Pubblicato il Regolamento dell’Unione Europea che introduce un contributo di solidarietà a carico delle imprese operanti nel settore fossile

A cura dell’Energy team

In data 7 ottobre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento n. 2022/1854 contenente un pacchetto di interventi finalizzato a fronteggiare l’incremento del prezzo dell’energia.

L’adozione del Regolamento da parte del Consiglio dell’Unione Europea fa seguito all’accordo politico raggiunto dai ministri UE dell’Energia in occasione del Consiglio straordinario “Energia” del 30 settembre 2022 e alla Risoluzione 2022/2830 (RSP) “sulla risposta dell’UE al rincaro dei prezzi dell’energia in Europa” emanata dal Parlamento dell’Unione europea in data 5 ottobre 2022.

Il Regolamento n. 2022/1854 prevede tre tipologie di interventi complementari:

  • misure finalizzate a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10%;
  • tetto ai ricavi dei produttori di energia elettrica da fonti diverse dal gas attraverso la previsione di un limite massimo al prezzo dell’energia prodotta (pari a 180 € per MWh);
  • un contributo di solidarietà temporaneo, avente carattere eccezionale, sugli utili eccedenti una certa soglia generati dagli operatori del settore fossile.

Si analizzano di seguito i tratti essenziali del contributo di solidarietà temporaneo.

Ambito applicativo del contributo ed entrata in vigore

Il contributo di solidarietà colpisce gli utili eccedenti una certa soglia generati da attività nei settori del petrolio, del gas, del carbone e della raffinazione. In particolare, il contributo si applica alle società e alle stabili organizzazioni residenti nell’UE – comprese quelle che fanno parte di un gruppo consolidato unicamente a fini fiscali – che generano almeno il 75% del loro fatturato nel settore dell’estrazione, della raffinazione del petrolio o della fabbricazione di prodotti di cokeria di cui al Regolamento (CE) n. 1893/2006.

Il prelievo ha natura temporanea in quanto ha ad oggetto esclusivamente gli utili generati negli esercizi fiscali 2022 e/o 2023.

Il Regolamento n. 2022/1854 precisa che il contributo si applicherà al più tardi a decorrere dal 31 dicembre 2022.

Modalità di determinazione del contributo

La base di calcolo del contributo è pari alla quota dell’utile imponibile dell’esercizio 2022 e 2023 che eccede di oltre il 20% l’utile imponibile medio dei quattro esercizi precedenti (2018, 2019, 2020 e 2021). Qualora l’utile imponibile medio dei quattro esercizi precedenti dia un risultato negativo, ai fini del calcolo del contributo esso si assume pari a zero. Per utile imponibile si intende quello determinato in base alla normativa tributaria nazionale (in assenza di un’espressa indicazione, il riferimento dovrebbe essere all’IRES per i soggetti residenti in Italia). La base di calcolo del contributo è soggetta ad un’aliquota del 33%. Il contributo si applica in aggiunta alle imposte e ai prelievi ordinariamente applicabili in ciascuno Stato membro.

Utilizzo dei proventi derivante dall’applicazione del contributo

Gli Stati membri sono tenuti ad utilizzare i proventi derivanti dall’applicazione dell’imposta per finanziare misure di sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese che operano nei settori ad alta intensità energetica.

Il coordinamento con le misure nazionali

Il Regolamento n. 2022/1854 permette agli Stati membri di mantenere – in luogo del contributo di solidarietà europeo – le misure domestiche equivalenti e che perseguono le medesime finalità. Ciò è possibile solo se le misure nazionali condividano obiettivi simili, siano soggette a norme analoghe e generino proventi comparabili o superiori ai proventi stimati del contributo (considerando 63 ed art. 14 del Regolamento). Sul punto, si rammenta che l’art. 37 del Decreto-Legge n. 21/2022 ha introdotto, nel contesto normativo italiano, un contributo straordinario sulle imprese residenti in Italia operanti nel settore fossile ed energetico (si veda la newsalert la seguente link:https://blog.pwc-tls.it/it/2022/06/23/contributo-extra-profitti-le-novita-a-pochi-giorni-dal-primo-versamento/).

Prime considerazioni

La scelta adottata dal Regolamento n. 2022/1854 segue le precedenti prese di posizione della stessa Commissione UE (i.e. Comunicazione dell’8 marzo 2022 “REPowerEU. Azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili” e REPowerEU del 18 maggio 2022).

Ciò premesso, sarà importante monitorare se, come e con quali tempistiche il legislatore italiano deciderà di adeguare il contributo straordinario di matrice domestica a quello di ispirazione unionale, essendo indubbio che le finalità perseguite dalle due misure siano analoghe.

Alla luce dei numerosi dubbi sollevati in merito alla compatibilità costituzionale del contributo straordinario domestico (art. 37 del D.L. n. 21/2022), si auspica che il legislatore nazionale colga l’occasione per rimuovere gli aspetti più critici che lo caratterizzano. Da questa prospettiva, sembrerebbe che il contributo di ispirazione europea sia maggiormente compatibile rispetto ai principi statuiti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. In primis, laddove venisse confermato che gli “utili imponibili” rilevanti sono quelli determinati ai fini delle imposte sui redditi, verrebbe rimossa una delle principali criticità afferenti alla “struttura” del contributo domestico (ancorata alle liquidazioni periodiche IVA). Tuttavia, il riferimento all’utile imponibile vive l’impatto delle variazioni fiscali rispetto al risultato di bilancio. 

Il periodo temporale di raffronto da utilizzare ai fini della determinazione dell’utile eccedente, rappresentato dalla media del quadriennio 2018-2021, appare più ragionevole rispetto al periodo di soli 7 mesi considerato dalla normativa domestica ai fini della misurazione dell’“extra-profitto”. A proposito di “extra profitto” o “utile eccedente”, esso viene individuato nella quota incrementale che eccede il 20%, fissando così un’asticella superiore rispetto a quella prevista dal contributo domestico (incremento superiore al 10% e comunque ad Euro 5 milioni). D’altra parte, invece, l’aliquota del contributo europeo è molto più alta (pari ad almeno il 33% contro il 25%). Nulla si dice, nel Regolamento, in merito alla deducibilità del contributo straordinario dalle imposte sui redditi. La questione, per ovvie ragioni, dovrebbe essere regolata dalle norme che disciplinano la determinazione del reddito d’impresa nei singoli Stati membri. In conclusione, a prima vista, il contributo straordinario di matrice europea sembra essere in grado di meglio intercettare il “sovra reddito” sul quale le imprese operanti nel settore fossile sarebbero chiamate a versare un contributo di solidarietà.

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