PwC TLS Newsletter | Selezione delle principali opportunità a livello nazionale e regionale – Ottobre 2022

PwC TLS, presenta una selezione delle principali opportunità (bandi e agevolazioni) rivolte alle imprese.

Principali misure rifinanziate

Fondo Nuove Competenze – Anpal

Lo scorso 14 settembre il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato il decreto per il rifinanziamento da 1 miliardo di euro del Fondo Nuove Competenze, gestito da ANPAL, che consente alle imprese di aggiornare le competenze dei lavoratori attraverso la copertura delle ore di stipendio del personale in formazione. Con la riapertura del Fondo Nuove Competenze l’obiettivo è quello di potenziare la formazione dei lavoratori per lo sviluppo di competenze a sostegno della transizione ecologica e digitale.  Nello specifico, il decreto firmato dal Ministro Orlando prevede:

  • l’orientamento della formazione alla creazione di competenze digitali e green, in linea con gli obiettivi del PNRR;
  • il rafforzamento dei programmi formativi. I Fondi interprofessionali costituiranno il canale di accesso privilegiato al Fondo Nuove Competenze e per i datori di lavoro che ne sono privi la formazione dovrà essere erogata da enti accreditati a livello nazionale o regionale;
  • contributo a fondo perduto del 100% dei contributi assistenziali e previdenziali e del 60% della retribuzione oraria delle ore destinate alla formazione;
  • premialità in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, anche una strutturale riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario:contributo pari al 100% della quota di retribuzione.

Si attende pubblicazione dell’avviso per la presentazione dei progetti. Il Decreto è in attesa di essere firmato dal MEF.

Contratti di Sviluppo

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha firmato i decreti per la destinazione dei 2.000.000.000 di euro del Fondo per lo Sviluppo e Coesione finalizzati a potenziare i Contratti di Sviluppo, nonché a sostenere progetti e investimenti da realizzare per l’80% nelle Regioni del Mezzogiorno e per il 20% nelle regioni del Centro-Nord Italia. Nello specifico:

  • euro 1.500.000.000 sono destinati alle domande per i Contratti di Sviluppo già presentate mediante procedura ordinaria,
  • euro 500.000.000 saranno finalizzati al finanziamento di nuovi progetti per il rilancio industriale, compresi progetti per la tutela ambientale che prevedono l’elettrificazione dei processi produttivi e l’impiego dell’idrogeno al fine di ridurre le emissioni di CO2 e i consumi di energia.

Si ricorda che a questi fondi si aggiungono quelli previsti dal Decreto Aiuti Bis finalizzati a sostenere ulteriori progetti attraverso risorse pari a:

  • 40.000.000 di euro per il 2022;
  • 400.000.000 di euro per il 2023;
  • 12.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.
Contratti di Sviluppo per la decarbonizzazione delle attività industriali

E’ stato pubblicato nella GU n.237 del 10 ottobre 2022 il decreto MISE del 12 agosto 2022 che disciplina l’applicazione ai Contratti di Sviluppo, programmi di sviluppo per la tutela ambientale di cui all’art. 6 del decreto del 9 dicembre 2014, delle disposizioni previste dalla Sezione 2.6 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”. La misura intende sostenere ed accelerare il percorso di decarbonizzazione delle attività industriali, tramite l’elettrificazione e le tecnologie che impiegano idrogeno rinnovabile e elettrolitico, e di efficientamento energetico, al fine di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili importati nell’attuale contesto di crisi internazionale dovuto al conflitto in Ucraina. Sono agevolabili i programmi di sviluppo (tutela ambientale), che non comportano un aumento delle capacità produttive dell’impresa proponente, finalizzati a:

  1. ridurre di almeno il 40% delle emissioni dirette di gas serra, attraverso l’elettrificazione dei processi produttivi o l’impiego di idrogeno rinnovabile e idrogeno elettrolitico come alternativa ai combustibili fossili. La riduzione delle emissioni deve essere misurata con riferimento alle emissioni dirette medie di gas serra o al consumo energetico registrata nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (emissione media su base annua) e deve tenere conto anche delle effettive emissioni derivanti dalla combustione di biomasse;
  2. ridurre di almeno il 20% del consumo di energia in relazione alle attività sovvenzionate. La riduzione dei consumi deve essere misurata con riferimento ai consumi energetici verificatisi nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto (consumo medio su base annua).

