A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Programma di lavoro della Commissione
Programma di lavoro 2023
Comunicato Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, in data 18 ottobre 2022, un Comunicato stampa in merito al proprio Programma di lavoro per l’anno 2023, dal titolo “Programma di lavoro della Commissione per il 2023: un’Unione risoluta e unita”.
Si tratta del documento annuale con cui la Commissione illustra le azioni in programma per l’anno successivo e fornisce informazioni in merito alla presentazione di nuove iniziative (Allegato I), al ritiro di proposte in sospeso (Allegato IV), al riesame della normativa UE vigente (Allegato II) e alle proposte legislative rimaste in stand by (Allegato III).
In particolare, con il Piano di lavoro 2023, la Commissione definisce un’agenda per rispondere alle crisi attuali e raddoppia al contempo gli sforzi per conseguire le trasformazioni verde e digitale in corso, rendendo l’Unione europea più resiliente.
Nello specifico, la Commissione prevede 43 nuove iniziative strategiche volte alla realizzazione dei sei obiettivi prioritari definiti negli orientamenti politici della Presidente von der Leyen, di seguito elencati:
- “un Green Deal europeo”, nell’ambito del quale la Commissione proporrà, tra le altre iniziative, una riforma generale del mercato dell’energia elettrica dell’UE, misure per ridurre i rifiuti e il loro impatto ambientale e la revisione della legislazione in materia di benessere degli animali;
- “un’Europa pronta per l’era digitale”,nell’ambito del quale la Commissione proporrà misure per migliorare ulteriormente l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, misure per garantire un accesso adeguato e diversificato alle materie prime critiche necessarie per la resilienza digitale ed economica dell’Europa e uno spazio comune europeo di dati sulla mobilità per promuovere la digitalizzazione del settore della mobilità;
- “un’economia al servizio delle persone”, nell’ambito del quale la Commissione presenterà varie proposte, tra cui una proposta per stabilire i principi di un euro digitale prima di una possibile emissione da parte della Banca centrale Europea, inoltre effettuerà un riesame della governance economica per garantire che sia ancora adatta e cercherà di rafforzare la resilienza sociale e del mercato del lavoro nell’Unione Europea;
- “un’Europa più forte nel mondo”, nell’ambito del quale la Commissione presenterà la strategia spaziale dell’UE per la sicurezza e la difesa e una nuova strategia per la sicurezza marittima dell’UE, continuando anche a coltivare i rapporti internazionali;
- “la promozione dello stile di vita europeo”, nell’ambito del quale la Commissione aggiornerà l’attuale quadro UE di mobilità per l’apprendimento, proporrà disposizioni sulla digitalizzazione dei documenti di viaggio dell’UE e sull’agevolazione dei viaggi e proporrà un approccio integrato alla salute mentale; e
- “un nuovo slancio per la democrazia europea”, nell’ambito del quale la Commissione presenterà un pacchetto per la difesa della democrazia, comprendente un’iniziativa sulla protezione dello spazio democratico dell’UE da interessi esterni.
La Commissione avvierà un dibattito con il Parlamento ed il Consiglio per stabilire un elenco di priorità legislative comuni.
Normativa europea – Prestazione servizi di crowdfunding
Estensione del periodo transitorio per continuare a prestare servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 21 ottobre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/1988 della Commissione del 12 luglio 2022 che estende il periodo transitorio per continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale di cui all’articolo 48, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Si tratta del Regolamento delegato che estende, fino al 10 novembre 2023, il periodo transitorio che permette ai fornitori di servizi di crowdfunding di continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale.
Tale periodo transitorio è previsto all’articolo 48(1) rubricato “Periodo transitorio per quanto riguarda i servizi di crowdfunding forniti conformemente al diritto nazionale” del Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio (cd. “Regolamento sul crowdfunding”) e prevede attualmente che i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati a norma del diritto nazionale possono continuare a prestare tali servizi, conformemente a tale diritto nazionale, fino al 10 novembre 2022.
Tuttavia, a seguito della valutazione dell’applicazione del Regolamento sul crowdfunding, la Commissione europea ha concluso che è necessaria la proroga di un anno di tale regime – quindi fino al 10 novembre 2023 – per evitare perturbazioni nei grandi mercati nazionali del crowdfunding (derivanti dall’impossibilità per determinate autorità competenti di completare le procedure di autorizzazione entro il 10 novembre 2022 e dall’impossibilità per le piattaforme di crowdfunding che operano conformemente al diritto nazionale di adeguarsi in tempo utile a un quadro più completo); in questo modo si intende concedere alle piattaforme di crowdfunding e alle autorità competenti il tempo sufficiente per adeguarsi al nuovo regime.
