Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia

Normativa europea – Regolamento crowdfunding

Disciplina europea sul crowdfunding

Regolamenti delegati e di esecuzione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’8 novembre 2022 sono stati pubblicati 9 Regolamenti delegati e 4 Regolamenti di esecuzione che prevedono norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che integrano la disciplina europea in materia di crowdfunding, di cui al cd. “Regolamento sul crowdfunding” (Regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese). Di seguito il dettaglio.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2111, adottato ai sensi dell’art. 8(7) del Regolamento sul crowdfunding, prevede norme tecniche di regolamentazione in materia di conflitti di interesse di interesse per i fornitori di servizi di crowdfunding.

Nello specifico il Regolamento delegato prevede disposizioni relative (i) al mantenimento e all’applicazione di norme interne per evitare conflitti di interesse, (ii) alle misure per evitare, individuare e gestire i conflitti di interesse, (iii) alla comunicazione/pubblicazione delle informazioni relative ai conflitti di interesse.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2112, adottato ai sensi dell’art. 12(16) del Regolamento sul crowdfunding, prevede norme tecniche di regolamentazione relative alla domanda di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding.

In particolare, il Regolamento delegato contiene, in Allegato, il formulario standard da utilizzare per presentare la domanda di autorizzazione all’autorità competente.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2113, adottato ai sensi dell’art. 31(8) del Regolamento sul crowdfunding, riguarda lo scambio di informazioni tra autorità competenti concernenti l’attività di indagine e vigilanza sui fornitori di servizi di crowdfunding.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2114, adottato ai sensi dell’art. 21(8) del Regolamento sul crowdfunding, prevede norme tecniche di regolamentazione riguardanti il test d’ingresso di verifica delle conoscenze e la simulazione della capacità di sostenere perdite per i potenziali investitori non sofisticati in progetti di crowdfunding.

In particolare, ai fini della tutela degli investitori, il Regolamento delegato prevede specifiche disposizioni relative (i) alla valutazione dell’appropriatezza dei servizi di crowdfunding per i potenziali investitori non sofisticati, (ii) alle informazioni (e all’affidabilità delle stesse) che i fornitori di servizi di crowdfunding devono chiedere ai potenziali investitori non sofisticati, (iii) alla segnalazione di rischio che i fornitori devono emanare in determinate situazioni nei confronti dei potenziali investitori, (iv) alla simulazione della capacità di sostenere perdite mediante l’utilizzo di uno strumento di calcolo online.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2115, adottato ai sensi dell’art. 20(3) del Regolamento sul crowdfunding, prevede norme tecniche di regolamentazione sul metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding.

In particolare, il Regolamento delegato definisce specifiche disposizioni sui tassi di default per i fornitori che forniscono servizi di crowdfunding consistenti nell’intermediazione della concessione di prestiti.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2116, adottato ai sensi dell’art. 12(16) del Regolamento sul crowdfunding, definisce norme tecniche di regolamentazione che specificano le misure e le procedure del piano di continuità operativa dei fornitori di servizi di crowdfunding.

In particolare, le norme riguardano il piano di continuità operativa che i candidati fornitori di servizi di crowdfunding devono descrivere nella domanda di autorizzazione da fornire all’autorità competente.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2117, adottato ai sensi dell’art. 7(5) del Regolamento sul crowdfunding, specifica le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti, i formati standard e le procedure per il trattamento dei reclami.

In particolare, il Regolamento delegato prevede le procedure che il fornitore deve implementare per il trattamento dei reclami presentati dai clienti e il formato standard (in Allegato) da mettere a disposizione dei clienti.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2118, adottato ai sensi dell’art. 6(7) del Regolamento sul crowdfunding, riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding.

Nello specifico, il Regolamento delegato prevede disposizione specifiche in merito (i) alle informazioni (compreso il formato da utilizzare) da includere nella descrizione da fornire all’investitore sul metodo di valutazione del suo rischio di credito, (ii) alle informazioni da fornire su ciascun portafoglio individuale e (iii) alle politiche, procedure e modalità organizzative per quanto riguarda i fondi a copertura dei rischi.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/2119, adottato ai sensi dell’art. 23(16) del Regolamento sul crowdfunding, prevede norme tecniche di regolamentazione sulla scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento.

In particolare, il Regolamento delegato definisce (in Allegato) il modello di scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento che i fornitori devono fornire ai potenziali investitori e descrive come compilare tale scheda.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120, adottato ai sensi dell’art. 16(3) del Regolamento sul crowdfunding, riguarda la comunicazione delle informazioni sui progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding.

In particolare, il Regolamento di esecuzione prevede lenorme e formati in materia di dati, nonché modelli e procedure per la comunicazione annuale delle informazioni sui progetti finanziati alle autorità competenti.

Infine, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123 riguardano i formulari, i modelli e le procedure standard per, rispettivamente, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l’ESMA, la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti stesse e per le notifiche all’ESMA delle prescrizioni nazionali concernenti il marketing da parte delle autorità competenti.

I Provvedimenti entrano in vigore il 28 novembre 2022.

Si ricorda, per completezza, che il Regolamento delegato (UE) 2022/1988 ha esteso, fino al 10 novembre 2023, il periodo transitorio che permette ai fornitori di servizi di crowdfunding di continuare a fornire servizi di crowdfunding conformemente al diritto nazionale.

Il testo dei Provvedimenti è disponibile ai seguenti link:

Regolamento delegato (UE) 2022/2111

Regolamento delegato (UE) 2022/2112 

Regolamento delegato (UE) 2022/2113

Regolamento delegato (UE) 2022/2114

Regolamento delegato (UE) 2022/2115

Regolamento delegato (UE) 2022/2116

Regolamento delegato (UE) 2022/2117

Regolamento delegato (UE) 2022/2118

Regolamento delegato (UE) 2022/2119

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2120

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2121

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2122

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2123

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Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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