A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Servizi di pagamento
Pagamenti istantanei in euro
Proposta di Regolamento della Commissione europea
La Commissione europea ha pubblicato, il 26 ottobre 2022, una proposta di Regolamento dal titolo “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulations (EU) n. 260/2012 and (EU) 2021/1230 as regards instant credit transfers in euro”.
Si tratta, in particolare, dalla proposta di Regolamento relativa ai pagamenti istantanei in euro, volta a rendere disponibili a tutti i cittadini e alle imprese titolari di un conto bancario UE e nei Paesi del SEE i pagamenti istantanei in modo “conveniente, sicuro e senza ostacoli”.
La proposta legislativa deriva dalla “Strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l’UE” pubblicata dalla Commissione nel settembre 2020 nell’ambito del cd. “Pacchetto per la finanza digitale” (o “Pacchetto Fintech”); uno dei pilastri sui quali si basa tale Strategia è proprio lo sviluppo di soluzioni di pagamento sempre più digitali e istantanee di portata paneuropea.
I pagamenti istantanei permettono di trasferire denaro a qualsiasi ora del giorno, entro dieci secondi, in modo molto più veloce rispetto ai bonifici tradizionali; tale tipologia di pagamento contribuisce a migliorare in modo significativo il flusso di cassa e a ridurre i costi per le imprese nonché a liberare il denaro attualmente bloccato in transito nel sistema finanziario (cd. “flusso di pagamenti”, che ammonta circa a 200 miliardi di euro ogni giorno).
Nello specifico, la proposta di Regolamento intende modificare il Regolamento (UE) n. 260/2012 recante requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (cd. Reg. SEPA) e il Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione, prevedendo requisiti specifici relativamenteai pagamenti istantanei in euro volti a:
- rendere universalmente disponibili i pagamenti istantanei in euro, con l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento dell’UE che già offrono bonifici in euro di offrire anche la versione istantanea entro un periodo definito;
- rendere i pagamenti istantanei in euro economicamente accessibili, con l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento di garantire che il prezzo applicato per i pagamenti istantanei in euro non superi quello applicato per i bonifici tradizionali non istantanei in euro;
- aumentare la fiducia nei pagamenti istantanei, con l’obbligo per i fornitori di verificare la corrispondenza tra il numero di conto bancario (IBAN) e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, al fine di avvisare quest’ultimo di un possibile errore o di una frode prima che il pagamento venga effettuato;
- eliminare gli ostacoli nell’elaborazione dei pagamenti istantanei in euro, preservando al contempo l’efficacia dello screening delle persone soggette a sanzioni dell’UE (attraverso una procedura in base alla quale i prestatori di servizi di pagamento verificheranno almeno quotidianamente i loro clienti rispetto agli elenchi di sanzioni dell’UE, invece di controllare tutte le transazioni una per una).
È possibile fornire commenti alla proposta legislativa per un periodo di otto settimane e, quindi, fino al 23 dicembre 2022; i commenti ricevuti saranno inseriti in una sintesi redatta dall’Autorità e verranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio al fine di alimentare il dibattito legislativo per la definizione dei testi finali.
Questions and Answers on the Commission’s proposal to promote euro instant payments
Normativa europea – Risoluzione degli enti a importanza sistemica (G-SII)
MREL (Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili) e TLAC (Capacità totale di assorbimento delle perdite)
Regolamento che modifica il CRR e la BRRD nel settore della risoluzione, cd. “daisy chain”
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 ottobre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 e la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili”.
Si tratta del Regolamento che modifica il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e la Direttiva 2014/59/UE (BBRD) in merito al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale che hanno una strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili.
Tali modifiche si rendono necessarie a seguito delle novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II) e dalla Direttiva (UE) 2019/879 (BRRD II) al quadro di risoluzione dell’Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento che erano volte ad attuare nell’Unione la lista internazionale delle “condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite (TLAC)” del 2015 nei confronti delle banche a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) nonché a migliorare l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) nei confronti di tutte le banche.