Il Regolamento delegato entra in vigore il22 ottobre 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dall’11 novembre 2022.
Si segnala, per completezza, che il 21 ottobre 2022, Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato una Comunicazione con cui forniscono orientamenti per gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione.
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Rischio di tasso di interesse
Rischi di tasso di interesse per le posizioni del portafoglio bancario (IRRBB)
RTS e Guidelines EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 20 ottobre 2022, i seguenti documenti:
- “Final report. Guidelines issued on the basis of Article 84 (6) of Directive 2013/36/EU specifying criteria for the identification, evaluation, management and mitigation of the risks arising from potential changes in interest rates and of the assessment and monitoring of credit spread risk, of institutions’ non-trading book activities”;
- “Final report. Draft Regulatory Technical Standards specifying standardised and simplified standardised methodologies to evaluate the risks arising from potential changes in interest rates that affect both the economic value of equity and the net interest income of an institution’s non-trading book activities in accordance with 84(5) of Directive 2013/36/EU; e
- “Final report. Draft Regulatory Technical Standards specifying supervisory shock scenarios, common modelling and parametric assumptions and what constitutes a large decline for the calculation of the economic value of equity and of the net interest income in accordance with Article 98(5a) of Directive 2013/36/EU”.
In particolare, il primo documento contiene il progetto finale di Orientamenti relativo al rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (“Interest Rate Risks for Banking Book – IRRBB”) e al rischio di differenziali creditizi derivante da attività diverse dalla negoziazione (“credit spread risk arising from non-trading book activities – CSRBB”); il documento è stato adottato da EBA ai sensi dell’articolo 84(6) “Rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione” della Direttiva 2013/36/UE (“CRD IV”) come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/878 (“CRD V”).
Gli Orientamenti – una volta tradotti – si sostituiranno ai precedenti Orientamenti adottati da EBA nel 2018(Orientamenti relativi al rischio di tasso d’interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione), prevedendo nuovi aspetti quali la specifica dei criteri per l’individuazione deimodelli interni non efficiente per la gestione dell’IRRBB e la valutazione e il monitoraggio del CSRBB.
Per quanto riguarda l’applicabilità, essi – una volta tradotti nelle lingue ufficiali dell’UE – si applicheranno a partire dal 30 giugno 2023, ad eccezione della parte relativa al CSRBB, che si applicherà a partire dal 31 dicembre 2023.
Il secondo documento, invece, contiene la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. “Regulatory Technical Standards– RTS”)sulla metodologia standardizzata IRRBB che è stata adottata da EBA ai sensi dell’articolo 84(5) della CRD IV come modificata dalla CRD V.
Tale bozza finale di RTS, specifica i criteri per valutare i rischi derivanti da potenziali variazioni dei tassi di interesse che influenzano sia il valore economico del patrimonio netto, sia il margine di interesse delle attività non comprese nel portafoglio di negoziazione di un istituto. Inoltre, la bozza finale di RTS prevede un approccio semplificato e standardizzato per gli istituti più piccoli e non complessi.
Infine, il terzo documento contiene la bozza finale di RTS sui test di vigilanza dell’IRRBB ed è stata adottata da EBA ai sensi dell’articolo 98(5-bis) “Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale” della CRD IV come modificata dalla CRD V.
Tale bozza finale di RTS specifica gli scenari prudenziali di shock e i criteri per valutare la sussistenza di una riduzione del valore economico del capitale proprio dell’ente tale da fare scattare le misure di vigilanza, legittimando l’esercizio dei poteri di vigilanza delle Autorità competenti.
Entrambe le bozze finali di RTS sono state sottoposte alla Commissione europea per l’adozione.
Final Report. Guidelines on IRRBB and CSRBB
Final draft RTS on the IRRBB standardised approach
Final draft RTS on IRRBB supervisory outlier tests (SOT)
Normativa nazionale – Gestione collettiva del risparmio
Regolamento Emittenti
Consultazione Consob
Consob ha pubblicato, il 17 ottobre 2022, un documento di consultazione dal titolo “Modifiche al Regolamento emittenti finalizzate all’adeguamento alla Direttiva (UE) 2021/2261 per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e al Regolamento (UE) 2021/2259 che modifica il Regolamento (UE) n. 1286/2014 per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti”.
