Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MiFID II

Requisiti di adeguatezza

Progetto finale di Orientamenti ESMA

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 23 settembre 2022, il Progetto finale di Orientamenti “Final Report. Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements”.

Si tratta della revisione degli “Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della MiFID II” del 2018, già elaborati da ESMA per assicurare un’applicazione uniforme dell’articolo 25 “Valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza e comunicazione ai clienti della MiFID II e degli articoli 54 “Valutazione dell’adeguatezza e relazioni sull’adeguatezza” e  55 “Disposizioni comuni per la valutazione dell’adeguatezza e dell’appropriatezza” del Regolamento delegato (UE) 2017/565 (che integra la MiFID II).

In particolare, la revisione è volta ad aggiornare gli Orientamenti del 2018 con le novità in materia di sostenibilità previste dal Regolamento delegato (UE) 2021/1253, che ha modificato il Regolamento delegato (UE) 2017/565 per quanto riguarda, appunto, l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità in taluni requisiti organizzativi e condizioni di esercizio.

Nello specifico, il documento propone alcune integrazioni agli Orientamenti del 2018 in materia di:

  • raccolta di informazioni dai clienti sulle preferenze di sostenibilità: le imprese dovranno raccogliere informazioni dai clienti sulle loro preferenze in relazione ai diversi tipi di prodotti di investimento sostenibili e comprendere in che misura i clienti desiderano investire in questi prodotti;
  • valutazione delle preferenze di sostenibilità: una volta che l’impresa ha individuato una gamma di prodotti potenzialmente adeguati guati al cliente, in base ai criteri di conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria e altri obiettivi di investimento, deve identificare (in una fase successiva) i prodotti che possono soddisfare effettivamente le preferenze di sostenibilità del cliente; e
  • requisiti organizzativi: le aziende dovranno fornire al personale un’adeguata formazione sui temi di sostenibilità e dovranno registrare le preferenze di sostenibilità del cliente (se presenti) ed eventuali aggiornamenti delle stesse.

La revisione, inoltre, tiene conto anche dell’integrazione delle pratiche identificate nelle Azioni comuni di vigilanza (“CSA – Common Supervisory Action”) del 2020 e delle modifiche introdotte dalla Direttiva (UE) 2021/338 (“Quick fix”) al sopracitato articolo 25 della MiFID II.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione; in seguito, le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’ESMA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report. Guidelines on certain aspects of the MiFID II suitability requirements

Normativa europea – Cartolarizzazioni STS

Fattori di attivazione basati sulla performance

Bozza finale di RTS EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 19 settembre 2022, la bozza finale di RTS dal titolo“EBA Final draft regulatory technical standards specifying the performance-related triggers pursuant to Article 26c(5) of Regulation (EU) 2017/2402 as amended by Regulation (EU) 2021/557”.

Si tratta della bozza finale di RTS elaborata da EBA ai sensi dell’art. 26-quarter “Requisiti di standardizzazione”, paragrafo 5, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (“Regolamento STS”) come modificato dal Regolamento (UE) 2021/557 che ha apportato alcune modifiche al quadro normativo sulle cartolarizzazioni per sostenere la ripresa dalla crisi Covid-19 (c.d.“Regolamento modificativo del Regolamento STS”) .

Il Regolamento STS prevede, tra le altre cose, in via generale, che le cartolarizzazioni STS a bilancio debbano includere un sistema di ripartizione delle perdite tra i detentori che sia sequenziale, dalla tranche più junior, per poter utilizzare la denominazione di “cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (cd. “STS”).  

In deroga a tale regola generale, il sopra citato Regolamento prevede che alle cartolarizzazioni STS a bilancio si possa applicare un ammortamento non sequenziale (per evitare costi di protezione sproporzionati), qualora vengano previsti fattori di attivazione basati sulla performance delle esposizioni sottostanti.

La bozza finale di RTS:

  • integra e specifica ulteriormente i fattori di attivazione basati sulla performance sopra citatidi cui all’art. 26 quater, paragrafo 5, lettera a), del Regolamento STS; e
  • definisce il fattore di attivazione retrospettivo addizionale e il fattore di attivazione prospettico, di cui alle lettere b) e c) dell’art. 26 quater, paragrafo 5, del Regolamento STS.

Il Final report è stato trasmesso alla Commissione per l’adozione.

EBA Final draft regulatory technical standards specifying the performance-related triggers pursuant to Article 26c(5) of Regulation (EU) 2017/2402 as amended by Regulation (EU) 2021/557

Normativa europea – Disciplina prudenziale / CRR II

Ponderazione del rischio azionario 

Regolamento delegato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 settembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1622 della Commissione del 17 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate”.

Si tratta, in particolare, del Regolamento delegato elaborato ai sensi dell’art. 325-triquadragies “Fattori di ponderazione del rischio per il rischio azionario” introdotto nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”) dal Regolamento (UE) 2019/876 (“CRR II”).

Tale articolo rientra nelle disposizioni del CRR riguardanti il nuovo metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio, introdotti nel diritto dell’Unione dal CRR II.

In particolare, il Regolamento delegato specifica i Paesi che sono considerati economie avanzate e mercati emergenti ai fini della definizione dei fattori di ponderazione per il rischio azionario (cd. equity risk) da parte degli enti che utilizzano il metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato.

Il Regolamento delegato entra in vigore l’‎11 ottobre 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento delegato (UE) 2022/1622 della Commissione del 17 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui mercati emergenti e le economie avanzate

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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