Pertanto, il quadro di risoluzione dell’Unione per le banche come riveduto dovrebbe risultare più consono a garantire che l’assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione delle banche avvengano con mezzi privati qualora la banca non sia più sostenibile dal punto di vista finanziario e sia quindi sottoposta a risoluzione.
In quest’ottica, le modifiche apposte al CRR riguardano i seguenti aspetti:
- il calcolo consolidato per i G-SII con più entità soggette a risoluzione;
- i requisiti per la deduzione in caso di consolidamento, vigilanza supplementare o sistema di tutela istituzionale;
- le deduzioni da elementi di passività ammissibili.
Le modifiche apposte alla BRRD invece, riguardano:
- la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le entità soggette a risoluzione dei G-SII e le filiazioni significative nell’Unione di G-SII non UE;
- l’applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili alle entità che non sono entità soggette a risoluzione;
- la procedura per la determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili; e
- la clausola di revisione della Direttiva stessa.
Le modifiche apportate alla Direttiva devono essere recepite dagli Stati membri entro il 15 novembre 2023.
Il Regolamento si applica dal 14 novembre 2022, ad eccezione di alcune modifiche al CRR che si applicheranno dal 1° gennaio 2024.
Normativa europea – Disciplina prudenziale / Rischio di mercato
Segnalazioni rischio di mercato calcolato con il metodo alternativo dei modelli interni
Regolamenti delegati
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 26 ottobre 2022 sono stati pubblicati i seguenti tre Provvedimenti:
- “Regolamento delegato (UE) 2022/2058 della Commissione del 28 febbraio 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli orizzonti di liquidità per il metodo alternativo dei modelli interni di cui all’articolo 325 septquinquagies, paragrafo 7”;
- “Regolamento delegato (UE) 2022/2059 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le caratteristiche tecniche dei requisiti relativi ai test retrospettivi e all’assegnazione di profitti e perdite a norma degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del Regolamento (UE) n. 575/2013”; e
- “Regolamento delegato (UE) 2022/2060 della Commissione del 14 giugno 2022 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri per valutare la modellizzabilità dei fattori di rischio nell’ambito del metodo dei modelli interni nonché la frequenza di tale valutazione a norma dell’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 3, di tale Regolamento”.
Si tratta di tre Regolamenti delegati recanti norme tecniche di regolamentazione riguardanti il metodo alternativo dei modelli interni (Internal Model Approach – IMA) per il rischio di mercato previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) e attuato nel diritto dell’Unione attraverso le modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Si precisa che il CRR II ha di fatto introdotto specifici obblighi segnaletici riguardanti i risultati dei calcoli basati (i) sul metodo alternativo dei modelli interni e (ii) sul metodo standardizzato utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.
Nel dettaglio, i Regolamenti delegati riguardano il calcolo effettuato mediante il metodo alternativo dei modelli interni e specificano:
- i requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e all’assegnazione di profitti e perdite, ai sensi degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del CRR II;
- i criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione nonché la frequenza di tale valutazione, ai sensi dell’articolo 325 octoquinquagies del CRR II;
- gli orizzonti di liquidità dei fattori di rischio, ai sensi dell’articolo 325 septquinquagies del CRR II.
I Regolamenti delegati entrano in vigore il 15 novembre 2022 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Normativa nazionale – Settore assicurativo
Integrazione dei profili di sostenibilità nelle disposizioni di IVASS
Consultazione Ivass
Ivass ha pubblicato il documento di consultazione n.9/2022 del 24 ottobre 2022 dal titolo “Modifiche e integrazioni ai Regolamenti Ivass n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario, n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi”.
Si tratta del documento di consultazione con cui l’Autorità richiede il parere dei portatori di interesse relativamente alle modifiche e alle integrazioni da apportare alla disciplina Ivass in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche (Reg. 24/2016), disposizioni in materia di sistema di governo societario (Reg. 38/2018), distribuzione assicurativa (Reg. 40/2018) e requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi (Reg. 45/2020), per integrarvi le nuove previsioni europee in materia di finanza sostenibile.
