Focus Cartolarizzazioni: adeguamento nazionale alla normativa comunitaria

A cura di Cristian Sgaramella, Giovanni Bombaglio e Valeria Saponaro

Con il Decreto Legislativo n. 131 del 3 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 in data 2 settembre 2022 ed entrato in vigore il successivo 3 settembre, modificando il D. Lgs. n. 58/1998, è stato recepito nell’ordinamento nazionale il regolamento europeo n. 2017/2402 (di seguito il “Regolamento UE” o il “Regolamento”).

Il suddetto Regolamento ha apportato, sin dalla sua entrata in vigore avvenuta il 1° gennaio 2019, rilevanti modifiche al framework normativo delle operazioni di securitization introducendo la figura delle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” con lo scopo di forgiare un mercato “virtuoso” degli strumenti finanziari ad esse connessi.

I concetti di semplicità (art. 20 del Regolamento UE), standardizzazione (art. 21) e trasparenza (art. 22) costituiscono i pilastri della “nuova” legislazione sulle cartolarizzazioni. 

In particolare, per quanto qui di rilievo, si segnala come il requisito della semplicità impone che la vendita dei crediti al veicolo (definito “SSPE”) sia reale e definitiva (c.d true sale) con conseguente certificazione fornita dai legali del cedente; quello della standardizzazione sancisce l’obbligo di mantenimento del rischio (non inferiore al 5%) in capo, alternativamente tra loro, al cedente, al promotore, al prestatore originario, introducendo, inoltre, precisi requisiti che la documentazione connessa all’operazione deve avere (i.e., inter alia,  indicare obblighi e responsabilità dei prestatori dei servizi accessori); infine , quello della trasparenza impone al cedente ed al promotore di mettere a disposizione dei potenziali investitori i dati storici sulle performance statiche e dinamiche (in termini di inadempienze e perdite) relativi ad esposizioni analoghe a quelle oggetto di cartolarizzazione e di sottoporre un campione delle esposizioni ad una verifica esterna sull’esattezza dei dati divulgati.

Con l’intervento normativo in commento sono state inoltre individuate le autorità nazionali chiamate a vigilare su tale tipologia di operazioni.

In particolare, per quanto qui d’interesse, fermi i compiti attribuiti alla BCE dalla disciplina comunitaria, la Banca d’Italia sarà competente a vigilare sul rispetto: “i) degli obblighi stabiliti all’articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402 per banche, imprese di investimento, gestori, nonché per gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario che detengono  una posizione verso una cartolarizzazione o che  ricevono  istruzioni  di adempiere agli obblighi di  un  altro  investitore  istituzionale; ii) degli  obblighi  stabiliti  agli artt.  6, 7, 8 e 9” del Regolamento UE nellecartolarizzazioni in cui il cedente o il prestatore originario o ilpromotore o la SSPE siano banche, imprese di investimento, gestori, ointermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 e del T.U.B.

In aggiunta, spetterà a CONSOB, la vigilanza sull’osservanza degli obblighi stabiliti: i) all’art. 3 del Regolamento UE; ii) agli artt. 6, 7, 8 e 9 del Regolamento UE, quando né il cedente né il prestatore originario né la SSPE stabiliti nell’Unione siano soggetti vigilati; iii) dagli artt. da 18 a 27 sulla conformità dei cedenti, promotori e SSPE e ad autorizzare il verificatore terzo di cui all’art. 27, comma 2, del Regolamento UE, come previsto dall’art. 28 dello stesso regolamento, vigilando sulla conformità di questo soggetto all’art. 28 del regolamento, con facoltà di revocare la citata autorizzazione.

Da ultimo, la novella legislativa ha introdotto, mediante l’art. 190-bis.2, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista in caso di violazione del dettato normativo, da trentamila euro fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato totale annuo, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.

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