Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Antiriciclaggio

AML / CFT Compliance Officer, organo di gestione e alto dirigente

Traduzione Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 23 settembre 2022 la traduzione in lingua italiana degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della Direttiva (UE) 2015/849”.

Si tratta degli Orientamenti elaborati da EBA ai sensi dell’art. 8 appartenente alla Sezione II “Valutazione del rischio” e del Capo VI “Politiche, procedure e vigilanza” della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) volta ad impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, gli Orientamenti specificano il ruolo, le responsabilità e i compiti del responsabile antiriciclaggio (cd.AML/CFT Compliance Officer), dell’organo di gestione e dell’alto dirigente incaricato della conformità ai requisiti in materia di AML/CFT, nonché le politiche, i controlli e le procedure interni.

Nello specifico, per quanto riguarda il responsabile antiriciclaggio, vengono dettagliate le previsioni riguardanti la procedura di nomina, l’idoneitàle competenze e l’esperienza richieste e i compiti e il ruolo.

Inoltre, vengono dettagliati anche i seguenti aspetti: il rapporto tra la funzione antiriciclaggio ele altre funzioni, l’esternalizzazione delle funzioni operative del responsabile antiriciclaggio e l’organizzazione della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 1° dicembre 2022.

Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro il 21 novembre 2022, se sono conformi o se intendono conformarsi ai nuovi Orientamenti (in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell’articolo 8 e del capo VI della Direttiva (UE) 2015/849

Normativa europea – Servizi di investimento / Direttiva MIFID II

Considerazione del rischio di inflazione nei servizi di investimento

Public Statement ESMA

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA)ha pubblicato, il 27 settembre 2022, ildocumento dal titolo “Public Statement to investment firms on the impact of inflation in the context of investment services to retail clients”.

In particolare, si tratta della Dichiarazione con cui ESMA richiama l’attenzione delle imprese di investimento riguardo all’impatto dell’inflazione nel contesto della prestazione dei servizi di investimento al dettaglio.

In particolare, negli ultimi tempi, l’aumento dell’inflazione ha avuto un notevole impatto su tutti i soggetti e, nello specifico, sui loro risparmi e sulle decisioni di investimento. L’Autorità osserva che tale tendenza potrebbe costituire un rischio pergli investitori al dettaglio, in quanto questi ultimi potrebbero non comprendere appieno in che modo gli effetti dell’inflazione debbano essere presi in considerazione nell’assunzione di decisioni di risparmio e investimento.

Per tale motivo, l’Autorità ricorda alle imprese di investimento di prendere in considerazione l’inflazione e il rischio di inflazione nell’applicazione dei pertinenti requisiti ex Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65) volti a tutelare gli investitori al dettaglio, anche al fine di sensibilizzare questi ultimi relativamenteal rischio di inflazione.

Nello specifico, le imprese di investimento devono considerare l’inflazione e il rischio di inflazione sopra citati:

  • nelle informazioni che devono fornire ai clienti e potenziali clienti;
  • nella valutazione dell’idoneità del cliente; e
  • nei processi di product governance.

ESMA e le autorità nazionali competenti (ANC) continueranno a monitorare da vicino i mercati finanziari e i loro partecipanti, per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario dell’UE, rafforzando la protezione degli investitori.

Public Statement to investment firms on the impact of inflation in the context of investment services to retail clients

Normativa europea – MIFID Review

Protocolli di comunicazione delle sedi di negoziazione in caso di interruzione delle negoziazioni

Progetto di Guida ESMA

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, il 26 settembre 2022, un documento di consultazione contenente un Progetto di Guida dal titolo “Consultation Paper. Market Outages”.

Si tratta del documento di consultazione adottato a seguito della Relazione del 2021 sulla revisione della disciplina della negoziazione algoritmica (“Report on algorithmic trading”), nella quale l’Autorità comunicava la futura adozione di una Guida relativa alla comunicazione delle trading venues con i partecipanti del mercato in caso di interruzione della negoziazione,nell’ambito del processo di revisione della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE).

Nello specifico, la consultazione riguarda il Progetto di Guida avente ad oggetto le modalità con cui le Autorità nazionali competenti (ANC) devono garantire che le sedi di negoziazione dispongano di protocolli di comunicazione adeguati in caso di interruzione della negoziazione.