Ai fini dell’ammissibilità i programmi di sviluppo devono essere:

  • avviati successivamente alla presentazione della domanda;
  • ultimati entro 24 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni o entro 30 mesi dalla predetta data nel caso in cui il programma di sviluppo preveda l’utilizzo di idrogeno da fonti rinnovabili o idrogeno elettrolitico.

Sono agevolabili le voci di spesa di cui all’art. 29 del decreto: a) suolo aziendale e sue sistemazioni; b) opere murarie e assimilate; c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento e i fattori inquinanti e quelli volti ad adattare i metodi di produzione per la tutela ambientale; d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi. Sono ammissibili i costi determinati come differenza tra i costi del programma agevolabile e i risparmi sui costi o le entrate aggiuntive, rispetto alla situazione in assenza dell’aiuto, per tutta la durata dell’investimento.

Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle intensità previste dal punto 53-quinquies, lettera n), del Quadro temporaneo e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera b) del medesimo punto:

  • l’intensità di aiuto non deve superare il 40% dei costi ammissibili. L’intensità di aiuto può essere aumentata di:

            10 punti percentuali per le medie imprese;

            20 punti percentuali per le piccole imprese;

          15 punti percentuali per gli investimenti in grado di ridurre le emissioni dirette di gas a effetto serra di almeno il 55% o il consumo energetico di almeno il 25%, rispetto alla situazione precedente all’investimento;

  • l’importo massimo degli aiuti concessi per impresa non deve superare il 10% della dotazione di bilancio totale disponibile per tale regime. Sulla base di un’adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, quest’ultima può accettare regimi che prevedono la concessione di aiuti individuali superiori al 10 % della dotazione di bilancio totale disponibile per il regime;

Gli aiuti sono concessi entro il 30 giugno 2023 e sono subordinati al rispetto della condizione che prevede che l’impianto o l’attrezzatura che saranno finanziati dall’investimento sia completato e pienamente operativo entro 24 mesi dalla data di concessione o, per gli investimenti che prevedono l’uso di idrogeno rinnovabile e di idrogeno che soddisfa le condizioni di cui alla lettera h), entro 30 mesi dalla data di concessione. 

Si attende provvedimento ministeriale circa i termini per la presentazione delle domande.

Scadenza: in apertura.

Contratti di Sviluppo – Filiera Automotive

Con decreto direttoriale del 10 ottobre 2022 sono stati messi a disposizione euro 525.000.000 a valere sul fondo istituito dal DL 17/2022, per le domande di Contratti di Sviluppo già presentate – il cui iter è rimasto sospeso per carenza di risorse – nonché per la presentazione di nuove domande. La misura sostiene programmi di sviluppo industriale o per la tutela ambientale, come individuati nel Titolo II o nel Titolo IV del decreto, ed eventualmente, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, strettamente connessi e funzionali tra di loro.

In particolare, i programmi di sviluppo industriale devono riguardare la produzione di:

  1. nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione cheaumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;
  2. tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali per l’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
  3. nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
  4. nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida (ADAS – Advanced Driver Assistance Systems), la connettività del veicolo (V2V – vehicle-to-vehicle e V2I – vehicle-to-infrastructure), la gestione di dati, l’interazione uomo veicolo (HMI – human-machine interface) e l’infotainment;
  5. sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

Scadenza:27 ottobre 2022 per le domande di Contratto di sviluppo già presentate, il cui iter sia rimasto sospeso per carenza di risorse finanziarie e che riguardino determinati sistemi e produzioni. Alla chiusura dello sportello, eventuali risorse residue saranno destinate a nuove domande di Contratto di sviluppo aventi ad oggetto gli stessi sistemi e produzioni.