In particolare, l’adozione della nuova normativa europea in materia di finanza sostenibile riguardante anche il settore assicurativo (Regolamento (UE) 2019/2088 cd. “SFDR”, Regolamento (UE) 2020/852 cd. “Tassonomia” e i provvedimenti connessi) ha comportato un intervento di allineamento, tra le altre, delle disposizioni europee contenute nel Framework Solvency II (Direttiva 2009/138/CE) e nella disciplina in materia di distribuzione dei prodotti assicurativi prevista dall’IDD (Direttiva (UE) 2016/97).
Nello specifico, per integrarvi i concetti di sostenibilità, il Regolamento delegato (UE) 2021/1256 ha modificato il Regolamento delegato (UE) 2015/35 relativo alla governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e il Regolamento delegato (UE) 2021/1257 ha modificato al Regolamento delegato (UE) 2017/2358 relativo alla product oversight and governance (POG) e il Regolamento delegato (UE) 2017/2359 sui prodotti di investimento assicurativi (c.d. IBIPs).
Ciò detto, è necessario un primo intervento di allineamento e adeguamento delle disposizioni regolamentari IVASS direttamente interessate dalla nuova disciplina; in particolare Ivass ha elaborato le modifiche da apportare ai seguenti provvedimenti:
- il Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche;
- il Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 recante disposizioni in materia di sistema di governo societario;
- il Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa; e
- il Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi.
Al Regolamento n. 24 del 6 giugno 2016 vengono proposte modifiche relative ai principi generali nella gestione degli investimenti, alla politica degli investimenti, al sistema di gestione dei rischi di investimento e alla politica degli investimenti in materia di gruppo volte all’integrazione dei rischi di sostenibilità nell’attività di investimento delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Al Regolamento n. 38 del 3 luglio 2018 vengono proposte modifiche relative alle definizioni, agli obiettivi del sistema di governo societario, agli obiettivi del sistema di gestione dei rischi (anche di gruppo), all’individuazione e valutazione dei rischi, ai compiti della funzione di gestione dei rischi e della attuariale, alle politiche di remunerazione (anche relativamente ai fornitori di servizi esternalizzati) per l’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi e nelle politiche di remunerazione delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Al Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 vengono proposte modifiche concernenti i conflitti di interesse e le norme di comportamento relative alla consulenza in materia di investimenti per il collocamento di prodotti di investimento assicurativi che integrano le preferenze di sostenibilità dei contraenti, con particolare riguardo alla valutazione di adeguatezza.
Per la modifica del Regolamento n. 45 del 4 agosto 2020 il documento di consultazione propone emendamenti con riguardo ai prodotti che tengono conto degli obiettivi di sostenibilità dei clienti – in materia di individuazione del mercato di riferimento, ivi compreso quello negativo, nonché in materia di test, monitoraggio e revisione del prodotto e di flussi informativi tra produttore e distributore.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 23 dicembre 2022.
Normativa nazionale – Bilancio bancario
Aggiornamento della Circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione
Circolare Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato, il 27 ottobre 2021, il 7° aggiornamento della Circolare 262 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione“.
Tale aggiornamento è volto ad allineare l’informativa di bilancio alle segnalazioni finanziarie consolidate di vigilanza armonizzate a livello europeo (FINREP), per evitare una gestione a doppio binario e differenze per l’informativa di vigilanza e quella di bilancio, contenendo anche i costi a carico degli enti.
Le principali novità riguardano la rappresentazione in bilancio:
- di alcune categorie di attività finanziarie (i crediti a vista verso banche e Banche centrali e i crediti impaired acquisiti e originati);
- delle attività immateriali;
- del dettaglio informativo sulle commissioni attive e passive;
- dei contributi al fondo di risoluzione e agli schemi di garanzia dei depositi.
L’aggiornamento, inoltre, recepisce le nuove modifiche apposte all’IFRS 7 in materia di informativa sugli strumenti finanziari, tenendo conto, pertanto, delle nuove richieste informative in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse sugli strumenti finanziari.
Le modifiche si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.
Testo integrale al 7° aggiornamento del 29 ottobre 2021
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