In particolare, l’Autorità intende raccogliere il parere dei portatori di interesse sulle seguenti questioni:

  • le sedi di negoziazione dovrebbero disporre di protocolli di comunicazione appropriati che garantiscano la comunicazione con i membri, con i partecipanti e con il pubblico durante un’interruzione della negoziazione;
  • le Autorità nazionali dovrebbero richiedere alle sedi di negoziazione di adottare meccanismi per evitare che un’eventuale interruzione della negoziazione influisca sull’asta di chiusura; e
  • le Autorità nazionali dovrebbero richiedere alle sedi di negoziazione, nei casi in cui un’interruzione impedisca a queste ultime di svolgere l’asta di chiusura, di garantire che il mercato riceva un prezzo di chiusura ufficiale.

La Guida, una volta definitiva, avrà valenza di “parere tecnico” di Esma e si applicherà ai mercati azionari e, se del caso, agli strumenti non rappresentativi di capitale.

Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 16 dicembre 2022.

Consultation Paper Market Outages

Normativa europea – Acquisto di partecipazioni qualificate

Partecipazioni qualificate

Progetto di Guida BCE

La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato, il 29 settembre 2022, il Progetto di Guida dal titolo “Guide on qualifying holding procedures”.

Si tratta del Progetto di Guida BCE riguardante l’acquisto di partecipazioni qualificate, con cui l’Autorità intende chiarire in che modo valuta le richieste di acquisto di partecipazioni qualificate in un ente creditizio.

Per acquisire una partecipazione qualificata o per detenere un certo numero di azioni tale da superare determinate soglie (quali, ad esempio, il 20%, il 30% o il 50% del capitale di un ente creditizio) è necessaria l’autorizzazione preventiva della BCE, ai sensi degli articoli 22 “Notifica e valutazione dei progetti di acquisizione” e 23 “Criteri di valutazione” della Direttiva CRD (Direttiva 2013/36/UE).

In particolare, la pubblicazione del Progetto di Guida ha lo scopo di aumentare la trasparenza nei confronti degli operatori di mercato, attraverso l’illustrazione della prassi di vigilanza della BCE nel valutare l’acquisizione di partecipazioni qualificate.

Nello specifico, il Progetto di Guida illustra i soggetti tenuti a sottoporsi alla valutazione dell’operazione di acquisto di partecipazioni qualificate; la documentazione necessaria per presentare la domanda e le modalità di valutazione dell’operazione; le informazioni sulle strutture di acquisizione complesse, sull’applicazione del principio di proporzionalità e su specifici elementi procedurali.

La presente Guida integra la “Guida della BCE sulle opzioni e sulle discrezionalità previste dal diritto dell’Unione” nel settore bancario, in quanto i documenti hanno un obiettivo complementare.

Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 9 novembre 2022.

Guide on qualifying holding procedures

Normativa europea – Regolamento titoli

Proposta di Regolamento modificativo del CSDR 

Parere BCE

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 settembre 2022 è stato pubblicato il “Parere della Banca centrale europea del 28 luglio 2022 relativo ad una Proposta di Regolamento che modifica il Regolamento sui depositari centrali di titoli”.

In generale, la BCE accoglie con favore la Proposta di Regolamento, condividendone le finalità e cioè:

  1. le priorità dell’Unione nei settori dei mercati dei capitali e della post-negoziazione e lo sviluppo di servizi di regolamento transfrontalieri;
  2. la semplificazione delle procedure di passaporto ai sensi del CSDR; e
  3. il rafforzamento della cooperazione tra le autorità competenti.

La BCE, infatti, sostiene fermamente l’obiettivo generale di facilitare ulteriormente l’integrazione dei mercati dei capitali, riducendo gli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi di regolamento.

Il Parere, inoltre, contiene osservazioni specifiche relative:  

  • al regime della disciplina di regolamento;
  • alla cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti;
  • ai servizi accessori di tipo bancario;
  • alla compensazione; e
  • all’inadempimento.

Parere della Banca centrale europea del 28 luglio 2022 relativo ad una Proposta di Regolamento che modifica il regolamento sui depositari centrali di titoli (CON/2022/25)

Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)

Cessione nell’ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione per enti e gruppi

Progetto finale di Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 27 settembre 2022 il Progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report. Guidelines for institutions and resolution authorities to complement the resolvability assessment for transfer strategies (Transferability guidelines)”.

Si tratta, in particolare, del Progetto finale di Orientamenti adottati da EBA in conformità agli articoli 15 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti” e 16 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879(cd. BRRD II).