Apertura sportello per la presentazione di nuove domande: 15 novembre 2022.

Accordi per l’innovazione

Al fine di sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo industriale, il Ministero dello Sviluppo Economico ha stanziato 250.000.000 di euro volti a finanziare ulteriori progetti presentati lo scorso 11 maggio nell’ambito del primo sportello dedicato agli Accordi per l’innovazione. Prevista, invece, per il mese di dicembre l’apertura del secondo sportello relativo agli Accordi per l’innovazione, con una dotazione finanziaria di ulteriori euro 500.000.000 a valere sul Fondo Nazionale Complementare al PNRR.

Per una descrizione completa della misura, si rimanda all’edizione di maggio della presente newsletter.

Accordi per l’innovazione – Filiera Automotive

Con decreto direttoriale del 10 ottobre 2022, il MISE ha definito i termini e le modalità di presentazione delle:

  • istanze di accesso alle agevolazioni per i progetti già presentati a valere sul primo sportello per gli Accordi per l’Innovazione;
  • domande di agevolazione sugli Accordi per l’innovazione, nella filiera del settore automotive, relative a nuovi progetti.

Nello specifico, il DPCM 4 agosto 2022 ha destinato risorse pari a 225 milioni di euro agli Accordi per l’innovazione – di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 dicembre 2021 – al fine di sostenere rilevanti progetti di ricerca e sviluppo nella filiera del settore automotive.

Gli Accordi devono essere diretti al sostegno di progetti in grado di favorire percorsi di innovazione finalizzati all’insediamento, alla riconversione e alla riqualificazione verso forme produttive innovative e sostenibili, al fine di favorire la transizione verde, la ricerca e gli investimenti nella filiera del settore automotive. I progetti, nello specifico, devono prevedere attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevante impatto tecnologico finalizzate allo sviluppo e alla produzione di:

  • nuovi veicoli nonché sistemi di alimentazione e propulsione che aumentino l’efficienza del veicolo minimizzando le emissioni nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera m), del regolamento (UE) 2019/631;
  • tecnologie, materiali, architetture e componenti strutturali per l’alleggerimento dei veicoli nonché dei sistemi di trasporto per la mobilità urbana;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali del veicolo, propulsione, lighting, dinamica laterale e longitudinale, abitacolo;
  • nuovi sistemi, componenti meccanici elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati per l’assistenza alla guida (ADAS), la connettività del veicolo (V2V e V2I), la gestione di dati, l’interazione uomo veicolo (HMI) e l’infotainment;
  • sistemi infrastrutturali per il rifornimento e la ricarica dei veicoli.

Inoltre, è stata introdotta una novità che prevede una procedura di ammissione in istruttoria basata su una serie di criteri oggettivi – e non più sull’ordine cronologico – come ad esempio la solidità economico-finanziaria del soggetto proponente e la quota di spese del progetto in sviluppo sperimentale.

Scadenza: 27 ottobre 2022 per progetti di ricerca e sviluppo già presentati sul primo sportello agevolativo, di cui al decreto 31 dicembre 2021, non ammesse alla fase istruttoria per carenza di risorse.

Apertura sportello per la presentazione di nuove domande: 29 novembre 2022.

Credito Adesso Evolution – Regione Lombardia

Con delibera n.  6899 del 5 settembre 2022 la Giunta di Regione Lombardia ha approvato l’incremento della dotazione finanziaria della misura “Credito Adesso Evolution” con risorse pari a: (i) euro 160.000.000 per la concessione dei finanziamenti e (ii) euro 15.843.393 per l’abbattimento degli interessi sui finanziamenti. L’intervento sostiene il fabbisogno di capitale circolante di:

  • Imprese con organico fino a 3.000 dipendenti (PMI e Mid Cap), operative da almeno 24 mesi in Lombardia e con una media dei ricavi tipici di almeno 120.000 euro, risultante dagli ultimi tre[1] esercizi contabilmente chiusi. Sono ammissibili le imprese che svolgono attività economiche, come da codice ATECO primario, classificate in uno dei codici ATECO 2007 individuati nel bando.
  • Liberi professionisti e Studi associati di professionisti con partita Iva da almeno 24 mesi, operanti in uno dei Comuni della Lombardia, appartenenti a uno dei settori di cui alla lettera M del codice ISTAT primario – ATECO 2007 e con una media dei ricavi tipici di almeno 72.000 euro, risultante dagli ultimi tre esercizi[2] contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda.

Le agevolazioni consistono in un finanziamento a medio-lungo termine, concesso da Finlombarda e dagli Intermediari Finanziari Convenzionati, assistito da un contributo in conto interessi, finalizzati a facilitare l’accesso al credito.

  1. Finanziamento, concesso a condizioni di mercato, con importo compreso:
    1. tra euro 30.000 e 800.000 per le PMI;tra euro 100.000 e 1.500.000 per le Mid Cap;tra euro 18.000 e 200.000 per professionisti e studi associati;
    1. non oltre il 25% dalla media dei ricavi tipici risultante dagli ultimi tre esercizi contabilmente chiusi alla data di presentazione della domanda;
  2. Contributo in conto interessi -a parziale copertura degli oneri connessi al Finanziamento –  pari al 3% e fino ad un importo massimo di euro 70.000, e comunque non superiore al tasso definito per il finanziamento sottostante, concesso nei limiti previsti dal Regolamento de minimis.

Scadenza: a sportello

Principali misure a livello nazionale

Contratto di sviluppo per la logistica agroalimentare

Il 21 settembre 2022 il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato l’Avviso pubblico recante le modalità e i termini per l’accesso alle agevolazioni a favore dello sviluppo della logistica agroalimentare delle imprese, in linea con il decreto MIPAAF del 13 giugno 2022. L’intervento ha una dotazione finanziaria pari a euro 500.000.000 e una quota del 40% di queste risorse sono destinate a progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La misura rientra nell’ambito della misura PNRR, M2C1 Investimento 2.1 – “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” e sostiene gli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare, al fine di ridurre i costi ambientali ed economici e di sostenere l’innovazione dei processi produttivi. I soggetti beneficiari dell’intervento sono:

  1. le imprese, anche in forma consortile, le societa’ cooperative, i loro consorzi operanti nel settore agricolo e agroalimentare;
  2. le organizzazioni di produttori agricoli;
  3. le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione;
  4. indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita’ di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Il nuovo strumento dei “Contratti per la logistica agroalimentare” sostiene programmi di sviluppo per la logistica agroalimentare – eventualmente accompagnati da progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale – per la transizione verso forme produttive piu’ moderne e sostenibili, e finalizzati a perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

  1. ridurre l’impatto ambientale ed incrementare la sostenibilita’ dei prodotti;
  2. migliorare la capacita’ di stoccaggio e trasformazione delle materie prime;
  3. preservare la differenziazione dei prodotti per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive;
  4. potenziare, indirettamente, la capacita’ di esportazione delle PMI agroalimentari italiane;
  5. rafforzare la digitalizzazione nella logistica anche ai fini della tracciabilita’ dei prodotti;
  6. ridurre lo spreco alimentare.

In particolare, il bando intende selezionare e finanziare progetti di investimento per (i) la realizzazione e l’efficientamento di strutture di stoccaggio, magazzinaggio e trasformazione di materie prime agricole; (ii) la digitalizzazione dei processi di logistica; (iii) la realizzazione di interventi infrastrutturali su aree produttive e snodi logistici e commerciali.  Sono dunque ammissibili alle agevolazioni:

  • investimenti in attivi materiali e immateriali;
  • investimenti nel trasporto alimentare e logistica, per ridurre i costi ambientali ed economici;
  • interventi di innovazione dei processi produttivi, dell’agricoltura di precisione e della tracciabilità (ad es. attraverso la blockchain), realizzati nei seguenti settori:
  • produzione agricola primaria (art. 10 del Decreto del 13 giugno 2022);
  • trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (art. 11 del Decreto);
  • altre attività afferenti la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (art. 12 del DM).