Si tratta del documento di consultazione attraverso cui l’Autorità intende raccogliere il parere dei portatori di interessi in merito alle modifiche da apportare al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, cd. Regolamento Emittenti, per adeguarlo:
- alla Direttiva (UE) 2021/2261, modificativa della Direttiva 2009/65/CE (Direttiva UCITS) per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- al Regolamento (UE) 2021/2259 modificativo del Regolamento (UE) n. 1286/2014 (Regolamento PRIIPs) per quanto riguarda la proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (Oicvm) e di non Oicvm o vendono quote di tali prodotti.
Infatti, dal 1° gennaio 2023:
- per le offerte rivolte agli investitori retail, i gestori di Oicvm e di Fia (Fondi di investimento alternativi) aperti devono redigere, oltre al prospetto, il KID (Key Information Document) redatto ai sensi del Regolamento PRIIPs (e perciò non sono più tenuti alla redazione del KIID – Key Investor Information Document – di cui alla Direttiva UCITS);
- per le offerte rivolte agli investitori non retail, i gestori di Oicvm, oltre al prospetto, devono continuare a redigere il KIID ai sensi della Direttiva UCITS, salvo il caso in cui scelgano di redigere il KID.
Ciò premesso, vengono sottoposte a consultazione alcune modifiche mirate al Regolamento Emittenti per adeguare la normativa di rango secondario al quadro di riferimento europeo.
Le modifiche riguardano, in particolare, alcuni aspetti della disciplina concernente la commercializzazione di quote o azioni di Oicr e cioè:
a) la commercializzazione di Oicvm sia italiani che UE;
b) la commercializzazione di Fia;
c) il prospetto per l’offerta e/o per l’ammissione alle negoziazioni di Oicvm italiani e di Fia aperti italiani e UE.
La Delibera di modifica del Regolamento Emittenti, una volta definitiva, prevederà anche un regime transitorio applicabile alle offerte di Oicvm e di Fia aperti in corso al 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale diverranno applicabili le nuove disposizioni in linea con la normativa europea di riferimento.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 7 novembre 2022.
Documento di consultazione Consob del 17 ottobre 2022. Modifiche al Regolamento Emittenti
Comunicato stampa Consob del 17 ottobre 2022
Normativa nazionale – Adeguamento nazionale alla SHRD 2
Provvedimento unico sul Post-trading e Regolamento Emittenti
Modifiche
A seguito della consultazione tenutasi tra agosto e settembre 2020, Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato congiuntamente, il 19 ottobre 2022, il Provvedimento del 10 ottobre 2022 recante modifichealProvvedimento del 13 agosto 2018 relativo alla disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata, cd. “Provvedimento unico sul post-trading”.
Le modifiche al Provvedimento sul post-trading sono volte ad adeguare la normativa italiana al quadro europeo di riferimento in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell’esercizio dei diritti degli azionisti derivante dalla Direttiva (UE) 2017/828 sull’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (SHRD 2) e dal connesso Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 recante i requisiti minimi d’attuazione delle disposizioni della SHRD 2.
Contestualmente, Consob ha pubblicato la Delibera n. 22422 del 28 luglio 2022 con la quale ha disposto modifiche al Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, cd Regolamento Emittenti, in materia di criteri di ripartizione dei costi tra l’emittente e i soci con riguardo alla richiesta di identificazione su istanza dei soci (art. 133-bis).
Con riferimento alle modifiche disposte al Provvedimento unico sul post-trading, esse riguardano i seguenti aspetti:
- le modalità per la richiesta e lo svolgimento della procedura di identificazione degli azionisti;
- la disciplina dell’identificazione dei titolari di altri strumenti finanziari;
- gli obblighi di trasmissione delle informazioni (necessarie per l’esercizio dei diritti);
- le modalità per l’invio tramite la catena degli intermediari della conferma di ricezione del voto elettronico;
- l’ambito di applicazione e le modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla Direttiva SHRD 2.
Con l’occasione sono stati apportati anche alcuni limitati chiarimenti in merito alla disciplina sull’attribuzione della maggiorazione del diritto di voto, prevista dall’art. 127-quinquies “Maggiorazione del voto” del TUF (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52).