In particolare, il Progetto finale di Orientamenti integra gli Orientamenti EBA destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione, di gennaio 2022, per quanto riguarda le strategie e gli strumenti di cessione ad un soggetto terzo (acquirente) di una linea di attività o di un portafoglio di attività, diritti e/o passività dell’ente.

Nel dettaglio, il Progetto finale di Orientamenti specifica la definizione di “perimetro di cessione”, la nozione e modalità di separazione (per facilitare la separazione di un’entità o di una linea di attività dal resto del gruppo in risoluzione) e le indicazioni operative per la cessione; il Progetto finale di Orientamenti riguarda, tra gli altri, i seguenti strumenti di risoluzione:

  • strumento per la vendita dell’attività d’impresa, di cui all’articolo 38 della BRRD;
  • strumento dell’ente-ponte, di cui all’articolo 40 della BRRD; e
  • strumento della separazione delle attività, di cui all’articolo 42 della BRRD.

La data di applicabilità prevista per gli Orientamenti è il 1° gennaio 2024.

Si attende ora la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. In seguito, le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Final Report Guidelines for institutions and resolution authorities to complement the resolvability assessment for transfer strategies (Transferability guidelines)

Normativa europea – Disciplina prudenziale / Regolamento CRR

Indici principali e borse valori riconosciuti 

Regolamento di esecuzione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 settembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1650 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.

Si tratta, in particolare, del Regolamento di esecuzione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 il quale stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del CRR.

In particolare, il nuovo Regolamento di esecuzione aggiorna – modificando gli Allegati I e II del Regolamento (UE) 2016/1646 – gli indici azionari principali e le borse valori riconosciute ai sensi dell’articolo 197 del CRR rubricato “Ammissibilità delle garanzie reali nel quadro di tutti i metodi”.

Tali modifiche sono volte a riflettere alcuni cambiamenti nella struttura del mercato, quali, tra i vari, la comparsa di nuove borse valori, fusioni, cambiamenti di nome o cessazioni di attività.

Il Regolamento di esecuzione entra in vigore il 17 ottobre 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1650 della Commissione del 24 marzo 2022 che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR

Esenzione imprese di investimento dai requisiti di liquidità 

Traduzione Orientamenti EBA

L’Autorità Bancaria Europea (EBA), ha pubblicato, il 23 settembre 2022 la traduzione in lingua italiana degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/2033”.

Si tratta degliOrientamentielaborati da EBA ai sensi dell’articolo 43(4) “Requisito di liquidità” del Regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. “IFR – Investment Firms Regulation”) che, insieme alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (cd. IFD – Investment Firms Directive),costituisce il nuovo quadro normativo e di vigilanza prudenziale per le imprese di investimento.

Tali Orientamenti precisano ulteriormente i criteri che le autorità competenti possono prendere in considerazione nell’esentare dal requisito di liquidità le imprese di investimento.

Gli Orientamenti, inoltre, specificano (i) quali sono le informazioni da inserire all’interno della domanda di esenzione e (ii) le condizioni per la revoca/modifica dell’esenzione.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 28 novembre 2022.

Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro tale data, se sono conformi o se intendono conformarsi ai nuovi Orientamenti (in alternativa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti sui criteri per esentare le imprese di investimento dai requisiti di liquidità conformemente all’articolo 43, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2019/2033

Normativa nazionale – Disciplina prudenziale

Definizione di Default ed esposizioni creditizie deteriorate 

Nota di Banca d’Italia

Banca d’Italia ha pubblicato, il 23 settembre 2022, una Nota di chiarimenti sull’ “Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (Ue) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate”.

In particolare, la Nota fornisce alcuni chiarimenti sull’applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato, ai sensi dell’Art. 178, par. 2, lettera d) del Regolamento (UE) n. 575/2013 (“CRR”).

Inoltre, la Nota fornisce chiarimenti sulle disposizioni attuative degli Orientamenti dell’EBA sull’applicazione della definizione di default del 2017.

In particolare, vengono forniti chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

  • ambito di applicazione;
  • calcolo delle soglie e quantificazione dell’obbligazione creditizia in arretrato;
  • ritorno a uno stato di non default;
  • obbligazioni creditizie congiunte;
  • applicazione alle operazioni di cessione del quinto; e
  • prima applicazione delle disposizioni.

Il presente documento si sostituisce alla precedente Nota di Banca d’Italia sulla definizione di default ed esposizioni creditizie deteriorate di febbraio 2021.

Applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del Regolamento (Ue) n. 575/2013 e adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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