Il programma di investimento può riguardare (i) la creazione di una nuova unità produttiva, (ii) l’ampliamento della capacità, (iii) la riconversione, (iv) la ristrutturazione di un’unità produttiva esistente, o (v) l’acquisizione di un’unità produttiva. Per le sole grandi imprese in aree ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE il progetto di investimento deve essere finalizzato a una riconversione di un’unità produttiva esistente, intesa quale diversificazione della produzione per ottenere prodotti con classificazione ATECO diversa rispetto ai prodotti fabbricati in precedenza. Ciascun progetto di investimento deve essere funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo per la logistica agroalimentare.

L’ammissibilità del programma di sviluppo è subordinata alla destinazione di una quota minima dell’investimento a una delle seguenti attività:

  • almeno il 32% dell’investimento per la riduzione degli impatti ambientali e transizione ecologica;
  • almeno il 27% dell’investimento per la digitalizzazione delle attività.

Sono ammissibili i programmi per lo sviluppo della logistica agroalimentare con spesa compresa tra:

  1. euro 1.500.000 e 25.000.000, nell’ambito di attività di produzione agricola primaria, per la cui realizzazione sono necessari uno o più progetti d’investimento.
  2. Nel caso di contratto di rete, l’investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno euro 500.000;
  3. Nel caso di un programma realizzato da più soggetti in forma congiunta, è previsto un investimento complessivo con spesa compresa tra euro 6.000.000 e 25.000.000:
    1. spesa minima di euro 3.000.000 per la società proponente;
    1. spesa minima di euro 500.000 per le società aderenti.
  4. euro 5.000.000 e 25.000.000,nell’ambito della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli (art.11)o realizzati da imprese attive in altri settori (art. 12).
  5. Nel caso di contratto di rete, l’investimento della singola impresa deve essere pari ad almeno euro 1.000.000.
  6. Nel caso di un programma realizzato da più soggetti in forma congiunta, è previsto un investimento complessivo con spesa compresa tra euro 10.000.000 e 25.000.000:
    1. spesa minima di euro 5.000.000 per la società proponente
    1. spesa minima di euro 1.000.000 per le società aderenti.

Sono ammissibili le spese sostenute successivamente la presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, relative alle seguenti categorie:

  1. suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite del 10% del progetto d’investimento;
  2. opere murarie e assimilate, nel limite del 70%;
  3. infrastrutture specifiche aziendali;
  4. macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
  5. programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi; per le grandi imprese tali spese sono ammissibili fino al 50%;
  6. acquisto di beni e prestazioni connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto per la produzione da fonti rinnovabili;
  7. acquisto e modifica di mezzi di trasporto aventi caratteristiche che consentano il rispetto del principio del “DNHS”, strettamente necessari, connessi e funzionali all’investimento, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’unita’ produttiva oggetto delle agevolazioni;
  8. consulenze, nel limite del 4%, che si riferiscono alle seguenti voci: progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, collaudi di legge, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, prestazioni di terzi per l’ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti.

Gli interventi devono essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 24 mesi dalla data della determinazione di concessione delle agevolazioni, e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Il bando prevede la concessione di agevolazioni nelle seguenti forme, anche in combinazione tra di loro:

  • finanziamento agevolato, nel limite massimo del 75% delle spese ammissibili, che deve essere assistito da idonee garanzie ipotecarie, bancarie e/o assicurative nel limite dell’importo in linea capitale del finanziamento, della durata massima di 10 anni (oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento non superiore a 4 anni), tasso agevolato pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni;
  • contributo in conto impianti;
  • contributo diretto alla spesa.

