Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Finanza sostenibile

Disclosure su gas e nucleare

Bozza finale di RTS ESAs

Le Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) hanno pubblicato, il 30 settembre 2022, il documento dal titolo “Final Report on draft Regulatory Technical Standards on information to be provided in pre-contractual documents, on websites, and in periodic reports about the exposure of financial products to investments in fossil gas and nuclear energy activities”.

Si tratta della bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) che propone modifiche da apportare al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 recante norme tecniche di regolamentazione integrative del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) riguardante l’informativa sulla sostenibilità nei servizi finanziari.

Data l’urgenza delle modifiche, non è stata condotta alcuna previa consultazione in materia ma le ESAs hanno pubblicato direttamente la versione finale del documento e l’hanno sottoposta alla Commissione europea.

Più nel dettaglio, le modifiche proposte sono volte a garantire che gli investitori ricevano le informazioni specifiche riguardanti le attività economiche nei settori del gas fossile e dell’energia nucleare – previste dal Regolamento delegato (UE) 2022/1214 riguardante le attività economiche in taluni settori energetici – non ancora incluse nelle attuali norme relative all’informativa sulla sostenibilità.

Pertanto, vengono proposte le necessarie integrazioni all’articolo 15 “Informazioni sugli investimenti sostenibili nella sezione sull’allocazione degli attivi per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali” e all’articolo 55 “Informazioni sugli investimenti in attività economiche ecosostenibili per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali” del Regolamento delegato (UE) 2022/1288.

Il Final report è stato presentato alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report on draft Regulatory Technical Standards on information to be provided in pre-contractual documents, on websites, and in periodic reports about the exposure of financial products to investments in fossil gas and nuclear energy activities

Normativa europea – Remunerazioni / High earner

Raccolta informazioni sui c.d. high earner

Traduzione Orientamenti EBA 

L’Autorità Bancaria Europea (EBA), ha pubblicato, il 3 ottobre 2022 la traduzione degli Orientamenti dal titolo “Orientamenti sugli esercizi di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. high earner a norma della Direttiva 2013/36/UE e della Direttiva (UE) 2019/2034”.

Si tratta della revisione degli “Orientamenti EBA sull’esercizio di raccolta delle informazioni riguardanti i c.d. high earners del 2012 – già revisionati nel 2014 – volta a tenere in considerazione:

  • le novità in materia di politiche di remunerazione degli enti creditizi introdotte nella Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) dalla Direttiva (UE) 2019/878 (CRD V) – in particolare all’articolo 75 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” – sulla raccolta di informazioni concernenti il numero delle persone fisiche che all’interno di un ente sono retribuite con 1 milione di EUR o più per esercizio finanziario;
  • per le imprese di investimento, il nuovo specifico regime di remunerazione, e, in particolare quanto previsto dall’articolo 34 “Vigilanza sulle politiche di remunerazione” della Direttiva (UE) 2019/2034 (cd. IFD) riguardante un apposito modello di segnalazione (diverso da quello usato dagli enti creditizi).

La CRD V e l’IFD, infatti, impongono alle autorità competenti di raccogliere informazioni sul numero di persone fisiche, rispettivamente per ente creditizio e per impresa di investimento, che sono retribuite per un importo pari o superiore a 1 milione di euro per esercizio finanziario (cd. high earner); tali informazioni devono anche includere dettagli sulle loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e i principali elementi dello stipendio, del bonus, del premio a lungo termine e del contributo pensionistico.

Pertanto, i nuovi Orientamenti contengono le istruzioni sulla raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli high earner sia per gli enti creditizi soggetti alla Direttiva CRD che per le imprese di investimento di cui alla Direttiva IFD.

Gli Orientamenti  che si sostituiscono agli Orientamenti del 2012 come successivamente modificati – si applicano dal 31 dicembre 2022; i dati relativi agli high earner per l’esercizio finanziario che si conclude nel 2022 dovranno essere trasmessi dalle imprese alle autorità competenti entro il 31 agosto 2023 e dalle autorità competenti ad EBA entro il 31 ottobre 2023.

