A cura di Fabrizio Cascinelli, Mario Zanin e Silvia Brezigia
Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio
4° aggiornamento del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
Provvedimento Banca d’Italia
Banca d’Italia ha pubblicato il 21 novembre 2022 il Provvedimento del 16 novembre 2022 riguardante il 4° aggiornamento al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, pubblicato con Provvedimento del 19 gennaio 2015 e successivamente modificato.
L’aggiornamento si è reso necessario al fine di uniformare la disciplina di Banca d’Italia in materia di gestione collettiva del risparmio al contenuto della Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che ha modificato le Direttive 2009/65/CE (UCITS) e 2011/61/UE (AIFMD) per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo.
Contestualmente, l’aggiornamento è motivato da ragioni di semplificazione e adeguamento della disciplina agli sviluppi del mercato.
Nello specifico, l’aggiornamento prevede la modifica del Titolo VI “Operatività transfrontaliera” del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, nel dettaglio (si riportano le principali modifiche):
- al CAPITOLO I “DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE” sono state aggiornate le fonti normative che regolano la materia e i procedimenti amministrativi;
- al CAPITOLO II “OPERATIVITÀ TRANSFRONTALIERA DELLE SGR ITALIANE” vengono emendate le disposizioni riguardanti la comunicazione di eventuali modifiche delle informazioni comunicate a Banca d’Italia dalle SGR che gestiscono OICVM riguardanti il primo insediamento di una succursale in uno Stato UE e la gestione di OICR in regime di libera prestazione di servizi in un altro Stato UE; sono stati, inoltre, inseriti paragrafi dedicati alle medesime comunicazioni in capo alle SGR che gestiscono FIA;
- al CAPITOLO III “OFFERTA ALL’ESTERO DI OICR ITALIANI” è stato interamente sostituito il paragrafo relativo alla offerta di OICVM in Stati UE, introducendo disposizioni specifiche per la disciplina (i) della notifica che le Sgr e le Sicav devono inviare a Banca d’Italia per offrire quote o comparti di OICVM, (ii) del ritiro di tale notifica e (iii) della modifica delle informazioni previamente comunicate all’Autorità;
- al CAPITOLO IV “OPERATIVITÀ IN ITALIA DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE UE E DEI GEFIA UE”, nell’ambito della disciplina della prestazione di servizi senza stabilimento, viene inserito un paragrafo dedicato alla disciplina concernente la comunicazione di eventuali modifiche delle informazioni previamente comunicate dalle società di gestione UE e dai GEFIA UE a Banca d’Italia;
- al CAPITOLO V “OICR DI CREDITO: FIA UE IN ITALIA”, invece, vengono apportate modifiche puramente formali.
Le novità entrano in vigoreil giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).
Normativa europea – Antiriciclaggio
Identificazione a distanza della clientela
Progetto finale di Orientamenti EBA
L’Autorità Bancaria Europea (EBA)ha pubblicato, il 22 novembre 2022 il progetto finale di Orientamenti dal titolo “Final Report Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions under Article 13(1) of Directive (EU) 2015/849”.
Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA in conformità all’articolo 13 – relativo all’adeguata verifica della clientela – della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML) volta ad impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, il richiamato articolo 13 prevede che i soggetti obbligati adottino determinate misure di adeguata verifica,tra cuil’identificazione dell’identità del cliente,che può essere effettuata anche tramite procedure di identificazione a distanza o elettroniche sicureche siano regolamentate, riconosciute e approvate o accettate dalle autorità nazionali competenti.
Nello specifico, il progetto di Orientamenti, in linea con gli obiettivi della Strategia sulla finanza digitale adottata dalla Commissione a settembre 2020, stabilisce:
- gli step e le misure che i soggetti obbligati devono seguire nella scelta degli strumenti per l’identificazione a distanza dei clienti nonché le azioni che gli stessi devono intraprendere per accertarsi che lo strumento scelto sia adeguato e affidabile su base continuativa e consenta di adempiere efficacemente ai propri obblighi di adeguata verifica; e
- gli standard comuni che i soggetti obbligati devono adottare per lo sviluppo e l’implementazione di processi di identificazione della clientela a distanza.
Si attende ora la traduzione degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’Unione europea. In seguito, le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare all’EBA la propria conformità o intenzione di conformarsi agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità) che saranno applicabili da sei mesi dopo la pubblicazione delle traduzioni.
Normativa europea – Gestione collettiva del risparmio
Nome dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità
Progetto di Orientamenti ESMA
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, il 18 novembre 2022, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper on Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms”.
Si tratta di un documento di consultazione contenente il progetto di Orientamenti diESMA avente ad oggetto l’uso di termini legati ad aspettiESG (ambientali, sociali e di governance) e/o alla sostenibilità nel nome dei fondi, nel dettaglio fondi di investimento alternativi (FIA), organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS), fondi europei per il venture capital (EuVECA), fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF).
L’iniziativa di ESMA deriva dal fatto che i nomi dei fondi di investimento sono un potente strumento di marketing che indirizza gli investitori nelle decisioni di investimento; pertanto, per non fuorviare gli investitori e prevenire il greenwashing, l’Autorità ritiene che i termini ESG e i termini legati alla sostenibilità presenti nei nomi che indicano e contraddistinguono i fondi debbano essere giustificati da caratteristiche o obiettivi di sostenibilità effettivi.
In particolare, ESMA intende raccogliere il parere dei vari portatori di interesse in merito all’introduzione di soglie quantitative minime di investimenti sostenibili che i gestori devono rispettare per poter utilizzare la terminologia ESG o legata alla sostenibilità nella denominazione dei fondi.
La consultazione è volta, pertanto, a raccogliere feedback in merito alle seguenti proposte:
- l’introduzione di una soglia quantitativa minima (dell’80%) di investimenti ESG per poter utilizzare termini legati all’ESG nella denominazione del fondo;
- l’introduzione di una ulteriore soglia (del 50%, facente parte della soglia dell’80% di cui sopra) di investimenti “sostenibili” per poter utilizzare il termine “sostenibile” (o altri termini legati alla sostenibilità) nella denominazione del fondo.
Si possono fornire commenti alla consultazione fino al 20 febbraio 2023.
Consultation Paper on Guidelines on funds’ names using ESG or sustainability-related terms
Normativa europea – CSDR
Semplificazione processo di riscossione delle penali in contanti per il mancato regolamento di operazioni
Bozza finale di RTS ESMA
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato, il 21 novembre 2022, la bozza finale di RTS dal titolo “Final Report. Draft RTS amending Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229”.
Nello specifico la bozza finale di RTS ha ad oggetto la semplificazione del processo di riscossione e ridistribuzione delle penali in contanti per il mancato regolamento di operazioni.
Il documento prevede dimodificare il Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che integra il Regolamento (UE) n. 909/2014 (Regolamento Titoli o CSDR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, eliminando il meccanismo di penalizzazione per il mancato regolamento delle operazioni previsto per il caso in cui il partecipante inadempiente o destinatario è una CCP (controparte centrale), attualmente previsto dall’articolo 19 “Meccanismo di penalizzazione se il partecipante è una CCP” del Regolamento delegato stesso.
La bozza finale di RTS prevede dunque che siano i depositari centrali di titoli (CSD) a gestire il processo di riscossione e ridistribuzione delle penali in contanti per il mancato regolamento delle operazioni compensate, nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 16 “Calcolo e applicazione delle penali pecuniarie”, 17 “Riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie” e 18 “Costi del meccanismo di penalizzazione” del Regolamento (UE) 2018/1229, istituendo un unico processo armonizzato per tutte le operazioni.
Il final report è stato sottoposto alla Commissione per l’adozione.
Final Report Draft RTS amending Article 19 of Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1229
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