Tuf), concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (Regolamento Emittenti) volte a:

  • adeguare la normativa regolamentare di competenza della Consob alla (i) Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (Direttiva sulla distribuzione transfrontaliera di OICR) e al Regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (Regolamento sulla distribuzione transfrontaliera di OICR); e
  • adeguare al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Regolamento SFDR) e al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (Regolamento Tassonomia) l’informativa precontrattuale prevista nella documentazione d’offerta relativa agli organismi di investimento collettivo (Oicr).

Le principali aree di modifica riguardano:

  • la disciplina relativa alle strutture per gli investitori al dettaglio che devono essere messe a disposizione in Italia in caso di commercializzazione sul territorio nazionale di quote o azioni di Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (Oicvm) Ue, di Fondi di investimento alternativi (Fia) Ue da parte di gestori italiani o di gestori di fondi di investimento alternativi (Gefia) Ue, nonché di Fia italiani da parte di Gefia Ue;
  • la disciplina relativa alle local facilities, che individua i compiti che devono svolgere le strutture a disposizione degli investitori, disciplina la fattispecie in cui i compiti siano svolti da un soggetto terzo o dal gestore congiuntamente a un soggetto terzo e individua la lingua con cui devono essere fornite tali strutture;
  • la disciplina sulla cessazione della commercializzazione, in uno Stato Ue diverso dall’Italia, di quote o azioni di Fia da parte di gestori italiani e in Italia di quote o azioni di Oicvm Ue; di Fia riservati da parte di Gefia Ue e di Fia italiani e Ue presso investitori al dettaglio da parte di Gefia Ue.
  • la disciplina sulla pre-commercializzazione di Fia riservati;
  • la disciplina sulle comunicazioni di marketingapplicabile nell’ambito di un’offerta al pubblico relativa agli Oicr, 
  • in merito alle novità in tema di finanza sostenibile, le informazioni precontrattuali sulla sostenibilità previste dal Regolamento SFDR e dal Regolamento Tassonomia.

La Delibera entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).

Delibera n. 22437. Modifiche al Regolamento Emittenti per l’adeguamento della disciplina sulla commercializzazione di OICR alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1156 e della direttiva (UE) 2019/1160 nonché, limitatamente ad alcuni aspetti, alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2088 e del regolamento (UE) 2020/852

Relazione illustrativa

Normativa nazionale – Cartolarizzazioni STS

Adeguamento nazionale al Regolamento sulle cartolarizzazioni STS 

Decreto legislativo

Sulla Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 2022 è stato pubblicato il“Decreto Legislativo n. 131 del 3 agosto 2022 recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, il quale stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione ed instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, nonché modifica le Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012”.

In particolare, per adeguare la normativa nazionale a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento sulle cartolarizzazioni STS), il Decreto legislativo apporta modifiche al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza – TUF) e, nello specifico:

  • introduce le definizioni specifiche in materia;
  • individua Banca d’Italia, Consob e Ivass come autorità compenti ai sensi del Regolamento STS e ne stabilisce poteri e doveri; e
  • prevede le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del Regolamento STS.

Il Decreto legislativo è entrato in vigore il 3 settembre 2022.

Decreto Legislativo 3 agosto 2022, n. 131. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le Direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i Regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012. Modifiche al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Normativa nazionale – Servizi di pagamento

Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica 

Decreto

Sulla Gazzetta Ufficiale del 6 settembre 2022 è stato pubblicato il “Decreto 31 maggio 2022. Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica”.

Si tratta in particolare del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) recante le norme in materia di Registro dei soggetti convenzionati ed Agenti di prestazioni di servizi a pagamento e Istituti emittenti moneta elettronica.

Nello specifico, il Decreto stabilisce le modalità tecniche di alimentazione e consultazione del Registro e della relativa sottosezione ad accesso riservato, ai sensi dell’Art. 45, comma 3, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231 (Decreto Antiriciclaggio).

Il trattamento dei dati è effettuato dall’OAM – Organismo Agenti e Mediatori – che ne è titolare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, per le esclusive finalità di cui al Decreto Antiriciclaggio e nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, nonché del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR).

I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti  di  moneta elettronica e le rispettive succursali,  che  si avvalgono per l’esercizio  della  propria  attività  sul  territorio italiano di soggetti convenzionati  ovvero  agenti, devono comunicare all’OAM determinate informazioni (es. la propria denominazione sociale, i dati del soggetto convenzionato, la data di avvio e/o cessazione del rapporto di convenzionamento o di mandato…) ai   fini dell’annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro.

Il Provvedimento inoltre prevede specifiche tecniche per le procedure di registrazione, alimentazione, accreditamento e consultazione del registro.

Decreto 31 maggio 2022. Norme in materia di registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestazioni di servizi a pagamento e istituti emittenti moneta elettronica

Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR

Requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali

Regolamento delegato 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 5 settembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento Delegato (Ue) 2022/1455 della Commissione dell’11 aprile 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento”.

Si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 13 “Requisito relativo alle spese fisse generali” del Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation) che, insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive), costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.

Nello specifico, il Regolamento delegato prevede le norme tecniche di regolamentazione recanti i criteri e le condizioni per il calcolo del requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali per le imprese di investimento e per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissione.

Inoltre, il Regolamento delegato specifica le condizioni che devono sussistere affinché si consideri avvenuto un cambiamento sostanziale nelle attività delle imprese di investimento.

Il Regolamento delegato entra in vigore il 25 settembre 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/1455 della Commissione, dell’11 aprile 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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