A cura di Andrea Porcarelli e Mario Volpe
In scadenza nel prossimo mese di Novembre (per i soggetti solari) la prima dichiarazione dei redditi dopo la pubblicazione della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/2022 (“Circolare”) in tema di disallineamenti da ibridi (ex art. 6-11 del D.Lgs. 142/2018).
Punto di non poco conto è quale ed in che misura il contribuente deve munirsi di apposito set documentale a supporto delle analisi “anti ibridi” svolte prima della presentazione del Mod. Redditi 2022.
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L’Agenzia delle Entrate nella Circolare ha sottolineato come sia buona pratica di gestione del rischio fiscale per i contribuenti svolgere, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, appropriate analisi circa il ricorrere o meno di fattispecie di disallineamenti da ibridi rilevanti, anche richiedendo la collaborazione da parte delle imprese associate, al fine di precostituire una appropriata documentazione probatoria (il Dossier anti-ibridi) ed esplicativa del processo valutativo elaborato e posto in essere da parte del contribuente per la determinazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito.
Il Dossier, ad oggi, non prevede né uno specifico formato né tantomeno alcun obbligo comunicativo/dichiarativo all’Amministrazione finanziaria. Lo stesso, tuttavia, potrebbe assumere un’importanza dirimente in caso di controllo fiscale se propriamente strutturato e dal quale sia possibile risalire nel caso di identificazione di disallineamenti da ibridi rilevanti anche il ruolo (eventuale) assunto dal contribuente nella fattispecie ibrida (aspetto rilevante per comprendere il comportamento da tenere in dichiarazione dei redditi).
Volendo sintetizzare, il quadro procedurale che emerge dalla Circolare è il seguente:
- In base all’articolo 11 del D.Lgs. n. 142/2018, l’Amministrazione finanziaria, prima di emettere l’accertamento, deve con apposito atto indicare i motivi in base ai quali ritiene configurabile una violazione e richiedere al contribuente chiarimenti, a cui il contribuente ha 60 giorni per rispondere.
- In tale ambito, la Circolare ripartisce l’onere della prova richiedendo all’Amministrazione quello di dimostrare i “fatti costitutivi” ed al contribuente di “dare evidenza che la fattispecie non ricorre o dell’esistenza di fatti impeditivi o estintivi di detta pretesa”. E’ inoltre precisato che la nuova disciplina non introduce un automatismo per cui i costi infragruppo divengono deducibili solo se supportati da un esauriente documentazione attestante l’assenza di disallineamenti ibridi, essendo sufficiente la prova “ordinariamente prevista a fondamento del diritto alla deduzione”. Allo stesso tempo la Circolare evidenzia l’emergere di “impliciti oneri di documentazione” in capo al contribuente (parte di gruppi di matrice italiana o estera, includendo pertanto le controllate italiane di gruppi non residenti).
- A chiusura, infine la Circolare, precisa che in caso di mancata risposta, o di risposta incompleta, alla richiesta di chiarimenti (di cui al punto 1 che precede) è applicabile quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 32 del D.P.R. 600 del 1973, “Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa”.
Tale evenienza, a cui la Circolare pare ricondurre l’emergere di “impliciti oneri di documentazione”, potrebbe legittimare l’Ufficio ad operare rettifiche sulla base delle informazioni raccolte, anche se incomplete per inerzia del contribuente e non riconducibile a causa di forza maggiore.
Nel descritto quadro procedurale, la precostituzione di un appropriato Dossier probatorio anti-ibridi, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, potrebbe divenire un’opportunità, per così dire, “necessità” ai fini di una prudente gestione del rischio fiscale e dei possibili riflessi penali.
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