L’utilizzo delle varie forme di agevolazione e la loro combinazione sono definiti in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nei limiti delle intensità di aiuto concedibili previste nell’Allegato A del decreto, tabelle 1A, 2A, 3A e 4A (art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE e Regolamento GBER). Per gli aiuti ricompresi nella tabella 1A, le aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per (i) i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto; (ii) nel caso in cui l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici. In ogni caso l’intensità di aiuto non può superare il 90% delle spese ammissibili, per un importo massimo concedibile di euro 12.000.000 per i progetti di investimento. I progetti di R&S, invece, devono prevedere una richiesta di aiuto non superiorea euro 20.000.000 nel caso di un progetto prevalentemente di ricerca industriale, non superiore a euro 15.000.000 nel caso di un progetto prevalentemente di sviluppo sperimentale. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

Le domande possono essere presentate online a partire dal 12 ottobre 2022.

Scadenza: 10 novembre 2022.

Fondo di garanzia per le PMI – Sezione speciale Turismo

A partire dal 10 ottobre 2022 è possibile presentare le richieste di accesso alla garanzia sui finanziamenti, a valere sulla Sezione speciale Turismo del Fondo di Garanzia delle PMI, istituita dal decreto-legge n. 152/2021 in attuazione alla M1C3 – Investimento 4.2.4 “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo” del PNRR. Con risorse pari a euro 358.000.000[3], l’obiettivo della misura è quello di favorire l’accesso al credito e gli investimenti nel settore turistico per le piccole e medie imprese. La misura si rivolge alle:

  • imprese alberghiere;
  • strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali;
  • strutture ricettive all’aria aperta;
  • imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici;
  • giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.[4]

Le garanzie possono essere rilasciate su singoli finanziamenti o su portafogli di finanziamenti per (i) interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale, nel rispetto del principio del principio del “DNSH”; (ii) assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore turistico, garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti del settore.  La Sezione speciale Turismo interviene nelle seguenti modalità:

  • garanzia concessa a titolo gratuito;
  • importo massimo garantito per singola impresa pari a euro 5.000.000;
  • sono ammissibili le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
  • copertura della garanzia diretta determinata dal DL Liquidità e, successivamente alla sua scadenza, al 70% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria;
  • copertura della riassicurazione determinata dal DL Liquidità e, successivamente alla sua scadenza, all’80% dell’importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, purché le garanzie da questi rilasciate non superino la copertura dell’80%;
    • le percentuali di copertura della garanzia diretta e della riassicurazione possono essere maggiorate rispettivamente fino all’80% e al 90%;
  • non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie e per le operazioni di investimento immobiliare la garanzia può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • la garanzia può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l’erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicato, per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;
  • sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che (i) il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di un credito aggiuntivo pari ad almeno il 25% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; (ii) il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Per i portafogli di finanziamenti, la Sezione speciale Turismo interviene nelle seguenti modalità: (i) garanzia diretta sul portafoglio di finanziamenti in favore del soggetto finanziatore; (ii) controgaranzia, rilascio della garanzia in favore di un confidi. La garanzia rilasciata prevede una copertura massima pari all’80% della tranche junior del portafoglio di finanziamenti, fino a un limite massimo di intervento del 7% dell’ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero dell’8% nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti.

Principali misure a livello regionale

OCM Vino – Misura Investimenti. Campagna 2022/2023 – Regione Piemonte

Con una risorse pari a euro 2.494.711,60 per la Campagna 2022/2023-OCM Vino, il bando di Regione Piemonte sostiene gli investimenti materiali o immateriali per la realizzazione di punti vendita aziendali per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione. Possono richiedere le agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda, sono titolari di partita IVA, iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e all’anagrafe agricola unica del Piemonte,ed aventi validato e aggiornato il proprio fascicolo aziendale, nonché:

  • gli imprenditori agricoli professionali (IAP[5]), titolari di azienda agricola con OTE – Orientamento Tecnico Economico Prevalente – con codice 351 o 352 o 354 alla voce “Orientamento Tecnico Economico Prevalente (OTE)” nella sezione “indicatori aziendali” dell’anagrafica;
  • le persone fisiche o giuridiche cui compete l’onere finanziario degli investimenti nell’ambito di imprese agroindustriali[6];

limitatamente alle seguenti categorie:

  • micro, piccole e medie imprese;
  • imprese intermedie cui non si applica l’articolo 2, paragrafo 1 del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE, che occupano meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non supera i 200.000.000 di euro.

e qualora la loro attività sia una delle seguenti:

  1. produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di 5 uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione;[7]
  4. produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

La misura finanzia interventi per la realizzazione di punti vendita aziendali adibiti alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli[8], localizzati all’interno o all’esterno delle unità produttive di trasformazione e conservazione, comprensivi di sale di degustazione, nonché le voci di spesa relative a:

  • opere di natura edilizia (costruzione, acquisto per un valore massimo del 30% delle spese ammissibili, ristrutturazione, riattamento di fabbricati);
  • acquisto di attrezzature e impianti;
  • acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi e piattaforme per punti vendita aziendali;
  • investimenti materiali per l’esposizione e la vendita dei prodotti vitivinicoli, compresa la degustazione.

Requisiti dei progetti:

  • sono ammissibili le spese con importo compreso tra euro 20.000 e 350.000, e sostenute successivamente alla presentazione della domanda e fino ai termini per il completamento dell’investimento;
  • gli investimenti devono essere localizzati nel territorio della Regione Piemonte e dei paesi esteri aderenti all’UE[9], e mantenuti per un periodo minimo di 5 anni dalla data del pagamento del saldo;
  • il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’investimento dovrà avvenire da un unico conto corrente il cui codice IBAN dovrà corrispondere a quello indicato nella domanda di pagamento saldo;
  • non sono ammissibili a finanziamento gli interventi per i quali è già stato richiesto un contributo pubblico.

Il bando prevede agevolazioni nella forma di un contributo, calcolato sulla base delle spese realmente effettuate e rendicontate dal beneficiario, fino al:

  • 40% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati da micro, piccole o medie imprese;
  • 20% delle spese ammissibili per gli investimenti realizzati da imprese intermedie.

La cumulabilità con altre agevolazioni nazionali fiscali può essere ammessa, ma nel rispetto della percentuale di aliquota UE con la quale viene calcolato il contributo UE spettante ovvero 40% (20% per le imprese intermedie).

Scadenza: 15 novembre 2022.


[1] Qualora l’ultimo esercizio contabilmente chiuso alla data della Domanda sia uguale o antecedente al 31 marzo 2020, il valore dei Ricavi Tipici verrà calcolato sulla base della media degli ultimi 2 esercizi finanziari contabilmente chiusi. Nel caso in cui un’impresa non avesse 3 Esercizi contabilmente chiusi, il calcolo dei Ricavi Tipici potrà essere effettuato sulla base degli ultimi 2 Esercizi contabilmente chiusi.

[2] Cfr. nota 1.

[3] Una quota del 50% delle risorse è dedicata agli investimenti per la riqualificazione energetica.

[4] Cfr. Allegato 1 con i codici ATECO 2007 ammissibili.

[5] Gli IAP sono imprenditori come definiti dal decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e successive integrazioni e modificazioni che svolgono attività di trasformazione, in cui almeno il 51% delle uve fresche trasformate è di provenienza aziendale.

[6] Le imprese agroindustriali sono imprese che svolgono attività di trasformazione diverse dallo IAP.

[7] Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.

[8] Si precisa che i punti vendita devono essere adibiti alla vendita di vino prodotto dal richiedente.

[9] Per analoghi investimenti localizzati nel territorio nazionale, diverso dalla Regione Piemonte, occorre riferirsi ai bandi che vengono aperti in ciascuna Regione che possono essere finanziati attraverso il PSR o il programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo.

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