È previsto un periodo transitorio per l’entrata in vigore delle modifiche al Provvedimento unico sul Post-trading per permettere alle società di applicare ed implementare la nuova disciplina; in particolare le modifiche saranno in vigore dal 18 gennaio 2023 (ossia dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20 ottobre 2022).
Per quanto riguarda le modifiche apportate al Regolamento Emittenti, esse sono in vigore dal 21 ottobre 2022 (ossia il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 20 ottobre 2022).
Provvedimento Consob/Banca d’Italia del 10 ottobre 2022. Modifiche al Provvedimento 13 agosto 2018, recante la «disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata»
Normativa nazionale – Antiriciclaggio
Rilevazione campionaria AML/CFT
Comunicazione Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 20 ottobre 2022,undocumento dal titolo “Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo”.
Si tratta del documento con cui l’Autorità illustra il progetto di ampliamento delle informazioni a supporto delle attività di vigilanza AML e annuncia il prossimo lancio di una survey per la raccolta dei dati che interesserà un campione di intermediari vigilati.
Nell’ottica di rafforzare la propria azione nell’ambito AML/CFT, l’Autorità ha comunicato di aver creato una nuova struttura denominata “Unità di Supervisione e normativa antiriciclaggio (SNA) all’interno della quale sono confluite tutte le attività AML/CFT finora svolte dal Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria; la SNA svolgerà i propri compiti attraverso tre divisioni, di cui due dedicate all’attività di supervisione e una che seguirà i profili normativi, metodologici, di cooperazione internazionale e di analisi dei rischi.
Inoltre, Banca d’Italia ha comunicato di aver avviato la revisione delle metodologie in materia AML/CFT che richiede l’ampliamento delle informazioni a supporto delle attività, conformemente a quanto previsto dagli Orientamenti EBA sulla vigilanza AML basata sul rischio del 2021.
Pertanto, l’Autorità richiederà agli intermediari le informazioni relative ai fattori di rischio AML che ancora non sono disponibili nel suo patrimonio informativo attraverso un questionario in formato excel (inizialmente il questionario verrà sottoposto in via sperimentale a un campione di soggetti e poi, entro il primo semestre del 2023 a tutti i soggetti vigilati).
Banca d’Italia invita tutti gli intermediari – anche se non selezionati ai fini della survey – a far pervenire propri commenti e osservazioni al questionario (allegato alla presente comunicazione) entro il 5 dicembre 2022.
Comunicazione della Banca d’Italia sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo
Normativa nazionale – Prestazione servizi di crowdfunding
Autorizzazione a prestare servizi di crowdfunding conformemente alla nuova disciplina europea
Comunicazione congiunta Banca d’Italia e Consob
Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato, il 21 ottobre 2022, un documento dal titolo “Comunicazione Banca d’Italia e Consob del 21 ottobre 2022. Disciplina in materia di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese – Orientamenti per gli operatori interessati alla presentazione delle domande di autorizzazione”.
Le Autorità – designate quali Autorità competenti per l’autorizzazione e la supervisione dei prestatori di servizi di crowdfunding ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503 (Regolamento sul crowdfunding) – ricordano che i soggetti che intendono gestire piattaforme di crowdfunding dovranno richiedere un’apposita autorizzazione per svolgere la propria attività a partire dall’11 novembre 2023.
Tuttavia, le Autorità potranno concedere le relative autorizzazioni ed esercitare i propri compiti solamente dopo che verrà adottato il decreto legislativo di attuazione del Regolamento sul crowdfunding e l’ulteriore normativa in materia.
In attesa dell’adeguamento della normativa nazionale alla normativa europea, Consob e Banca d’Italia si sono rese disponibili a intrattenere interlocuzioni informali per orientare gli operatori interessati alla futura presentazione delle domande di autorizzazione, fornendo anche chiarimenti e, se del caso preliminari considerazioni, sugli elementi informativi e documentali da allegare alle istanze.
Intanto, i soggetti interessati dovranno dotarsi di assetti organizzativi e di controllo idonei a presidiare il corretto svolgimento dell’attività e il rispetto dei requisiti di cui al Regolamento sul crowdfunding, in vista della presentazione della domanda di autorizzazione.
Let’s Talk
PwC TLS Avvocati e Commercialisti
Partner