A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Finanza sostenibile
Posticipo revisione norme ex SFDR
Lettera delle ESAs alla Commissione europea
Le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA, nel complesso le cd. ESAs) hanno pubblicato il 14 novembre 2022 una Lettera datata 26 ottobre 2022 e indirizzataallaCommissione europea, avente ad oggetto “Delay in delivery of mandate to review the principal adverse impact indicators and financial product disclosures in the SFDR Delegated Regulation”.
Si tratta di una Lettera attraverso la quale le ESAs comunicano alla Commissione europea di non essere in grado di rispettare il termine inizialmente stabilito del 28 aprile 2023 per concludere la revisione delle norme riguardanti gli indicatori dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità (cd. Principal Adverse Impact– PAI) e le regole di informativa sui prodotti finanziari di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 integrativo del cd. SFDR (Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari).
Le Autorità spiegano nella Lettera che il ritardo è dovuto ai lavori svolti per l’elaborazione delle norme tecniche relative al gas fossile e all’energia nucleare nonché per la complessità della materia, estremamente tecnica, e per l’esigenza di ottenere il contributo e la collaborazione di altri organismi/enti tecnici e specializzati.
Si segnala, per completezza, che le ESAs – ad aprile 2022 – avevano ricevuto mandato dalla Commissione europea di rivedere entro un anno, e quindi entro aprile 2023, le norme tecniche di regolamentazione integrative dell’SFDR di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1288 per affrontare le principali questioni tecniche emerse e semplificare nonché sviluppare ulteriormente le norme.
Tuttavia, le ESAs, con la presente Lettera, hanno comunicato di necessitare di ulteriori sei mesi rispetto alla scadenza iniziale per adempiere al mandato ricevuto (ossia fino al 28 ottobre 2023).
Lettera ESAs ottobre 2022 – Delay in delivery of mandate to review the principal adverse impact indicators and financial product disclosures in the SFDR Delegated Regulation
Normativa europea – Finanza sostenibile
Greenwashing
Call for evidence ESAs
Le Autorità di vigilanza europee (EBA, ESMA ed EIOPA, nel complesso le cd. ESAs) hanno pubblicato il 15 novembre 2022 una Call for evidence dal titolo “ESAs Call for evidence on better understanding greenwashing”.
Si tratta di una Call for evidence avente ad oggetto il fenomeno del cd. “greenwashing” – riguardante tutti gli aspetti ESG (ambientali, sociali e di governance) – attraverso la quale le Autorità intendono raccogliere il parere e i contributi delle parti interessate sulle caratteristiche, i fattori trainanti e i rischi associati al fenomeno del greenwashing, nonché per indagare esempi di potenziali pratiche di greenwashing.
Sono invitati a rispondere alla Call for evidence tutti i soggetti interessati tra cui le istituzioni finanziarie che ricadono sotto la supervisione delle tre Autorità; pertanto, vengono richiesti sia contributi di carattere generale da parte di tutti i soggetti, sia contributi specifici (all’interno di sezioni separate del documento) ai soggetti vigilati rispettivamente da Eba, Esma ed Eiopa. La finalità è comprendere i rischi e gli eventi di greenwashing che si verificano nel settore finanziario e che riguardano prodotti o servizi finanziari.
Infatti, a causa della crescente domanda ed offerta di prodotti legati alla sostenibilità, vi è la necessità di comprendere meglio quali sono le aree maggiormente soggette ai rischi di greenwashing e quali sono le potenziali pratiche di greenwashing relative ai vari segmenti della catena di valore degli investimenti sostenibili e del ciclo di vita dei prodotti finanziari.
Una maggiore comprensione del fenomeno contribuirà ad aumentare l’affidabilità delle dichiarazioni relative alle sostenibilità e faciliterà le attività di vigilanza.
Si possono fornire commenti e contributi alla Call for evidence fino al 10 gennaio 2023.
Tali contributi saranno tenuti presenti dalle ESAs all’interno delle relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori in materia, previste per maggio 2023, e per le relazioni finali, previste per maggio 2024.
ESAs Call for evidence on better understanding greenwashing
Normativa europea – Servizi si investimento / MiFID II
Attività transfrontaliere / Notifica di passaporto
Consultazione ESMA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato il 17 novembre 2022 un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Review of the technical standards under Article 34 of MiFID II”.
Si tratta di una consultazione attraverso cui ESMA intende raccogliere il parere dei vari portatori di interesse in merito alla revisione delle norme tecniche relative alle informazioni che devono essere comunicate dagli enti (imprese di investimento, gestori di mercato ed enti creditizi) in caso di attività transfrontaliera.
In particolare, tali norme sono previste dal Regolamento delegato (UE) 2017/1018 recante le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni che devono essere comunicate dagli enti e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione di dette informazioni.
Pertanto – alla luce del considerevole aumento delle attività transfrontaliere da parte degli investitori al dettaglio – ESMA propone alcune modifiche mirate ai Regolamenti richiamati, prevedendo di aggiungere i seguenti elementi tra le informazioni che gli enti devono fornire nell’ambito della notifica di passaporto:
- i mezzi di commercializzazione utilizzati negli Stati membri ospitanti;
- la lingua o le lingue per la gestione dei reclami dei clienti di ciascuno degli Stati membri ospitanti in cui fornisce servizi;
- in quali Stati membri l’ente utilizzerà attivamente il proprio passaporto e le categorie di clienti a cui si rivolge;
- l’organizzazione interna per lo svolgimento dell’attività transfrontaliere dell’impresa.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 17 febbraio 2023.
ESMA prevede di pubblicare il final report entro la fine del 2023.
Consultation Paper. Review of the technical standards under Article 34 of MiFID II
Normativa europea – Disciplina prudenziale / CRR II
Importi lordi del default improvviso e inatteso
Regolamento delegato
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 18 novembre 2022 è stato pubblicato il “Regolamento delegato (UE) 2022/2257 della Commissione dell’11 agosto 2022 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i metodi di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale e per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati, e che specificano la determinazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 575/2013”.
Si tratta del Regolamento delegato adottato ai sensi dell’articolo 325 quatervicies “Importi lordi del JTD”, introdotto nel Regolamento n. 575/2013 (CRR) dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).
Tale articolo è relativo al nuovo metodo standardizzato alternativo per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri per il rischio di mercato, ai fini degli specifici obblighi segnaletici relativi a tale rischio introdotti dal CRR II.
Il Regolamento delegato chiarisce e integra – ai fini degli obblighi di segnalazione:
- le modalità di calcolo degli importi lordi del default improvviso e inatteso (cd. «JTD») per le esposizioni verso strumenti di debito e di capitale;
- la stima degli importi lordi del JTD per le esposizioni al rischio di default risultanti da taluni strumenti derivati;
- la specificazione degli importi nozionali di strumenti diversi rispetto a quelli di cui all’articolo 325 quatervicies, paragrafo 4, del CRR.
Il Regolamento delegato entra in vigore l’8 dicembre 2022 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Normativa europea – Risoluzione e risanamento degli enti (BRRD II)
Test di risoluzione
Progetto Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il15 novembre 2022 il progetto di Orientamenti dal titolo “Consultation Paper. Guidelines amending Guidelines EBA/GL/2022/01 on improving resolvability for institutions and resolution authorities under articles 15 and 16 of Directive 2014/59/EU (Resolvability Guidelines) to introduce a new section on resolvability testing”.
Si tratta di un documento di consultazione che intende modificare gli Orientamenti EBA in materia di risoluzione pubblicati a gennaio 2022 (“Orientamenti destinati agli enti e alle autorità di risoluzione per migliorare la possibilità di risoluzione”)adottati ai sensi degli articoli 15 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per gli enti” e 16 “Valutazione delle possibilità di risoluzione per i gruppi” della Direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (cd. BRRD), così come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879(cd. BRRD II).
In particolare, il progetto di Orientamenti intende introdurre all’interno degli Orientamenti di gennaio 2022 una nuova sezione sul test delle possibilità di risoluzione che prevede che le Autorità e le banche effettuino test di risoluzione volti a garantire che i dispositivi messi in atto per attuare la strategia di risoluzione dell’ente siano adeguati e atti ad esser utilizzati nel periodo antecedente e successivo alla risoluzione delle crisi.
Il progetto di Orientamenti, inoltre, intende promuovere il coinvolgimento degli enti nel processo di valutazione della possibilità di risoluzione delle crisie per questo motivo EBA propone che gli enti presentino annualmente un’autovalutazione della capacità di risoluzione delle crisi, ove vengono illustrate le capacità di risoluzione dell’ente.
Infine, per le banche più complesse, EBA propone che esse sviluppino un manuale per garantire un approccio olistico alla pianificazione della risoluzione delle crisi.
Una volta definitive, le modifiche agli Orientamenti si dovrebbero applicare a partire dal 1° gennaio 2024.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 15 febbraio 2023.
Normativa europea – Imprese di investimento / Framework IFD & IFR
Requisiti di liquidità imprese di investimento
Bozza finale RTS EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato il 14 novembre 2022la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (cd. RTS) dal titolo “Final report Draft regulatory technical standards on specific liquidity measurement for investment firms in accordance with Article 42(6) of Directive (EU) 2019/2034”.
Si tratta della bozza finale di RTS avente ad oggetto la misurazione del rischio di liquidità delle imprese di investimento, elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 42(6) “Requisiti specifici in materia di liquidità” della Direttiva (UE) 2019/2034 sulla vigilanza prudenziale delle imprese di investimento (cd. “IFD – Investment Firms Directive”) che, insieme al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento (cd. IFR – Investment Firms Regulation), costituisce il quadro normativo e di vigilanza per le imprese di investimento.
In particolare, la Direttiva IFD consente alle Autorità competenti di aumentare i requisiti di liquidità di un’impresa di investimento se, a seguito della valutazione del rischio di liquidità nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. “SREP– Supervisory Review and Evaluation Process”), emerge che la società stessa è esposta a rischi di liquidità rilevanti non sufficientemente coperti dai requisiti minimi di liquidità stabiliti nel Regolamento IFR.
Nello specifico tale bozza finale di RTS:
- definisce gli elementi di rischio di liquidità che devono essere tenuti in considerazione dalle Autorità competenti per stabilire i requisiti specifici di liquidità delle imprese di investimento, a seguito del processo di revisione e valutazione prudenziale (cd. “SREP– Supervisory Review and Evaluation Process”); e
- specifica che, per garantire la proporzionalità, le Autorità competenti devono valutare un insieme più ridotto di elementi di rischio di liquidità per le imprese di investimento piccole e non interconnesse.
I presenti RTS, una volta definitivi, garantiranno che le autorità competenti:
- seguano il medesimo approccio armonizzato nell’adottare la decisione di imporre ulteriori requisiti di liquidità a un’impresa di investimento; e
- valutino tutti gli elementi specifici di ciascun servizio fornito dall’impresa di investimento e anche altri elementi potenzialmente rilevanti (come struttura del gruppo, rischi operativi o di reputazione).
Il Final report è stato trasmesso alla Commissione per l’adozione.
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