Chiarimenti di Banca d’Italia in merito all’applicazione della definizione di Default ai sensi dell’art. 178 del regolamento UE n. 575 del 2013

A cura di Cristian Sgaramella, Giovanni Bombaglio, Francesca Scarabello

Con la Circolare del 23 settembre 2022, la Banca d’Italia fornisce alcuni orientamenti sull’applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 in merito alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai sensi dell’art. 178 par. 2 lett. D) CRR, nonché dei chiarimenti in relazione alle disposizioni attuative degli orientamenti dell’EBA (European Banking Authority) sull’applicazione della definizione di Default.

Per una migliore comprensione, si premette che, anche a seguito dell’entrata in vigore delle nuove regole europee contenute nel Regolamento Delegato (UE) n. 171/2018 del 19/10/2017, lo status di default sussiste ogniqualvolta:

  • il probabile recupero del credito da parte della banca sia subordinato alla previa escussione delle garanzie in essere, oppure
  • il debitore sia inadempiente rispetto agli obblighi di pagamento da oltre 90 giorni con riferimento ad una esposizione debitoria rilevante.

Per determinare la rilevanza dell’esposizione per le persone fisiche e per le PMI è stata individuata una soglia di rilevanza articolata in due componenti: i) la componente assoluta pari a 100 euro e ii) la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni del cliente verso il medesimo gruppo bancario. Invece, per quanto riguarda la rilevanza dell’esposizione per le imprese, la soglia è stata individuata in relazione alle seguenti due componenti: i) la componente assoluta pari a 500 euro e ii) la componente relativa pari all’1% dell’importo totale delle esposizioni del cliente verso il medesimo gruppo bancario.

A. Sui termini c.d. past-due

Il Computo dei termini

Con specifico riferimento al computo dei giorni di arretrato per un credito commerciale acquistato e iscritto nel bilancio di un Factor, il par. 28 linee guida EBA (o anche “LG EBA”) chiarisce che il conteggio dovrà iniziare, non già dalla data di acquisto pro-soluto o presunto incasso del credito, bensì da quando esso diventa esigibile, e dunque dovrà decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza della fattura.

Per quanto riguarda i crediti verso le pubbliche amministrazioni, il par. 16 LG EBA prevede che il conteggio dei giorni di arretrato inizi dalla data in cui “l’importo del capitale, degli interessi o delle commissioni non sia stato pagato alla data in cui era dovuto”, ossia anche in questo caso dal momento in cui esso diviene esigibile.

Ne consegue che anche per i crediti commerciali il cui debitore sia una amministrazione pubblica, salvo diverse specifiche disposizioni di legge, il termine non decorre dalla conclusione delle procedure di pagamento previste dalle regole di contabilità pubblica, bensì dalla data di scadenza dei singoli pagamenti (par. 16 LG EBA).

Ipotesi di sospensione e di modifica dei termini

Nella circolare vengono forniti diversi chiarimenti in merito alle ipotesi di sospensione dei termini di Default.

In primo luogo, si applica la sospensione nel caso delle moratorie ex-lege.

Inoltre, in base al par. 19 delle LG EBA, la sospensione dei termini opera al ricorrere dei seguenti due presupposti:

(1) una contestazione da parte del debitore sull’an o sul quantum della prestazione dovuta;

(2) l’avvio di un’azione conseguente alla contestazione in sede giudiziale o stragiudiziale, purché idonea a concludersi con una decisione vincolante tra le parti, indipendentemente dal tipo di azione.

La citata previsione può essere applicata però soltanto a debitori che non siano già qualificati come in default alla data di introduzione del giudizio.

L’EBA precisa altresì che la sospensione può riguardare soltanto la quota di credito effettivamente contestata e che durerà sino alla risoluzione della controversia.

Infine, secondo quanto prescritto dal par. 16 LG EBA, nel caso vi siano modifiche al programma dei pagamenti, anche su istanza del debitore, il conteggio dei termini sarà basato sul programma modificato.

Di conseguenza il calcolo dei giorni di arretrato dovrà essere effettuato sulla base delle nuove scadenze (par. 17 LG EBA).

B. Sul calcolo delle soglie e quantificazione dell’obbligazione creditizia in arretrato

Secondo quanto riporta Banca d’Italia, la rilevanza di un’esposizione creditizia ai fini della classificazione di una posizione creditizia come in default deve sempre essere valutata facendo riferimento all’esposizione complessiva del gruppo bancario verso uno stesso borrower.

Inoltre, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, occorre considerare tutte le esposizioni creditizie rilevate in bilancio, e dunque anche alle esposizioni relative alle anticipazioni di tesoreria o delegazioni di pagamento.

Obbligazioni creditizie congiunte

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte Banca d’Italia ha chiarito che occorre considerare il loro ammontare complessivo ai fini del calcolo della materialità. Pertanto, nel caso in cui dal calcolo risulti che sussiste uno scaduto rilevante da oltre 90 giorni, tutte le esposizioni congiunte vanno considerate in uno stato di default.

Da ultimo, relativamente alla nozione di rilevanza di un’obbligazione creditizia congiunta, viene specificato che un’obbligazione congiunta è “irrilevante” rispetto alle obbligazioni totali del debitore se la sua inclusione nell’importo della complessiva obbligazione creditizia in arretrato (numeratore della soglia) e nell’importo complessivo di tutte le esposizioni verso i singoli debitori coinvolti (denominatore della soglia) non è determinante per il superamento della soglia di rilevanza.

C. Conclusioni

In conclusione, l’intervento in parola appare, da un lato, astrattamente idoneo ad incidere in maniera significativa sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela in ragione dell’incremento che  lo strumento del factoring sta registrando nel corso dell’anno (in particolar modo avuto riguardo alle piccole e medie imprese che utilizzano l’istituto anzidetto quale mezzo per finanziare il proprio capitale circolante) e, dall’altro, dal fatto che una volta venute meno le c.d moratorie ex lege gli Istituti di Credito dovranno valutare con attenzione (ed eventualmente riclassificare) ogni singola posizione creditizia che ne abbia beneficiato.

Parimenti da attenzionare sembra essere la possibilità che si vada a formare giurisprudenza (anche contrastante almeno in una fase iniziale) sulla portata della previsione di cui al Par. 19 delle LG EBA in ragione del possibile incremento di azioni volte a contestare l’an ed il quantum dell’importo dovuto al finanziatore.

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