Nuovi chiarimenti sulla fatturazione attiva e passiva in caso di operazioni straordinarie

A cura di Andrea Werner Beilin, Francesco Mariani e Ludovica Copia

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’istanza di interpello n. 484/2022 (di seguito anche ‘’la Risposta’’), ha fornito importanti chiarimenti circa la fatturazione attiva e passiva in caso di operazioni straordinarie.

Il quesito in questione era relativo ad una scissione nella quale la Società scissa non teneva una contabilità IVA separata relativamente al complesso o al ramo aziendale trasferito alla società beneficiaria.

Nel seguito, riportiamo i principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito alla gestione dei processi di fatturazione e registrazione delle fatture attive e passive.

Operazioni attive

Con riferimento alla fatturazione attiva, l’Agenzia delle Entrate conferma quanto precedentemente chiarito con la Risoluzione 183/E/1995 e ribadisce il principio generale secondo cui il criterio per attribuire i diritti e gli obblighi alla società scissa piuttosto che a quella beneficiaria, è il momento di effettuazione dell’operazione individuato dall’art. 6 del d.P.R. n. 633/1972. In particolare:

  • se il momento di effettuazione dell’operazione è antecedente alla data di efficacia giuridica della scissione, gli obblighi ed i diritti relativi all’operazione sono adempiuti ed esercitati dalla società scissa;
  • se il momento dell’effettuazione dell’operazione è, invece, successivo alla data di efficacia giuridica della scissione, spetta alla società beneficiaria esercitare i relativi diritti ed adempiere ai connessi obblighi.

Infine, con specifico riferimento alle note di variazione dell’imponibile o dell’imposta, inerenti a rapporti pregressi trasferiti alla società beneficiaria, la procedura di rettifica prevista dall’art. 26, d.P.R. n. 633/1972, dovrà essere effettuata dalla beneficiaria che subentra nei diritti e negli obblighi della società scissa.

Ne consegue che spetterà alla società beneficiaria emettere note di variazione, ai sensi dell’art. 26, d.P.R. n. 633/1972, in ragione di eventi che hanno determinato la riduzione, totale o parziale dell’imponibile o dell’imposta verificatisi dopo la data di effetto giuridico della scissione.

Operazioni passive

Fatture di acquisto ricevute dalla società scissa antecedentemente alla data di efficacia giuridica della scissione

Per le fatture di acquisto ricevute e registrate dalla società scissa prima della data di efficacia giuridica della scissione, gli obblighi e i diritti relativi, compreso quello concernente l’esercizio della detrazione dell’IVA, sono di competenza della società scissa.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, tuttavia, che nel caso la società scissa non abbia registrato tali documenti, la società beneficiaria ha il diritto di procedere alla registrazione delle fatture di acquisto ed alla relativa detrazione di imposta, nei limiti delle disposizioni vigenti.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia delle Entrate è irrilevante che le fatture passive registrate dalla società beneficiaria siano intestate alla società scissa.

Fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa antecedentemente rispetto alla data di efficacia giuridica della scissione, ma ricevute dalla società scissa successivamente a tale data

Le fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa in data antecedente rispetto a quella di efficacia giuridica della scissione, ma ricevute dalla stessa successivamente a tale data, possono essere registrate dalla società beneficiaria.

Di conseguenza, come nella fattispecie precedente, la titolarità dei diritti e degli obblighi in relazione a tali fatture spetterà alla società beneficiaria.

Fatture di acquisto emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione

Secondo la Risposta n. 484/2022, le fatture emesse nei confronti della società scissa successivamente alla data di efficacia giuridica della scissione non possono essere considerate pienamente regolari, in quanto riportano i riferimenti (i.e. denominazione e partita IVA) della società scissa in luogo di quella beneficiaria.

L’Agenzia delle Entrate prevede, quindi, la procedura di regolarizzazione, ai sensi all’articolo 6, comma 8, lettera b), d.lgs. n. 471/1997, che consiste nell’emissione, da parte della società beneficiaria, entro il trentesimo giorno successivo a quella di registrazione della fattura irregolare, della c.d. “autofattura denuncia” tramite il Sistema di Interscambio (con utilizzo del codice TD20).

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • la regolarizzazione può avvenire cumulativamente per ciascun fornitore. In altre parole, la società beneficiaria potrà emettere un’unica autofattura a fronte di più fatture irregolari ricevute dallo stesso fornitore; e
  • non è prevista l’irrogazione di sanzioni per le fatture irregolari ricevute in data anteriore rispetto ai chiarimenti forniti con la Risposta n. 484/2022, nell’assunto che l’IVA indicata nelle fatture sia stata regolarmente liquidata e che i documenti in questione siano stati registrati dalla beneficiaria nei termini di legge.

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Andrea Werner Beilin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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