A cura di Francesco Pizzo, Annarita Terrone, Noemi Tozza
Con la Risposta n. 485 del 3 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di recupero dell’IVA su crediti insoluti nei confronti di clienti assoggettati a procedure concorsuali.
A livello normativo, come anticipato nelle nostre precedenti newsalert, l’articolo 26, comma 3-bis, del d.P.R. n. 633 del 1972 consente, in caso di mancato pagamento del corrispettivo, l’emissione di note di variazione in diminuzione per il recupero dell’imposta a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato ad una procedura concorsuale.
A differenza di quanto sancito dalla normativa previgente, pertanto, il cedente/prestatore insoddisfatto non deve più attendere l’esito infruttuoso della procedura concorsuale per poter recuperare l’IVA addebitata.
Tale approccio è stato confermato anche a livello di prassi dalla Circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021, nella quale è stato chiarito che la mancata insinuazione al passivo da parte del cedente/prestatore non impedisce a quest’ultimo di emettere la nota di variazione in diminuzione e di procedere con la detrazione dell’imposta non incassata.
Con la Risposta ad Interpello n. 485 del 3 ottobre 2022, l’Amministrazione Finanziaria, sul punto, ha chiarito che l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA può avvenire indipendentemente dalla mancata insinuazione al passivo e in assenza dell’accettazione del curatore, posto che l’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972 esonera quest’ultimo dall’obbligo di registrazione della nota di variazione ricevuta e dal versamento della relativa imposta.
Inoltre, la Risposta chiarisce che se il fornitore non si avvale della facoltà di emettere la nota di variazione in diminuzione alla data di apertura della procedura concorsuale e opta, invece, per l’insinuazione al passivo, resta salva la possibilità di recuperare l’imposta, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972, al termine della procedura se questa si rivela infruttuosa.
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