Le Autorità competenti dovranno comunicare ad EBA, entro il 5 dicembre 2022, se sono conformi o se intendono conformarsi ai nuovi Orientamenti (in alternativa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Orientamenti sugli esercizi di raccolta di informazioni riguardanti i c.d. high earner a norma della direttiva 2013/36/UE e della direttiva (UE) 2019/2034

Normativa europea – Distribuzione assicurativa / Vendita delle polizze a protezione del credito (CPI)

Tutela dei consumatori

Richiamo di attenzione EIOPA

L’Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali (EIOPA) ha pubblicato, il 4 ottobre 2022 il documento dal titolo “EIOPA warns insurers and banks to address issues with high remuneration and conflicts of interest from the sale of credit protection insurance or face possible supervisory action”.

Si tratta di un documento attraverso il quale EIOPA richiama l’attenzione delle assicurazioni e delle banche che distribuiscono prodotti assicurativi in merito al “value for money”del prodotto offerto al consumatore, richiedendo in particolare di:

  • adottare misure per risolvere le problematiche relative agli elevati compensi corrisposti ai distributori assicurativi per le polizze a protezione del credito (Credit Protection Insurance – CPI);
  • prevenire l’insorgere di conflitti di interesse dannosi per il consumatore all’interno del rapporto tra il produttore e il distributore.

Contestualmente, EIOPA ricorda che le imprese assicurative e le banche che agiscono come distributori assicurativi devono essere pienamente conformi a quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa (IDD), compresi i requisiti di product oversight and governance (POG), e che adottino le necessarie misure per affrontare le questioni relative alle remunerazioni elevate e alla prevenzione dei conflitti di interesse dannosi.

EIOPA warns insurers and banks to address issues with high remuneration and conflicts of interest from the sale of credit protection insurance or face possible supervisory action

Press release

Thematic Review on Credit Protection Insurance (CPI) sold via banks

Normativa europea – EMIR REFIT

Repertori di dati e segnalazioni di derivati

Regolamenti delegati e di esecuzione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 ottobre 2022 sono stati pubblicati 4 Regolamenti delegati e 2 Regolamenti di esecuzione del 10 giugno 2022 relativi alla disciplina del Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012) sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. EMIR REFIT).

Nel dettaglio, si tratta dei seguenti Provvedimenti:

  • Regolamento delegato (UE) 2022/1855 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni e il tipo di segnalazioni da utilizzare”;
  • Regolamento delegato (UE) 2022/1856 che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 specificando ulteriormente la procedura di accesso ai dati sui derivati nonché le disposizioni tecniche e operative per accedervi”;
  • Regolamento delegato (UE) 2022/1857 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni”;
  • Regolamento delegato (UE) 2022/1858 che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati”;
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 recante modifica delle norme tecniche di attuazione di cui al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni”; e
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione”.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1855 integra ilRegolamento EMIR specificando i dati, le informazioni e le tipologie di segnalazioni relative ai contratti derivati conclusi, modificati o cessati che le controparti e le CPP devono segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni; tale Regolamento abroga il Regolamento delegato (UE) 148/2013, rivedendo completamente il quadro normativo in materia di segnalazione.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1856 modifica ilRegolamento delegato (UE) n. 151/2013 dettagliando la procedura e le modalità di accesso ai dati relativi ai contratti derivati e le disposizioni tecniche e operative per accedere a questi ultimi.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1857 apporta alcune modifiche al Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 riguardanti aspetti relativi alla domanda di registrazione e alla relativa procedura – come repertori di dati sulle negoziazioni – e anche dettagli relativi alla richiesta di estensione di tale registrazione.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1858 integra il Regolamento EMIR specificando le procedure riguardanti la verifica dei dati relativi ai derivati che i repertori di dati devono effettuare quando ricevono una segnalazione.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859 apporta modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1248/2012 riguardanti il formato necessario per inviare domanda di registrazione come repertorio di dati (o richiedere l’estensione di tale registrazione).

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860 prevede le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione per effettuare le segnalazioni previste dal Regolamento EMIR.

I Regolamenti entrano in vigore il 27 ottobre 2022 e si applicano dal 29 aprile 2024.

Regolamento delegato (UE) 2022/1855 

Regolamento delegato (UE) 2022/1856

Regolamento delegato (UE) 2022/1857 

Regolamento delegato (UE) 2022/1858 

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1859

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner