A cura d Cristian Sgaramella, Roberto Percoco, Valeria Saponaro e Adele Zuliani
La Commissione Europea (“Commissione”) in data 21 ottobre 2022, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione n. C/405/01, delle linee guida non vincolanti (d’ora in avanti, le “Linee Guida”), aventi ad oggetto il “best execution process” per la vendita di non performing loans (di seguito, gli “NPL”) sui mercati secondari.
L’obiettivo di tali Linee Guida, basate sulle best practices degli operatori del settore, è quello di incoraggiare l’armonizzazione dei processi di vendita degli NPL nei mercati secondari dell’Unione Europea con lo scopo di favorirne l’efficacia e l’efficienza. In particolare, lo sviluppo di tali mercati secondari si renderà fondamentale nel periodo post pandemico per assorbire la potenziale nuova ondata di NPL. In tale contesto macroeconomico, la Commissione ha predisposto le Linee Guida al fine di fornire una traccia da seguire non solo per i maggiori istituti di credito, ma per quegli istituti bancari e altri operatori del settore di dimensioni più ridotte, che intendano strutturare operazioni di vendita di NPL (portafogli di crediti ovvero i c.d. “single name”).
Dal punto di vista della tipologia di operazioni, le Linee Guida sono riferibili a portafogli di NPL, ovvero NPL single name, che abbiano come sottostante rispettivamente: i) immobili residenziali garantiti; ii) immobili commerciali garantiti; iii) esposizioni di piccole e medie imprese; iv) consumatori ed imprese non garantite; v) contratti di leasing.
Nella predisposizione delle Linee Guida, la Commissione ha optato per un modello suddiviso in fasi specifiche elencate secondo un ordine cronologico: i) struttura della transazione; ii) preparazione del processo di vendita; iii) attività di pre- marketing; iv) offerta non vincolante; v) offerta vincolante; vi) sottoscrizione e attività di closing; vii) attività di post-closing. Ciascuna fase è stata successivamente scomposta in specifiche sottofasi per ciascuna delle quali la Commissione ha approfondito i temi principali.
Procedendo con l’analisi dei passaggi principali delle Linee Guida, il primo suggerimento offerto dalla Commissione, per avere un processo efficacemente strutturato, è da identificare nella corretta selezione del portafoglio NPL oggetto di vendita (anche mediante coinvolgimento dei gestori delle singole posizioni); tale selezione dovrà tenere conto, da una parte, degli obiettivi strategici del cedente e, dall’altra parte, far sì che il portafoglio selezionato sia, di volta in volta, appetibile per specifiche categorie di investitori (tramite la selezione di NPL omogenei tra loro). In aggiunta, segnala la Commissione che anche l’individuazione di una corretta size del portafoglio da cedere è uno dei fattori che possono contribuire alla riuscita del processo di vendita (in quanto, portafogli sottodimensionati renderebbero inefficiente il processo per gli investitori alla luce della presenza di costi fissi elevati).
Inoltre, contestualmente alla selezione del portafoglio, la Commissione suggerisce l’utilità di prendere in considerazione taluni aspetti più tecnici tra cui il potenziamento dei sistemi informatici interni alle banche al fine di permettere un migliore e più tempestivo flusso informativo nei confronti dei potenziali investitori, efficientando il processo riducendone durata e costi.
La seconda fase sarebbe invece dedicata ad attività di preparazione del processo (inclusa la parte documentale, tra cui la definizione di un termsheet del futuro contratto di cessione (“LSPA”) e del set-up della VDR. Di particolare importanza in questo frangente è per la Commissione la definizione di una timeline il più realistica possibile nonché la scelta, da parte del cedente, se procedere con una struttura del processo bifasica (phase 1 e phase 2) ovvero monofasica (in tal caso, sono ipotizzabili strutture di processo definite “targeted auction” (con investitori preselezionati) ovvero “negotiated sale” (con negoziazione esclusiva con un singolo investitore).
Di seguito, e strettamente collegata alla precedente fase, sarebbe poi la cd. fase “pre- marketing”. La Commissione invita gli operatori ad effettuare un primo sondaggio che permetterebbe l’individuazione di un’ampia lista di investitori, identificati, tra l’altro, sulla base delle caratteristiche del portafoglio. Al fine di presentare formalmente il portafoglio, ovvero la singola posizione, agli investitori che abbiano sottoscritto un apposito non disclosure agreement, andrebbero forniti i documenti preliminari dell’operazione (tra cui, ad esempio, il teaser, l’information memorandum, la process letter e una bozza di term sheet del LSPA.
In riferimento alla cd. fase “non- binding”, la Commissione prescrive che quest’ultima venga condotta in modo efficiente, trasparente e affidabile, e che tutti gli investitori siano trattati dall’istituto cedente in modo equo.
Successivamente alla fase non binding, l’istituto cedente selezionerà uno o più investitori al fine di farli accedere alla fase binding all’esito della quale sarà selezionato il soggetto che acquisterà il relativo portafoglio di NPL. Anche in tal caso, la Commissione dispone che tale fase debba svolgersi in modo trasparente e che, al fine di efficientare le tempistiche, tutte le parti coinvolte debbano avere chiari gli step da perfezionare nonché la documentazione che dovrà essere prodotta; in particolare, ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata a cura del cedente nel minor tempo possibile a tutto il panel dei potenziali investitori.
La Commissione, sulla base dell’esperienza maturata dagli operatori, ha altresì approfondito quelle che dovrebbero essere le best practices nella fase execution del processo che, se condottasse in modo rapido ed efficace permetterebbe all’istituto di non incorrere in eventuali penali previste all’interno della contrattualistica e al cessionario di perfezionare in tempi rapidi l’on-boarding del portafoglio NPL oggetto di cessione.
In particolare, durante tale fase, si compiono i passi più significativi da gestirsi attraverso piani di transizione concordati che riflettano adeguatamente l’intesa giuridica ed economica, prevedendo una tempistica puntualmente predefinita. Innanzitutto, la Commissione indica l’eventualità di prevedere nell’LSPA un periodo appropriato tra la data di firma e il closing della transazione, tenendo conto della complessità dell’operazione, delle fasi da completare e del rischio di ritardi. La Commissione segnala, inoltre, la possibilità che il valore dell’esposizione possa erodersi durante la fase di negoziazione fino alla chiusura finanziaria: per questo, ribadisce l’importanza della progettazione del processo di esecuzione in modo efficiente. Si evincerebbe quindi che l’assistenza e il coinvolgimento di consulenti finanziari e legali interni e/o esterni potrebbe essere determinante.
Una volta avvenuta la vendita, dal momento che la cd. fase “post–closing” comprende una serie di attività in collaborazione tra Cedente e Acquirente, a parere della Commissione, il successo della stessa consoliderà la credibilità del venditore sul mercato, eviterà i conflitti e attirerà altri investitori, garantendo un rapporto efficiente con gli investitori e migliori condizioni per potenziali operazioni future.
Alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione, è possibile sostenere che le Linee Guida rappresentino un ulteriore sforzo da parte del legislatore europeo di arricchire il framework normativo comunitario relativo ai crediti NPL anche alla luce della loro rilevanza sistemica, ed in tal senso l’auspicio è che, nonostante le Linee Guida non siano vincolanti, gli operatori del settore siano indotti ad uniformarvisi al fine di armonizzare i processi di vendita di crediti NPL nel mercato europeo contribuendo in questo modo a sviluppare un robusto mercato secondario basato su criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
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